Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-26, n. 202402858
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Testo completo
Pubblicato il 26/03/2024
N. 02858/2024REG.PROV.COLL.
N. 10912/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10912 del 2021, proposto da
Sky Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati O G, D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio O G in Roma, viale Bruno Buozzi 87;
contro
Autorita' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni-Agcom, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Antonino Apreda, Adoc – Associazione per la Difesa e L'Orientamento dei Consumatori, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 10083/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Se-zione Terza, depositata in data 30 settembre 2021 e non notificata (doc. B), resa inter partes nei ricorsi riuniti r.g. n. 2326/2018 e n. 5029/2018, proposti da Sky Italia s.r.l. per ottenere:
I) la dichiarazione di nullità, la disapplicazione o l'annullamento:
- quanto al ricorso r.g. n. 2326/2018 -
i) della delibera n. 496/17/CONS adottata il 20 dicembre 2017 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche solo “Autorità” o “AGCom”), avente ad oggetto «Misu-re attuative delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1-quater del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40», pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 20 dicembre 2017;
ii) di ogni altro atto presupposto, connesso, coevo o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell'interesse, «la relazione del Commis-sario (…) relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», non conosciuta, ma menzionata nelle premesse della citata deli-bera n. 496/17/CONS;
- quanto al ricorso introduttivo del giudizio r.g. n. 5029/2018 -
a) della delibera n. 69/18/CONS adottata il 14 febbraio 2018 dall'Autorità, avente ad oggetto «Diffida alla società Sky Italia s.r.l., in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali previste a partire dal 1 aprile 2018, al rispetto degli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e dell'articolo 1, commi 1-quater e 3-bis, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, in combinato disposto con l'articolo 6, dell'allegato A, alla delibera n. 519/15/CONS», provvedimento comunicato all'odierna appel-lante in data 16 febbraio 2018 e pubblicato sul sito web dell'Autorità in data 21 febbraio 2018 (doc. n. 2; i documenti indicati con i numeri arabi sono quelli già depositati nel giudizio di primo grado);
b) di ogni altro atto presupposto, connesso, coevo o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell'interesse: b.1) la delibera AGCom n. 519/15/CONS, del 25 settembre 2015, avente ad oggetto «Approvazione del Regolamento re-cante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche», con i relativi allegati, ivi compreso l'Allegato A, ivi compresi l'art. 6 di cui allo stesso Regolamento nonché l'Allegato 1 (doc. 3), provvedimenti peraltro già impugnati dall'odierna appellante con il ricorso r.g. n. 11977/2017 pendente dinanzi al Tar La-zio (doc. 4); b.2) la delibera AGCom n. 495/17/CONS del 19 dicembre 2017, avente ad ogget-to «Approvazione delle linee guida sull'attività di vigilanza da parte dell'Autorità per le garan-zie nelle comunicazioni a seguito dell'entrata in vigore dall'articolo 19-quinquiesdecies del de-creto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172», con le Linee Guida ad essa allegate (doc. 5), provvedimenti peraltro già impugnati dall'odierna appellante con il ricorso r.g. n. 2325/2018 dinanzi al Tar Lazio (doc. 6); b.3) la de-libera AGCom n. 496/17/CONS del 20 dicembre 2017, avente ad oggetto «Misure attuative delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1-quater del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40» (doc. 7), provvedimento peraltro già impugnato dall'odierna appellante con il ricorso r.g. n. 2326/2018 dinanzi al Tar Lazio (doc. 8); b.4) «la relazione del Commissario (…) relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regola-mento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», non conosciuta, ma menzionata nella citata delibera n. 69/18/CONS;
- quanto ai motivi aggiunti nel ricorso r.g. n. 5029/2018 -
