Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-08-25, n. 202005191

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-08-25, n. 202005191
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005191
Data del deposito : 25 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/08/2020

N. 05191/2020REG.PROV.COLL.

N. 10453/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 10453 del 2019, proposto dalla Campania Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Teano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Provincia di Caserta, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione quinta, n. 5440 del 20 novembre 2019, resa tra le parti, concernente il diniego di un’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.).


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Teano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2020, svoltasi in video conferenza, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, il consigliere Nicola D'Angelo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La società Campania Energia ha impugnato al T.a.r. per la Campania, il provvedimento della Provincia di Caserta prot. n. 0058325 del 3 dicembre 2018, recante il diniego di rilascio di un’autorizzazione unica ambientale (di seguito A.U.A.) presentata anche ai fini del rinnovo dell’iscrizione nel registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006 (testo unico dell’ambiente), nonché gli atti allo stesso presupposti.

1.1. In particolare, la società ricorrente esercita dal 2009 la messa in riserva e il recupero di rifiuti non pericolosi con attività di prima lavorazione di scarti industriali nell’impianto ubicato nel Comune di Teano in zona urbanistica “ Agricola E2 – zona agricola comune ”.

1.2. Le strutture edilizie all’interno delle quali viene esercitata l’attività sono state realizzate previo rilascio di concessioni edilizie, tra gli anni 1977 e 1998, per la costruzione di un complesso per la lavorazione mediante surgelazione di prodotti ortofrutticoli. A seguito della chiusura di quest’ultima attività, la Campania Energia ha chiesto nel 2008 al Comune di Teano l’autorizzazione al riutilizzo della struttura esistente come centro di raccolta e recupero di scarti industriali di legno, ferro, vetro e plastica.

1.3. Il Comune di Teano, il 10 novembre 2008, ha rilasciato un parere preliminare di ammissibilità dell’intervento di riutilizzo delle strutture edilizie con la seguente motivazione: “ Sul fondo riportato in Catasto al Foglio 18 particelle 5003, 5004, 5005 venne edificato un impianto per attività produttiva con concessioni edilizie rilasciate in deroga al Programma di Fabbricazione, tuttora vigente; la struttura da qualche anno non è più attiva in attesa di riconversione produttiva; è avvenuta un’irreversibile trasformazione della destinazione urbanistica prevista dal Programma di Fabbricazione.....; il P.U.C. in itinere prevede, per le suddette particelle, la destinazione industriale; l’area non è sottoposta a vincolo paesaggistico; la distanza da Centri abitati ... è maggiore di 1000 metri ”.

1.4. Sulla base del suddetto parere, la società, in data 13 gennaio 2009, ha dato comunicazione alla Provincia di Caserta dell’inizio di attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006. La Provincia di Caserta, con determinazione n. 64/W del 23 luglio 2009, l’ha quindi iscritta nel registro delle imprese abilitate al recupero dei rifiuti ai sensi della stessa disposizione.

1.5. Successivamente, il Comune ha riclassificato, con nota del 31 gennaio 2012, l’attività come industria insalubre e la Regione, con decreto n. 142 del 4 ottobre 2013, ha autorizzato le emissioni in atmosfera. Con determinazione n. 21/W del 24 febbraio 2014, la Provincia di Caserta, ha rilasciato il rinnovo dell’autorizzazione fino al 12 gennaio 2019.

1.6. A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 59/2013 (regolamento recante, tra l’altro, norme di semplificazione delle procedure di rilascio dell’autorizzazione ambientale), la ricorrente ha presentato istanza l’11 settembre 2017 per ottenere l’A.U.A. anche ai fini del rinnovo dell’iscrizione nel registro di cui al menzionato art. 21. Ha poi attivato, il 21 febbraio 2018 il procedimento di variante di destinazione urbanistica, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n.160 del 2010, al fine di adeguare la destinazione urbanistica dell’area all’uso produttivo relativo al recupero dei rifiuti.

