Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-03-04, n. 201501074

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-03-04, n. 201501074
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501074
Data del deposito : 4 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03822/2009 REG.RIC.

N. 01074/2015REG.PROV.COLL.

N. 03822/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3822 del 2009, proposto da:
LCN Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. D G e dall’Avv. G Mse, con domicilio eletto presso l’Avv. Veronica Calogero in Roma, Via Cassia, n. 1110;

contro

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Provincia Autonoma di Trento, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. A M e dall’Avv. M Psoni, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. A M in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5;

per la riforma

delle sentenze del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00122/2008 e n. 0045/2009, rese tra le parti, concernenti la revisione del prezzo per la fornitura dei generi di vitto


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per l’appellante LCN Servizi s.p.a., l’Avv. Matarrese e, per l’Azienda Provinciale, l’Avv. Manzi;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. LCN Servizi s.p.a., fornitrice, per lungo tempo, di generi di vitto in favore dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, ha adito il T.R.G.A. di Trento per vedere accolta la propria domanda alla revisione dei prezzi a decorrere dal 1.6.1997 (secondo anno di fornitura) sino al 31.5.2000, secondo i criteri stabiliti dall’art. 6, comma 4, della l. 537/1993, così come sostituito dall’art. 44 della l. 724/1994.

2. Il T.R.G.A. di Trento, con sentenza n. 102/2005 passata in giudicato, ha riconosciuto tale diritto.

3. Per la corresponsione del compenso revisionale, riconosciutale dalla predetta sentenza, l’odierna appellante ha quindi promosso ricorso per ottemperanza avanti al medesimo T.R.G.A. di Trento.

4. Nel primo grado di giudizio si è costituita l’Azienda, opponendosi all’avversaria domanda.

5. Il T.R.G.A. di Trento, con sentenza non definitiva n. 122 del 29.5.2008, ha accolto in parte la domanda, ordinando all’Azienda Provinciale di provvedere al pagamento delle somme dovute nonché di trasmettere all’esito breve relazione su quanto a tal fine operato, con riserva di pronunciarsi successivamente sulle spese di lite.

6. Infine, con sentenza definitiva n. 45 del 30.1.2009, il T.R.G.A. di Trento dava atto dell’intervenuta ottemperanza, da parte dell’Azienda Provinciale, compensando le spese di lite per la particolarità della vicenda.

7. Avverso entrambe le sentenze ha proposto appello LCN Servizi s.p.a., lamentandone l’erroneità sotto quattro distinti profili, e ne ha chiesto la riforma, previa declaratoria di nullità e/o l’annullamento delle note dell’Azienda Provinciale, rese a seguito dell’atto di diffida e di costituzione in mora notificato il 10.1.2007, con conseguente adozione di ogni misura atta ad assicurare la piena ed esaustiva ottemperanza della sentenza n. 102/2005 del T.R.G.A. di Trento e con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione periodica del prezzo, per un totale di € 634.034,44, detratta la somma di € 113.606,53, già versata, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.

8. Si è costituita l’Azienda Provinciale, con memoria difensiva, controdeducendo rispetto alle singole doglianze dell’appellante, e ha chiesto la reiezione dell’appello.

9. Nella pubblica udienza del 29.1.2015 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

10. L’appello è infondato e va respinto.

11. Il primo motivo di gravame (pp. 15-19 del ricorso) proposto da LCN Servizi s.p.a. si incentra sull’indice Istat utilizzabile per la determinazione del compenso revisionale.

11.1. L’appellante sostiene che, non essendo applicabile il criterio indicato nel contratto per la quantificazione del compenso (“ variazione media accertata dall’ISTAT sui prezzi all’ingrosso dei generi alimentari ”) per essere mancata – fatto, questo, incontestato – la relativa attività di rilevazione da parte dell’Istat, dovrebbe utilizzarsi il parametro generale della variazione dei prezzi stimati sui consumi delle famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.), diversamente da quanto ha ritenuto il T.R.G.A., che ha fatto riferimento ad uno specifico comparto dello stesso indice F.O.I., quello della “Alimentazione”.

11.2. Ancorare la determinazione del compenso revisionale a tale ultimo specifico indice sarebbe, secondo LCN Servizi s.p.a., un “ non senso ” (p. 16 del ricorso), in violazione del dettato normativo, trascurando che l’indice generale F.O.I. rileva gli incrementi del tasso generale di inflazione e che, quindi, si pone come il più idoneo parametro di valutazione degli incrementi di prezzo.