c) della delibera n. 127/19/CONS adottata il 18 aprile 2019 dall'Autorità, avente ad oggetto “Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Sky Italia s.r.l. per l'inottemperanza alla dif-fida impartita con delibera n. 69/18/CONS (Contestazione n. 20/18/DTC)”, con cui l'Autorità ha irrogato la sanzione pecuniaria di 1.000.000 di euro ingiungendo a Sky di pagarla entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento intervenuta il 24 aprile 2019 (doc. 23);
d) di tutti gli atti e provvedimenti ad essa comunque presupposti, connessi, coevi e conseguen-ti, anche non conosciuti, ivi compresi:
- la Contestazione n. 20/18/DTC del 28 dicembre 2018, notificata a mezzo PEC alla ricorrente il successivo 8 gennaio 2019 (doc. 24);
- ove occorra e nei limiti dell'interesse della ricorrente, le delibere AGCom n. 581/15/CONS («Approvazione del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impe-gni»), n. 401/10/CONS («Disciplina dei tempi dei procedimenti»), n. 223/12/CONS («Adozio-ne del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità») e n. 265/15/CONS («Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ir-rogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»), con i relativi allegati, tutte citate nelle premesse della delibera n. 127/19/CONS;
II) la revoca della sanzione pecuniaria di 1.000.000 di euro irrogata alla ricorrente con la citata delibera AGCom n. 127/19/CONS, o, in subordine e salvo gravame, la modifica di tale delibe-ra, comunque con la riduzione della sanzione irrogata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni-Agcom;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2024 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati O G e dello Stato P P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con i ricorsi r.g. n. 2326/2018 e n. 5029/2018 proposti dinanzi al Tar Lazio, Sky Italia S.r.l. impugnava, rispettivamente, la delibera n. 496/17/CONS avente ad oggetto «Misure attuative delle disposizioni di cui all’articolo 1 comma 1-quater del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40», e la delibera n. 69/18/CONS avente ad oggetto «Diffida alla società Sky Italia s.r.l., in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali previste a partire dal 1 aprile 2018, al rispetto degli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e dell’articolo 1, commi 1-quater e 3-bis, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, in combinato disposto con l’articolo 6, dell’allegato A, alla delibera n. 519/15/CONS» e ogni altro atto connesso.
L’originaria società ricorrente deduceva: i) illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 19-quinquiesdecies del d.l. 148/2017 introdotto in sede di conversione con la legge 4 dicembre 2017, n.172 e, dunque, dell’illegittimità, anche derivata, della delibera n.495/17/CONS che ne costituisce atto applicativo; ii) inapplicabilità a Sky della disciplina di settore di cui al d.lgs 1 agosto 2003, n. 259 con specifico riferimento al diritto di recesso, in quanto la società sarebbe estranea ai servizi di comunicazione elettronica, occupandosi invece della sola commercializzazione dei pacchetti televisivi.
Con riferimento al ricorso r.g. n. 5029/2018, con motivi aggiunti Sky Italia S.r.l. impugnava la delibera n. 127/19/CONS adottata il 18 aprile 2019 dall’Autorità, avente ad oggetto “Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Sky Italia s.r.l. per l’inottemperanza alla diffida impartita con delibera n. 69/18/CONS (Contestazione n. 20/18/DTC)”, con cui l’Autorità ha irrogato la sanzione pecuniaria di 1.000.000 di euro ingiungendo a Sky di pagarla entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento intervenuta il 24 aprile 2019, chiedendo la revoca o comunque la riduzione della sanzione.
2. Dopo aver riunito i ricorsi, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza n. 10083 del 2021 respingeva i gravami proposti, ritenendo che “le eccezioni di illegittimità costituzionale e comunitaria sollevate dalla ricorrente sono tutte manifestamente infondate e con esse le connesse censure di illegittimità derivata. Così anche infondate sono le censure sollevate con riferimento al provvedimento impugnato, che meritano l’integrale rigetto, dovendosi ritenere che la Sky Italia srl, in quanto operatore che offre servizi televisivi a pagamento rientra tra i soggetti destinatari della norma impugnata e della disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche, così come anche l’intervento del Legislatore impugnato e le delibere adottate successivamente