Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-05-02, n. 202203428

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-05-02, n. 202203428
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203428
Data del deposito : 2 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2022

N. 03428/2022REG.PROV.COLL.

N. 03487/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3487 del 2021, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

il sig. Pierluciano Scarfo', rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D Fe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco Di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 170/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del sig. Pierluciano Scarfo' e del Comune di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2022 il consigliere Giuseppe Rotondo e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con ricorso proposto innanzi al Tar per la Calabria, sede di Reggio Calabria, iscritto al n.r.g. n. 447 del 2018, il sig. P S evocava in giudizio il Sindaco di Reggio Calabria, nella qualità di funzionario delegato all'attuazione del Decreto Reggio ex lege 249/89, il Ministero per la Coesione Territoriale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla illegittimità della procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione del “Progetto Integrato Centro Alimentare Trasporti Pubblici e Servizi annessi”.

2. In fatto consta che:

- due fondi siti in San Leo di Pellaro e riportati in catasto al foglio 1, particelle nn. 1418 e 1419, venivano occupati dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito degli interventi previsti dal c.d. “Decreto Reggio” (decreto legge 8 maggio 1989 n. 166, convertito in legge 5 luglio 1989 n. 24), senza che sia mai stato emanato il decreto di esproprio;

- già con ricorso notificato in data 10 gennaio 2013, il proprietario chiedeva al Tar l'accertamento della illecita occupazione del fondo in questione da parte del Comune di Reggio Calabria, per non essere mai stato emanato il decreto di esproprio nonché il risarcimento del danno derivante dall’abusiva occupazione e privazione della proprietà,

- con sentenza n. 102 del 10 febbraio 2017, il Tar rigettava l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Reggio Calabria, considerava (proprio in ragione della ritenuta legittimazione dell’ente comunale) irrilevante l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, in relazione al difetto di notifica di esso nei confronti del Funzionario Delegato, accoglieva il ricorso, stante il perdurare dell’occupazione dei beni dei ricorrenti, ordinava, infine, al Comune di scegliere, entro novanta giorni, se procedere ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, ovvero restituire il bene;

- con sentenza con sentenza n. 5407 del 14 settembre 2018, il Consiglio di Stato, a seguito di interposto appello da parte del Comune di Reggio Calabria, dichiarava inammissibile il ricorso di primo grado evidenziando che, nella specie: i) il Sindaco di Reggio Calabria risultava avere agito non come tale, ma come Funzionario Delegato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito degli interventi di cui al “decreto Reggio”; ii)- che il “decreto Reggio” disciplinava interventi di interesse statale, finanziati con risorse statali, deliberati in sede centrale ed attuati da un soggetto delegato liberamente individuato dal Ministro (non necessariamente, peraltro, nella persona del Sindaco di Reggio Calabria), con potere sostitutivo in capo al Ministro stesso; iii)- che, conseguentemente, da un lato il Comune di Reggio Calabria doveva ritenersi del tutto estraneo alla vicenda, dall’altro il ricorso doveva essere notificato al funzionario delegato dell’Autorità ministeriale presso la competente Avvocatura distrettuale e non presso la casa comunale del Comune di Reggio Calabria, come invece erroneamente venne fatto.

3. Il signor P S, divenuto nel frattempo proprietario esclusivo dei fondi in questione per effetto della intervenuta divisione dell'asse ereditario materno, dava origine all’odierna controversia innanzi al Tar per la Calabria (ricorso allibrato al n.r.g447 del 2018), chiedendo nuovamente il risarcimento dei danni - derivanti dall’illegittima occupazione dei fondi già appartenuti alla madre e dalla distruzione delle piantagioni di bergamotto che su di essi insistevano – nei confronti del funzionario ministeriale delegato all'attuazione del Decreto Reggio, del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero per le aree urbane, divenuto Ministero per la coesione territoriale, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Si costituivano le controparti evocate in giudizio.

5. Il Tar, con sentenza n. 170/2021:

- reputava infondata l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture;

- estrometteva dal giudizio il Comune di Reggio Calabria per difetto di legittimazione passiva: tanto perché, pur aderendo esso all’orientamento (indicato nelle pronunce del Tar per la Calabria sentenza 4 ottobre 2018 n. 593; Cass. sez. I, 07 ottobre 2014, n. 21113 e 19 ottobre 2016, n. 21186) secondo il quale il Comune di Reggio Calabria doveva ritenersi “il solo soggetto legittimato passivo”, in quanto unico beneficiario dei predetti interventi, titolare del patrimonio edilizio da risanare, soggetto destinato ad acquistare la proprietà dei siti espropriati, restava “preclusa al Collegio ogni possibilità di dare seguito al predetto orientamento, in ragione degli effetti del giudicato derivante dalla citata sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5407 del 14 settembre 2018, che al paragrafo 10.4 ha ormai intangibilmente stabilito che il Comune di Reggio Calabria è estraneo alla vicenda per cui è causa”;

- sanciva l’obbligo per le Amministrazioni (Sindaco di Reggio Calabria, nella qualità di funzionario delegato all'attuazione del Decreto Reggio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri) di sanare la situazione di illecito venutasi a creare: o attraverso la restituzione del terreno, previa riduzione in pristino e corresponsione del risarcimento del danno anche per il periodo di illegittima occupazione; o attraverso l’emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/01, corrispondendo il relativo indennizzo secondo i parametri ivi disciplinati;

- condannava le medesime Amministrazioni: i) a risarcire il danno da occupazione illegittima in misura pari al saggio degli interessi legali sul valore del bene, da aggiornare annualmente secondo gli indici periodici ISTAT, decorrenti dall’inizio dell’occupazione illegittima - individuato quale dies a quo nella data del 14 maggio 2003 - e sino all’effettivo rilascio del bene nella disponibilità del proprietario; ii) alle spese del giudizio;

- respingeva la domanda inerente il risarcimento del danno alle colture (bergamotteto) esistenti sul fondo oggetto di occupazione e trasformazione.

6. Appellano il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della coesione territoriale, che censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.; non estensione degli effetti del giudicato intervenuto con sentenza n. 5407/2018 del Consiglio di Stato; difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; legittimazione passiva del Comune di Reggio Calabria.

7. Essi formulano, in via principale, due profili vizianti.

7.1.In rito, censurano la sentenza nella parte in cui il TAR <pur sostanzialmente condividendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali, ha poi ritenuto preclusa la possibilità di confermare il proprio consolidato orientamento in materia in considerazione della asserita rilevanza degli effetti del giudicato formatosi derivante della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5407 del 14 settembre 2018 e ha pertanto dichiarato “il difetto di legittimazione passiva del

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