1.7. Sull’istanza di A.U.A. la Provincia di Caserta ha indetto un’apposita conferenza dei servizi richiedendo al Comune di Teano il parere di propria competenza. In vista della riunione della conferenza dei servizi del 2 ottobre 2018, il Comune, con nota prot. n. 1525 del 1° ottobre 2018, ha tuttavia espresso parere urbanistico negativo al rinnovo. L’Amministrazione comunale ha, in particolare, premesso che: “ l’impianto ricade in zona agricola del vigente Piano di Fabbricazione; non sussistono titoli edilizi per l’attività produttiva in questione; il Comune di Teano ricade in zona classificata dal “Piano Territorio Regionale” come territorio a dominanza naturalistica ”. Di conseguenza, alla luce dell’art. 12 della legge regionale della Campania n. 14 del 2016, che prevede il divieto di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti laddove è ancora in vigore il programma di fabbricazione, ha ritenuto applicabili i limiti di edificabilità disposti dal comma 4 bis dell’art. 44 della stessa legge regionale (consistendo il progetto della Campania Energia nell’ampliamento della contigua struttura produttiva realizzata con concessioni edilizie rilasciate per un opificio di lavorazione di prodotti agricoli).

1.8. In vista di una nuova riunione della conferenza di servizi, il Comune di Teano ha poi inviato la nota prot. n. 17589 del 27 novembre 2018 con cui ha ribadito il parere urbanistico negativo, evidenziando che l’impianto doveva comunque ritenersi nuovo “ perché dal punto di vista edilizio e urbanistico sull’area interessata insiste un impianto produttivo di trasformazione dei prodotti agricoli ”, mentre l’attività di recupero rifiuti è stata realizzata con concessioni edilizie rilasciate con riferimento a quel tipo di struttura produttiva e non è stata presentata richiesta di modifica della destinazione d’uso.

1.9. La conferenza dei servizi si è quindi chiusa con la determinazione di diniego dell’istanza di autorizzazione unica presentata dalla società Campania Energia ai fini del rinnovo dell’iscrizione nel registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale determinazione è poi confluita nel provvedimento conclusivo, prot. n. 0058325 del 3 dicembre 2018, con cui la Provincia di Caserta ha disposto l’archiviazione con diniego dell’istanza di AUA.

2. Il T.a.r. per la Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso della società contro il suddetto diniego, riscontrando la non regolarità edilizia, urbanistica e ambientale della attuale destinazione d’uso dell’opificio.

2.1. Il giudice di primo grado ha infatti ritenuto infondati i motivi di gravame proposti ed in particolare quelli relativi al difetto di istruttoria e di motivazione del diniego (fondato solo sul parere urbanistico negativo espresso in relazione ad un intervento che non costituiva un nuovo impianto), alla sussistenza di precedenti titoli abilitativi all’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, alla circostanza che la richiesta era da considerarsi un mero rinnovo di precedenti autorizzazioni ambientali inerenti lo stesso impianto (con conseguente inapplicabilità dell’art. 12 della legge regionale n. 14 del 2016), all’insussistenza di un ampliamento delle opere preesistenti, al fatto che comunque l’eventuale difformità edilizia della destinazione d’uso non avrebbe potuto legittimare il diniego dell’autorizzazione dell’attività di recupero rifiuti.

3. Contro la suddetta sentenza ha quindi proposto appello la società Campania Energia sulla base dei seguenti cinque autonomi motivi di gravame (da pagina 13 a pagina 43 del ricorso).

3.1. Error in iudicando . Palese contrasto tra la motivazione dell’ordinanza cautelare n. 35 del 2019 e la motivazione della sentenza. Palese violazione del divieto di integrazione giudiziale della motivazione. Violazione e distorta applicazione degli artt. 21 octies e nonies della legge n. 241 del 1990. Erronea valutazione dei presupposti di fatto. Carente motivazione.

3.1.1. Il Tar sarebbe incorso, secondo la società appellante, in una evidente contraddittorietà tra la motivazione data dallo stesso Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 35 del 2019 e la sentenza impugnata. Correttamente nella citata ordinanza il Tar avrebbe evidenziato che nel caso di specie: “ a) non sembra corretta la qualificazione di nuovo impianto, con l’individuazione della disciplina applicabile che ne consegue (art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 12 della L.R. n. 14/2016), motivata sulla base dell’assenza di una previa richiesta di mutazione della destinazione d’uso del

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