Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-08-21, n. 202407189
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Testo completo
Pubblicato il 21/08/2024
N. 07189/2024REG.PROV.COLL.
N. 08552/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8552 del 2020, proposto da
S G A G, rappresentato e difeso dagli Avvocati V P e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emanuele Cavanna, in Roma, via Cornelio Nepote n. 21;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati P C, G L, A M, A M A, A M P, M L B e E M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G L, in Roma, via Polibio n. 15;
nei confronti
V G C, rappresentato e difeso dall’Avvocato Marina Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Edil GMZ S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 00604/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, di V G C e di Edil GMZ S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 23 dicembre 1986 l’Amministratore del Condominio di via Mecenate n. 6/A presentava al Comune di Milano un’istanza di condono ai sensi della L. n. 47/1985 riferita ad opere realizzate in fase di costruzione dell’edifico in difformità da quanto assentito, consistenti:
- nella trasformazione di due locali posti nel seminterrato da magazzino a laboratorio e da magazzino a ufficio;
- nella creazione, al medesimo livello, di quattro box ;
- in modifiche interne ed esterne agli appartamenti.
In esito alla domanda il Comune di Milano rilasciava i seguenti titoli edilizi:
- permesso di costruire n. 979/2013 con il quale veniva assentita la modifica della destinazione d’uso del magazzino nelle more acquistato dalla Società Edil GMZ S.r.l., della superficie di mq. 94,50;
- permesso di costruire n. 509/2014 con il quale veniva assentito il cambio di destinazione d’uso del secondo magazzino, oggi ufficio parrocchiale della Parrocchia di San Galdino, della superficie di mq. 79,63;
- permesso di costruire n. 1143/2013 riferito ai quattro box posti nel seminterrato e non previsti dal progetto originariamente assentito (uno dei quali acquistato dal Signor V G C).
Il Signor G, proprietario di un’unità abitativa facente parte del Condominio acquistata con atto notarile del 18 luglio 2006, in data 7 agosto 2014 e non utilizzata dallo stesso, presentava all’amministrazione comunale un’istanza di accesso chiedendo il rilascio di « una copia completa di tutta la documentazione agli atti » riferita alla pratica di condono in questione.
Acquisito quanto richiesto, con ricorso iscritto al n. 2648/2014 R.R. notificato il 3 ottobre 2014, impugnava i citati titoli edilizi dinanzi al Tar per la Lombardia chiedendo contestualmente il ristoro dei danni patiti in conseguenza della loro adozione specificati nel decremento di valore del proprio immobile e nelle lesioni strutturali provocate dal transito di mezzi pesanti verso il magazzino della Società Edil GMZ.
Il Tar, con sentenza n. 604 dell’8 aprile 2020, respingeva la domanda di annullamento e in parte respingeva e in parte dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda risarcitoria.
La sentenza veniva impugnata con appello depositato il 5 novembre 2020 deducendo:
1. « ERROR IN IUDICANDO - ERRATA E/O ILLOGICA MOTIVAZIONE SUL MOTIVO PROPOSTO IN RICORSO PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 COMMA 3° L. 28.02.1985 N. 47 »;
2. « ERROR IN IUDICANDO - ERRATA E/O ILLOGICA MOTIVAZIONE SUL MOTIVO PROPOSTO IN RICORSO PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 COMMI 1° - 3° L. 28.02.1985 N. 47»;
3. « ERROR IN IUDICANDO - ERRATA E/O ILLOGICA ED IN PARTE OMESSA MOTIVAZIONE »;
4. « ERROR IN IUDICANDO - ERRATA E/O ILLOGICA ED IN PARTE OMESSA MOTIVAZIONE SUI MOTIVI PROPOSTI IN RICORSO PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 COMMI 1° - 3° L. 28.02.1985 N. 47 »;
5. « ERROR IN IUDICANDO IN ORDINE ALLA DECISIONE SULLA RICHIESTA RISARCITORIA »;
6. « ERROR IN IUDICANDO IN ORDINE ALLE SPESE DEL GIUDIZIO ».
Parte appellante avanzava altresì richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’acquirente del box appartenuto al Signor C (nelle more alienato a terzi con atto del 23 ottobre 2014) e reiterava la domanda risarcitoria disattesa in primo grado.
Il Comune si costituiva formalmente in giudizio il 3 dicembre 2020 sviluppando le proprie difese con memoria del 15 dicembre successivo con la quale eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’appello per violazione dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a., rilevando ulteriormente il superamento dei limiti dimensionali dell’atto introduttivo.
Nel merito eccepiva l’infondatezza delle censure formulate in ricorso e l’inammissibilità e infondatezza della domanda risarcitoria.
Il Signor C si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse in quanto gli avversati locali si trovano in un corpo separato esterno rispetto all’edificio residenziale, nonché, il proprio difetto di legittimazione passiva avendo ceduto il box a terzi precedentemente alla proposizione del ricorso (in realtà successivamente alla notifica del ricorso).
Eccepiva ulteriormente l’inammissibilità ex art. 104 c.p.a. delle censure di cui al terzo e quarto motivo poiché formulate per la prima volta in appello e l’infondatezza nel merito delle residue censure, nonché l’inammissibilità della domanda risarcitoria in quanto « indeterminata e indeterminabile » e proposta dinanzi a giudice sfornito di giurisdizione.
La Società Edil GMZ depositava « memoria di costituzione e resistenza » alle ore 10:19 del giorno 27 giugno 2024.
All’esito della pubblica udienza del 27 giugno 2024, la causa veniva decisa.
Preliminarmente deve rilevarsi la tardività del deposito della Società Edil GMZ, effettuato il giorno stesso dell’udienza di discussione.
Può inoltre prescindersi dallo scrutinio delle plurime questioni preliminari sollevate dalle parti resistenti stante la manifesta infondatezza dell’appello.
Con il primo motivo, l’appellante deduce che il Comune avrebbe concesso il condono nonostante i suddetti immobili presentassero una cubatura superiore a mc. 450 e non fosse allegata alla domanda la documentazione necessaria indicata dall’art. 35, comma 3, della L. n. 47/1985.
La sentenza viene censurata in particolare nelle parti (punti 2, 2.1. e 2.2 che vengono ritrascritti) in cui:
- afferma la completezza della documentazione prodotta in sede di condono nonostante non fossero allegate la