Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-12-14, n. 202007994

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-12-14, n. 202007994
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202007994
Data del deposito : 14 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2020

N. 07994/2020REG.PROV.COLL.

N. 07962/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7962 del 2019, proposto da
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

G P, rappresentato e difeso dagli avvocati G G C, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dell'Atti Luigi, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 01084/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il Cons. G O.

L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020 e dell'art. 25, co.2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe il T per la Puglia ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato per l’annullamento del decreto dell’ufficio scolastico regionale della Campania del 21 novembre 2018 con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla partecipazione al concorso indetto con di DDG n. 85 del 1 febbraio 2018 per la classe AL56 - strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di primo grado della regione Puglia, nonché il successivo decreto con cui è stata approvata alla graduatoria di merito del medesimo concorso.

Il signor Pedali è in possesso del diploma AFAM conseguito secondo il pre-vigente ordinamento e del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed è stato destinatario di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Brindisi con cui ha ottenuto il passaggio dalla terza alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

Il provvedimento impugnato ha disposto l’esclusione dal concorso a causa del mancato possesso del titolo abilitante previsto dall’articolo 3 del bando e in considerazione del fatto che “i provvedimenti giurisdizionali presentati afferiscono all’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’Istituto, ma non ammettono alla partecipazione al concorso”.

Il T ha ritenuto, viceversa, che alla fattispecie dovesse essere applicata la previsione di cui all’articolo 4, comma 1 della legge 508 del 1999 secondo cui i diplomi rilasciati dai conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati in base all’ordinamento previgente “mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione”.

2. L’appello deduce la erroneità della sentenza di primo grado sulla base dei seguenti motivi di gravame: 1) travisamento dei fatti - erronea interpretazione dell’articolo 3, comma 5, del bando di concorso indetto con DDG n. 85 del 1 febbraio 2018;
2) violazione dell’articolo 17 decreto legislativo n. 59 del 2017, del DDG n. 85 del 2018 e dell’articolo 4, comma 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

3. L’appellato si è costituito con la memoria del 24 ottobre 2019 del chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

4. Nell’udienza dell’11 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Si esamina preliminarmente il secondo motivo di appello, con il quale viene evidenziata l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l’avvenuto inserimento, in forza di una pronuncia del giudice del lavoro, del ricorrente nelle graduatorie di seconda fascia avrebbe consentito la piena e legittima partecipazione al concorso riservato indetto con il DDG n. 85/2018. Viene rilevato, in particolare, che la legge n. 508 del 1999, come modificata nel 2002, ha stabilito che il diploma “vecchio ordinamento” non ha valore ai fini dell’abilitazione all’insegnamento. Per quanto riguarda la pronuncia del giudice del lavoro, l’appellante sottolinea che essa attiene al riconoscimento del diploma quale titolo idoneo all’inserimento in graduatoria e non quale titolo abilitante.

6. Il motivo deve essere accolto.

L’art. 3 del DDG n.85 (requisiti di ammissione) prevede che “sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado…” e che “qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi”.

La sentenza del Tribunale di Brindisi, accogliendo il ricorso del signor Pedali concernente l’inserimento in seconda fascia, ha effettivamente dichiarato “il diritto del ricorrente a essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d’Istituto per le classi di concorso A030, AL56. AL55 e AR55 nell’ambito territoriale di Brindisi”.

Nella memoria di costituzione l’appellato rileva che nelle motivazioni della sentenza il giudice del lavoro avrebbe tuttavia anche dichiarato che il titolo posseduto dal ricorrente è equipollente all’abilitazione all’insegnamento.

L’obiezione non può essere accolta in quanto il bando di concorso stabilisce l’ammissione dei candidati i cui “requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari” e come indicato nell’atto di esclusione impugnato “i provvedimenti giurisdizionali presentati afferiscono all’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’Istituto, ma non ammettono alla partecipazione al concorso”. Del resto, lo stesso precedente di questa sezione (ord. n. 2851/2018) citato nella memoria di parte appellata riguarda il diverso caso nel quale il giudice del lavoro aveva espressamente disposto l’ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale.

7. D’altra parte, la sezione si è ripetutamente pronunciata sulla questione del valore abilitante dei diplomi AFAM vecchio ordinamento ritenendo tale valore insussistente. In particolare la Sezione (sentenze n. 1548 del 2020, n. 620 del 2020, n. 8289 del 2019) ha escluso l’illegittimità del bando di indizione della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui consentiva la partecipazione soltanto in favore dei docenti in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, escludendo i docenti muniti di diploma AFAM congiunto al diploma di istruzione secondaria superiore;
è stato rimarcato che l’art. 4 della legge n. 508 del 1999 ha previsto che: i) i diplomi rilasciati, tra l’altro, dagli istituti di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) in base all’ordinamento previgente «mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione» (comma 1);
ii) fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della legge in esame «hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio» (comma 2);- ne consegue che solo i diplomati in didattica della musica e conservatorio, muniti, altresì, del diploma di scuola secondaria superiore, sono considerati ex lege abilitati all’insegnamento, mentre ai meri diplomi degli istituti AFAM di cui all’art. 1 della legge n. 508 del 1999 l’ordinamento non riconosce valore abilitante;- la norma in commento ha cioè distinto tra il valore del diploma cd. “vecchio ordinamento” ai fini dell’«accesso all’insegnamento» e valore di tale diploma ai fini «dell’abilitazione all’insegnamento».

8. Con il primo motivo l’appellante ribadisce l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività in relazione alla mancata impugnazione del bando di concorso.

L’accoglimento del secondo motivo consente di prescindere da tale eccezione.

9. Alla luce delle esposte considerazioni l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, è respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi