Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-28, n. 202401938

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-28, n. 202401938
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401938
Data del deposito : 28 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2024

N. 01938/2024REG.PROV.COLL.

N. 00920/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 920 del 2021, proposto da
Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F C, F L e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F L in Roma, via G. P. Da Palestrina, n. 47;



contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11477/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 il Cons. G L e uditi per le parti gli avvocati F L, Jacopo D'Auria e Federica Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 – La società appellante ha impugnato avanti il Tar per il Lazio la delibera Agcom del 15.2.12 n. 82/12/Cons, recante ordinanza di ingiunzione per violazione dell’art. 61, comma 4, del d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, con riferimento al mancato rispetto, nell’anno 2010, degli obiettivi qualitativi relativi al tempo di riparazione dei malfunzionamenti, nonché la delibera AGCom 329/10/CONS - con la quale sono stati definiti “ gli obiettivi di qualità del servizio universale per l’anno 2010 in attuazione dell’art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ”.

1.1- La società ha sostegno del ricorso ha dedotto:

- la violazione dell’art. 61 del d.lgs. 259/03 e della delibera 254/04/CSP, per non aver l’Autorità rispettato il termine previsto per la definizione dei valori del servizio universale, dal momento che tali valori erano stati definiti per l’anno 2010 solo a fine agosto del medesimo anno, sebbene avrebbero dovuto essere fissati entro la fine dell’anno 2009;

- l’illegittimità del provvedimento, in quanto la condotta sanzionata sarebbe la medesima oggetto del provvedimento 21/12/CONS, recante l’adozione di misure specifiche, in attuazione dell’articolo 61, comma 6, a fronte dell’accertamento del “perdurante” inadempimento degli obiettivi qualitativi fissati in materia di servizio universale nell’arco temporale 2007-2009 da parte di Telecom;

- l’ eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irrazionalità e disparità di trattamento sotto diversi profili: a) l’Autorità avrebbe errato nel considerare un inadempimento il conseguimento dell’obiettivo del 91,5%, relativamente alla misura riparazione dei malfunzionamenti completate entro il termine contrattualmente previsto, dal momento che “ di fatto l’obiettivo sarebbe stato sostanzialmente raggiunto dall’operatore, atteso che il target da raggiungere era stato specificato senza cifre decimali, con conseguente necessità di provvedere all’arrotondamento della percentuale al 92% ”; b) l’Autorità sarebbe stata comunque troppo rigorosa nel ritenere rilevante uno sforamento di solo 0,50 punti percentuali rispetto all’obiettivo fissato del 92%.

2 – Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar adito ha respinto il ricorso.

3 – L’originaria ricorrente ha impugnato tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.

Con il primo motivo (“ Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato le censure concernenti la tardiva fissazione degli obiettivi di qualità in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del Codice e della delibera 254/04/CSP, eccesso di potere per irrazionalità ed ingiustizia manifesta, in relazione alla tardiva fissazione degli obiettivi di qualità e alla conseguente insussistenza delle condizioni per la sanzionabilità della condotta contestata. Error in procedendo: omessa pronuncia e carenza di motivazione in relazione alla contraddittorietà della decisione di non sanzionare per la tardiva fissazione l’indicatore Percentuale di telefoni pubblici a pagamento ma al contempo di sanzionare lo sformamelo dell’indicatore Tempo di riparazione dei malfunzionamenti ”) l’appellante deduce la sostanziale insussistenza delle condizioni per sanzionare l’omesso raggiungimento degli obiettivi valevoli per l’anno solare di riferimento, in quanto gli stessi erano stati fissati con notevole ritardo, ponendo l’operatore in una condizione di incertezza e difficoltà e, comunque, rendendo il consuntivo sui risultati conseguiti parziale, incompleto ed inidoneo.

3.1 - Al riguardo, il Tar ha rilevato che “ non è previsto un limite temporale inderogabile per la predisposizione degli obiettivi di qualità del servizio universale e che, comunque, tale ritardo era ininfluente a fronte del fatto che TIM non aveva raggiunto per l’indicatore in contestazione nemmeno il valore proposto in sede di consultazione pubblica ”.

3.2 - L’appellante contesta tale assunto,

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