11.3. La tesi dell’appellante, per quanto suggestiva, non può essere accolta.

11.4. Bene ha ritenuto il T.R.G.A. che debba trovare applicazione lo specifico indice del capitolo “ Alimentazione ” poiché esso costituisce quello che più si approssima alla fornitura di generi alimentari effettuata dall’istante in favore dell’Azienda e che, dunque, individua il reale e non meramente ipotizzato deprezzamento dei corrispettivi medio tempore corrisposti.

11.5. Simile soluzione non contrasta con l’orientamento di questo Consiglio in materia, dato che il T.A.R. non ha inteso negare l’applicazione dell’indice F.O.I., ma anzi, come riconosce l’appellante stessa, individuare il sottotipo di indice F.O.I. che più si avvicina alla fornitura di generi alimentari, oggetto dell’appalto, e quindi che meglio è in grado di cogliere, certamente più dell’indice generale, le reali oscillazioni, nel tempo, della peculiare fenomenologia economica presa in considerazione, aderendo alla sua concreta realtà effettuale.

11.6. La tesi dell’appellante pecca quindi di astrattezza e di apriorismo metodologico e, nell’invocare l’applicazione dell’indice generale F.O.I. senza tener presente che ne esiste uno più specifico che ben si adatta al contratto di cui si discute, trascura l’insegnamento di questo Consiglio secondo cui l’istituto della revisione è preordinato alla tutela dell’esigenza primaria dell’Amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è intervenuta la stipulazione dello specifico contratto, e solo in via mediata alla tutela dell’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l’arco del rapporto (Cons. St., sez. V, 19.6.2009, n. 4079).

11.7. Il motivo, quindi, va disatteso.

12. Non merita accoglimento nemmeno il secondo motivo di appello (pp. 19-21 del ricorso), con il quale LCN Servizi s.p.a. lamenta che erroneamente il T.R.G.A. le avrebbe negato il compenso revisionale per l’ultima parte del rapporto contrattuale, svoltasi dal 1.6.2000 al 31.12.2000.

12.1. Anche tale motivo è infondato perché, come ha correttamente rilevato il T.R.G.A., la sentenza n. 102/2005, per la cui ottemperanza l’odierna appellante ha agito, ha riconosciuto expressis verbis la decorrenza della revisione dal 1.6.1997 sino al 31.5.2000, sicché l’appellante non può invocare né ottenere, in sede di ottemperanza, alcunché di ulteriore o di aggiuntivo rispetto a quanto le ha riconosciuto la predetta sentenza, passata in giudicato.

13. È infondato anche il terzo motivo di appello (pp. 21-24 del ricorso), con cui LCN Servizi s.p.a. lamenta la mancata corresponsione del danno da svalutazione, invocando i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 19499 del 16.7.2008, e comunque censura la decorrenza del danno da svalutazione monetaria.

13.1. Bene ha rilevato il primo giudice, sul punto, che LCN Servizi s.p.a. non ha dato prova alcuna del c.d. danno da svalutazione, non avendo anzitutto minimamente assolto il proprio onere allegatorio circa tale danno, onere che è necessario soddisfare, nel domandare il c.d. danno da svalutazione anche laddove assistito, sul piano probatorio, dalle presunzioni introdotte dalle Sezioni Unite, quanto meno esponendo che, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi sarebbe stato superiore al saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell’art. 1284, comma primo, c.c.

13.2. Questo pur minimo onere allegatorio, tuttavia, non è stato in alcun modo soddisfatto, posto che nel ricorso di primo grado (pp. 10-13) manca qualsivoglia doverosa indicazione al riguardo.

13.3. Anche la sottocensura relativa alla decorrenza degli interessi (pp. 23-24 del ricorso), che è stata individuata dal primo giudice a far data dalla sentenza non definitiva n. 122/2008 anziché dal giudicato del 2005, non può essere condivisa, poiché la sentenza n. 102/2005 non conteneva alcuna liquidazione del credito, liquidazione che è stata possibile soltanto con l’individuazione dell’indice appropriato, ad opera della citata sentenza n. 122/2008, sicché su tale credito, proprio per l’incertezza del suo ammontare e per il relativo contrasto insorto tra le parti fino alla sua determinazione in sede giudiziale, non potevano decorrere gli interessi di mora, per il principio in illiquidis non fit mora.

14. Quanto all’ultimo motivo (p. 24 del ricorso), inerente alla compensazione delle spese giudiziali effettuata dal giudice di primo grado, va qui rilevato che la relativa statuizione è immune da censura, avendo il primo giudice correttamente valutato la particolarità della vicenda e essendo, comunque, l’odierna appellante risultata soccombente in ordine a numerose domande proposte in primo grado.

15. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello proposto contro la sentenza non definitiva n. 122/2008 e contro quella definitiva n. 45/2009 deve essere respinto.

16. Le spese del presente grado di giudizio, considerata la novità e la singolarità delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.

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