Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2013-12-11, n. 201304816
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Testo completo
Numero 04816/2013 e data 11/12/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 9 ottobre 2013
NUMERO AFFARE 00530/2013
OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva proposto, con presentazione diretta ex art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, dalla ET AU s.p.a. contro l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM), avverso la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con delibera 3 ottobre 2012 dall’AGCOM per inottemperanza alla delibera 26 maggio 2010 della stessa Autorità;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere GianCAlo Luttazi.
Premesso:
Sono qui impugnate:
- la delibera 3 ottobre 2012 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in prosieguo, per brevità, AGCOM) con la quale si dispone: a) che il comportamento della società ET AU s.p.a., per aver violato la delibera 26 maggio 2010, n. 21184, costituisce inottemperanza a quest’ultima; b) di irrogare alla società ET AU s.p.a. una sanzione amministrativa pecuniaria di € 80.000;
- la pregressa delibera AGCOM del 27 giugno 2012 (in quanto richiamata per relationem dalla impugnata delibera 3 ottobre 2012), con cui l’Autorità ha contestato alla società ET AU s.p.a. la violazione di cui all’articolo 23, comma 12, del decreto legislativo n. 106 del 2005 per non aver ottemperato alla citata delibera n. 21184 del 26 maggio 2010.
La delibera n. 21184 del 26 maggio 2010 aveva accertato la scorrettezza di una pratica commerciale, ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lett. b) e d), e 22, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo”), e irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 245.000,00 alla ET AU s.p.a. (nonché la sanzione amministrativa pecuniaria di € 175.000,00 alla English Car s.p.a., pure incolpata nel procedimento), disponendo la pubblicazione di un estratto della delibera a cura e spese delle società ai sensi dell’art. 27, comma 8, del codice stesso.
La pratica commerciale sanzionata derivava da segnalazione della Squadra di polizia giudiziaria della polizia stradale del Compartimento “Toscana”, ed era la seguente:
“ Aver commercializzato, dal 21 settembre 2007 e almeno sino al mese di ottobre 2008, numerose autovetture usate che indicavano nel quadro strumenti un chilometraggio inferiore a quello effettivo, inserendo il relativo dato anche nei certificati di garanzia rilasciati agli acquirenti, nonché enfatizzando la particolare convenienza del loro prezzo di vendita ”; ed altresì aver offerto “ ai potenziali clienti dell’usato una garanzia convenzionale gratuita della durata di 12 mesi omettendo di specifiCAe che il consumatore è, altresì, titolare dei diritti di garanzia legale di conformità di cui agli articoli 138 e seguenti del codice del commercio, e che la garanzia offerta lascia impregiudicati tali diritti ”.
La delibera è stata impugnata dinanzi al Tar del Lazio, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 7735 del 2011.
La sentenza è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso n. 10546 del 2011.
Nelle more di quel giudizio l’AGCOM, dopo una dialettica epistolare con la ricorrente ET AU s.p.a. relativa alla mancata ottemperanza alla citata delibera sanzionatoria n. 21184 del 26 maggio 2010 quanto alla pubblicazione di un estratto di quella delibera, ha irrogato per quella inottemperanza, con la delibera 3 ottobre 2012 ora impugnata, la ulteriore sanzione di € 80.000,00.
La ricorrente ascrive agli atti impugnati:
1) Violazione di legge (art. 27, comma 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; art. 14 della legge n. 689/1981). Eccesso di potere per CAenza o erronea valutazione dei presupposti.
Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981, applicabile allo specifico procedimento sanzionatorio, la contestazione dell’illecito doveva avvenire non oltre i 90 giorni dalla conoscenza del fatto da sanzionare.