Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-08-30, n. 201805096

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-08-30, n. 201805096
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805096
Data del deposito : 30 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2018

N. 05096/2018REG.PROV.COLL.

N. 05299/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5299 del 2007, proposto da:
G G, rappresentata e difesa dall'avvocato C R, con domicilio eletto presso lo studio di Cristiana Calabrese in Roma, piazza Apollodoro, n. 26;

contro

Comune di Ugento non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00622/2007, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza di esenzione dal contributo di costruzione;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 il Cons. A V e uditi per le parti l’avvocato Fabio Mastrocola, su delega di C R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La sig.ra Giovanna G, esercente l'attività di agriturismo in virtù dell'autorizzazione del 1° agosto 1995 n. 3/95 del Sindaco di Ugento, presso l'azienda "Torre Casciani", sita in Ugento e distinta in catasto al fol. 58, p.lle 18, 19, 20 e 124, presentava in data 5 dicembre 2000 un progetto per l'ampliamento dei locali destinati ad attività agrituristica.

1.1. Ricevuto l'assenso favorevole della conferenza di servizi in data 9 marzo 2004 e l'approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale (delib. 23 settembre 2004, n. 27), veniva rilasciato il permesso di costruire 6 aprile 2005 n. 2/A0.

1.2. La ricorrente domandava, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. a) del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, l'esenzione dalla corresponsione del contributo di costruzione, in ragione della propria qualità di imprenditrice agricola, con istanza del 9 giugno 2005, che veniva respinta dal Dirigente dell'ufficio urbanistica e territorio del comune di Ugento con il provvedimento 13 ottobre 2005 prot. n. 22140.

2. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Puglia la sig.ra G impugnava il provvedimento di diniego, per violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 228/2001 in riferimento all'art. 17, comma 3, lett. a), del d.P.R. 380/2001 e della l. 730 del 1985, della l.r. n. 34/1985, chiedendo altresì l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di corrispondere il contributo di concessione per il rilascio del permesso di costruire n. 2 A/0.

3. Il T.a.r. Puglia – Lecce, Sezione III, con sentenza n. 622/07, pubblicata in data 22 febbraio 2007, rigettava le domande proposte dalla deducente, dichiarando la legittimità del provvedimento recante la data del 13 ottobre 2005 (prot. n. 22140). Compensava le spese di giudizio tra le parti.

4. Con ricorso in appello la sig.ra G ha impugnato detta sentenza, chiedendone l’annullamento sulla base del seguente motivo di diritto, riportato sinteticamente:

I) assenza assoluta di motivazione su punto decisivo della controversia – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 3 d.lgs. 228/2001 in riferimento all’art. 17 comma 3 lett. a) del d.P.R. 380/2001 e della legge 730/ 1985 della L.R. Puglia n. 34/1985.

4.1. Il Comune appellato non si è costituito in giudizio.

5. All’udienza del 12 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

6. Il Collegio premette che, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio, l'azione volta alla declaratoria di insussistenza o diversa entità del debito contributivo per oneri di urbanizzazione può essere intentata a prescindere dall'impugnazione o esistenza dell'atto con il quale viene richiesto il pagamento, trattandosi di un giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio pecuniario, e quindi avente ad oggetto diritti soggettivi. Il relativo ricorso può essere proposto nel termine prescrizionale dinanzi al giudice amministrativo attesa la sua cognizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2016, n. 2394;
id., sez. IV, 22 marzo 2011 , n. 1752).

7. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

8. Con un solo complesso motivo di ricorso l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di considerare il disposto di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 228/2001, alla stregua del quale " alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 lettera a) della legge 28 gennaio 1977 n. 10 ". Secondo l’appellante, in virtù del combinato disposto degli artt. 3, comma 3, del d.lgs. n. 228/2001 e 9, lett. a) della legge 28.1.1977 n.10, oggi confluito nel d.P.R. 380/2001 [art. 17 comma 3 lett. a)] sarebbe infatti prevista la esenzione dagli oneri concessori per gli interventi edilizi che siano funzionali rispetto alla attività agricola svolta dall'imprenditore agricolo a titolo principale.

Del resto, ad avviso dell’appellante, vi sarebbero molteplici elementi per affermare che l’intervento assentito è funzionalmente collegato all’attività agricola.

8.1. La censura non è fondata.

8.2. Ai sensi dell’art. 9, lett. a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, rubricato “Cessione gratuita”, “ il contributo di cui al precedente articolo 3 non e' dovuto: ... per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ”.

L'esenzione risulta dunque essere collegata al contemporaneo verificarsi di un duplice ordine di presupposti, entrambi di carattere oggettivo: la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, il cui coacervo determina l'assolvimento dell'obbligo della compartecipazione agli oneri generali di urbanizzazione e del costo di costruzione previsti a carico del costruttore.

8.2.1. Secondo costante giurisprudenza, gli oneri introdotti dall'art. 3 della legge n. 10/1977 sono direttamente connessi al carico urbanistico individuabile per la relativa zona ( ex plurimis : Cons. St., sez. V, 26 marzo 2009, n. 1804) e ai maggiori oneri necessari per la realizzazione delle infrastrutture necessarie in relazione alla trasformazione urbanistica progettata ( ex plurimis : T.A.R. Lazio, sez. II, 2 dicembre 1981, n. 1142).

8.2.2. Dell'attività agrituristica, come regolamentata dell'art. 2 L. n. 730/1985 all'epoca vigente (ora L. n. 96/2006), è stato evidenziato il rapporto di connessione o complementarietà con le attività agricole in senso stretto, al confine fra l'attività agricola e l'attività di ricezione turistica in senso stretto diretta come tale a promuovere l'avvicinamento alla campagna e alla fruizione dei suoi prodotti di cittadini normalmente estranei al mondo rurale, che vengono a soddisfare esigenze di tipo turistico ricreativo in un ambiente naturale.

