Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-06-09, n. 201402894

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-06-09, n. 201402894
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402894
Data del deposito : 9 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04034/2008 REG.RIC.

N. 02894/2014REG.PROV.COLL.

N. 04034/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4034 del 2008, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

P P, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso F C in Roma, via Muzio Clementi 58;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00980/2008, resa tra le parti, concernente decreto ingiuntivo-liquidazione spese custodia veicoli - (es.giudicato)


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Michele Corradino e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Marchini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I- ter , con la sentenza n. 980/2008, accoglieva il ricorso proposto dal Sign. Piero Pizzuti, al fine di ottenere l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 17498/2000 (con il quale il Ministero dell’Interno era stato condannato al pagamento della somma complessiva di Lit. 193.694.928, a favore dell’ odierno resistente), divenuto esecutivo in seguito alla sentenza n. 491/2004, non impugnata e, pertanto, passata in giudicato, con la quale il Tribunale Civile di Roma aveva rigettato l’opposizione al citato decreto, proposta dal Ministero dell’Interno.

Il Ministero dell’Interno ha proposto rituale appello avverso la sentenza di ottemperanza, deducendo due ordini di censure.

In primo luogo, l’appellante, contestando le conclusioni del giudice dell’ottemperanza, relativamente alla genericità delle allegazioni e delle dimostrazioni prospettate, ha ribadito l’avvenuta corresponsione, in massima parte, dei pagamenti richiesti.

In secondo luogo, quale ulteriore motivo di censura, l’appellante ha addotto la circostanza che la condanna dell’Amministrazione sarebbe stata inflitta dal giudice dell’ottemperanza alla stregua di un titolo esecutivo cui controparte, espone l’appellante, avrebbe espressamente rinunciato.

Alla camera di Consiglio del 10/04/2014 il ricorso viene trattenuto per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Ai fini del decidere va messo preliminarmente in rilievo che nella fattispecie in questione vìene in decisione l’ottemperanza a decreto ingiuntivo divenuto esecutivo in seguito alla sentenza n. 491/2004, non impugnata e, pertanto, passata in giudicato, con la quale il Tribunale Civile di Roma aveva rigettato l’opposizione al citato decreto, proposta dal Ministero dell’Interno.

Il thema decidendum rimesso a questo Giudice è quindi estremamente ridotto atteso che tutte le eccezioni e le censure avverso il decreto avrebbero dovuto farsi valere nel processo civile.

Il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 491/2004 ha coperto il dedotto ed il deducibile, relativamente alla controversia inter partes, per i fatti dedotti con il citato decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di cosa giudicata, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti che all'oggetto, sicché la sua efficacia si estende a tutte le relative questioni, impedendo che in un successivo giudizio - avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto - si proceda ad un nuovo esame delle stesse, tanto che in sede di opposizione all'esecuzione, possono essere fatti valere solo fatti posteriori alla pronuncia del provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, siano essi modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, e non anche fatti anteriori (Consiglio di Stato 28 marzo 1998, n. 372).

Così quanto alla prima censura, concernente la parte della sentenza in cui si afferma la genericità delle allegazioni e delle dimostrazioni prospettate dall’appellante, ritiene il Collegio non convincenti le argomentazioni addotte dallo stesso.

L’appellante, infatti, pur continuando a ribadire l’avvenuto pagamento della quasi totalità delle somme richieste, non individua in modo tempestivo, preciso e puntuale le somme versate in esecuzione del decreto.

Ritiene, dunque, il Collegio di dover condividere le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, il quale non poteva che condannare l’Amministrazione, avendo la stessa mancato di ottemperare, oltre che ai debiti, anche alle richieste di chiarimenti, circa la propria posizione debitoria, formulate dal medesimo Tribunale con l’ordinanza n.7978/2007.

Ritiene il Collegio di non poter accogliere, del pari, la seconda censura prospettata.

In particolare, secondo l’odierno Collegio, è assolutamente irrilevante la circostanza, prospettata dall’appellante, che la condanna sarebbe avvenuta alla stregua di un titolo esecutivo cui l’interessato avrebbe, espressamente, rinunciato.

Come detto, l’Amministrazione avrebbe dovuto far valere l’argomentazione concernente la rinuncia nel processo civile.

Alla luce di quanto riportato sopra, ritiene questo Collegio di confermare la sentenza impugnata, in quanto esente da vizi.

In considerazione della natura della questione sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.

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