8.3. La citata disposizione cui all'art. 3 della legge n. 10/1977 è confluita in maniera pressoché identica nell’art. 17, c. 3, lett. a), del d.P.R. 06/06/2001, n. 380, rubricato “Riduzione o esonero dal contributo di costruzione”, secondo il quale “ Il contributo di costruzione non è dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ”.

8.4. In ragione dell’identità sussistente tra le due citate disposizioni, attesa la natura sostanzialmente riproduttiva della disposizione del testo unico dell'edilizia rispetto alla norma dell'art. 9, 1° comma lett. a) della l. 10 del 1977, appaiono, pertanto, condivisibili le argomentazioni del primo giudice, secondo cui continua a trovare applicazione la previsione dell'art. 9, 5°comma della l.r. Puglia 12 febbraio 1979 n. 6, rubricato “Interventi consentiti nelle zone agricole e al di fuori del P.P.A.”.

In particolare, ai sensi di tale disposizione, “ Le caratteristiche della residenza in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo, o associato, di cui alla lett. a) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del coltivatore diretto e del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare (Testo Unico approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni) ”.

8.5. La norma regionale, invero, restringe la possibilità di concedere l'esenzione alle sole residenze agricole che rientrino nelle caratteristiche dimensionali e strutturali previste dalle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, con l’obiettivo di favorire gli interventi finalizzati alla diretta conduzione del fondo, escludendo pertanto ulteriori interventi in qualche modo connessi all’esercizio di attività agricole o agrituristiche, magari di grandi dimensioni, svolte sul fondo.

8.6. Ciò considerato, occorre rilevare che l'intervento edilizio oggetto del permesso di costruire n. 6 aprile 2005 n. 2/A0, dal quale scaturiva l’obbligo di corresponsione del contributo di costruzione all’esame, non può certamente essere ascritto ai citati limiti dimensionali previsti dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare, consistendo nell'ampliamento della struttura agrituristica, quantificabile nella realizzazione di quaranta nuovi posti letto, oltre alle relative strutture di servizio, come risultante dalla stessa relazione al progetto.

8.7. Condivisibile è anche l’affermazione del primo giudice circa l’inapplicabilità al caso di specie delle previsioni di esenzione destinate all'attività agricola, in ragione delle disposizioni, regionali e nazionali, finalizzate ad incentivare il riutilizzo, nell'attività agrituristica, di strutture non più utilizzate nell'attività agricola in senso stretto.

8.7.1. In questo senso si pone, in primo luogo, le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1-3, della l.r. Puglia 22 maggio 1985 n. 34 (“interventi a favore dell'agriturismo”), che consente di utilizzare nelle attività agrituristiche esclusivamente: “ i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso ”, nonché “ gli edifici esistenti nei borghi rurali ”.

8.7.2. Le disposizioni hanno poi trovato conferma, in ambito nazionale, dall'art. 3 della l. 20 febbraio 2006 n. 96 (“disciplina dell'agriturismo”) che ha ribadito la possibilità di utilizzare, nelle attività agrituristiche, i soli " edifici o parte di essi già esistenti nel fondo " (1° comma), aggiungendovi la necessità;
per le Regioni, di disciplinare " gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi " (2° comma).

8.8. Del resto, la conferma della impossibilità di ricondurre la fattispecie all’esame nelle strette maglie della normativa di settore ai fini dell’esenzione dall’obbligo contributivo la si rinviene dall’esame della documentazione versata in atti.

8.8.1. La ricorrente, invero, in data 5 dicembre 2000 presentava variante per attività produttiva (rappresentata dal progetto di ampliamento dei locali destinati agli alloggi), il che, già di per sé, costituisce indice dal fatto che l’ampliamento oggetto di permesso, e che ha dato luogo all’obbligo di corresponsione del contributo, non presenta la stretta connessione all’esercizio dell’attività agricola, richiesta ai fini dell’esenzione dalla normativa citata, rappresentando, al contrario, esercizio di attività imprenditoriale.

8.9. Peraltro, in via generale, occorre considerare che l'invocata esenzione dall'onere della contribuzione ex art. 3, l. n. 10/1977 dei locali destinati all'agriturismo è applicabile nei soli confronti dei locali destinati ad abitazione del conduttore dell'azienda agricola, ma non nei riguardi degli altri edifici, perché destinati ad agriturismo in quanto non necessari alla conduzione dell'azienda agricola, e devolvibili, come tali, ad ospitalità ed alloggio.

Invero, sia pure connessa a quella tipicamente agricola, l'attività di agriturismo rimane pur sempre un'attività di stampo imprenditoriale: non è conseguentemente ravvisabile alcuna ragione perché la loro edificazione o ristrutturazione non partecipi agli oneri connessi al maggior carico urbanistico e ai maggiori oneri per la realizzazione delle infrastrutture.

8.10. In conclusione, i nuovi interventi realizzati dalla ricorrente non rientrano tra le ipotesi di esenzione dal pagamento degli oneri concessori, non essendo riconducibili alla previsione di cui all'art. 17, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001, attesa l’assenza dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 5, della l.r. Puglia 12 febbraio 1979, n. 6 (caratteristiche tipologico-dimensionali previste dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare), e non presentando un rapporto di connessione con l’esercizio dell’attività agricola.

9. Ciò considerato, l’appello non può trovare accoglimento e deve pertanto essere respinto.

10. Nulla sulla spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.

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