Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-03, n. 202301195
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Testo completo
Pubblicato il 03/02/2023
N. 01195/2023REG.PROV.COLL.
N. 04002/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 4002 del 2022, proposto da
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Ministero della difesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
E D, G D F, rappresentati e difesi dall’avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione terza) n. 3212/2022, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di E D e G D F;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022 il Cons. Anna Bottiglieri e udito per le parti l’avvocato Damizia, in dichiarata delega dell’avvocato Salerni;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori E D e G D F, nelle rispettive qualità di coordinatore del “Comitato verità e giustizia per i nuovi desaparecidos” e di senatore della Repubblica, proponevano il 24 giugno 2021 al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, al Centro nazionale di coordinamento del soccorso in mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istanza di accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni , per ottenere informazioni e documenti relativi a un “evento immigrazione” del 14 giugno 2021.
Gli istanti esponevano che una nave operante a supporto di una piattaforma petrolifera situata in acque internazionali al largo della Libia, raggiunta una imbarcazione alla deriva al largo della costa e presi a bordo circa 200 naufraghi, anziché completare le operazioni di soccorso raggiungendo come previsto dal diritto internazionale del mare il “porto sicuro” più vicino, è rimasta immobile sino all’intervento di una motovedetta della Guardia costiera di Tripoli, che, contro la loro manifesta volontà, ha ricondotto i migranti in Libia, paese non definibile “luogo sicuro”, integrando così un “respingimento di massa”.
Ciò posto, con l’istanza in parola i predetti si proponevano di appurare se le richieste di soccorso inoltrate dall’imbarcazione alla deriva, ivi comprese quelle ricevute e diramate da una ONG anche alle competenti autorità italiane, erano pervenute a queste ultime, e se il Centro nazionale di coordinamento del soccorso in mare avesse intrapreso azioni conseguenti. Più in particolare, si chiedeva di sapere: 1) se l’Italia avesse assunto il coordinamento dei soccorsi, se fossero stati inviati sul posto mezzi navali italiani per le operazioni di salvataggio e se fossero state allertate o mobilitate navi in transito nella zona; 2) se MRCC Italia avesse allertato un’altra centrale di soccorso; 3) in tal caso, e comunque nel caso di già avvenuta mobilitazione di un’altra centrale di soccorso, se fosse stata accertata la conduzione dell’operazione di salvataggio nel modo più rapido ed efficace possibile, nel rispetto del diritto internazionale e della Convenzione di Ginevra; 4) nel caso di ritenuta spettanza delle operazioni di soccorso alla Libia, se si fosse tenuto conto del fatto che tale Paese non può essere ritenuto un “luogo sicuro”; 5) se la nave che aveva preso inizialmente a bordo i 200 naufraghi fosse stata contattata o se il suo operato fosse stato coordinato, in tutto o in parte, da MRCC Italia; 6) in caso negativo, quale fosse la centrale operativa intervenuta, tenendo conto di quanto già evidenziato circa il respingimento di massa operato in contrasto con il diritto internazionale.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esitava l’istanza con atto n. 92891 del 28 luglio 2021, che rappresentava che le operazioni di soccorso riguardanti l’unita segnalata dalla ONG si erano svolte all’interno dell’area di responsabilità SAR (Search And Rescue - attività di ricerca e soccorso) della Libia, sotto il coordinamento di JRCC Tripoli, e che pertanto MRCC Roma non aveva assunto detto ruolo.
Per il restante, opponeva alla richiesta:
- il limite di cui all’art. 5- bis comma 1 lett. d) d.lgs. 33/2013 (“ L’accesso civico […] è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: […] d) le relazioni internazionali ”), in relazione alla salvaguardia delle relazioni internazionali con la Libia;
- il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, “ Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare ”, art. 1048 comma 1 lett. q), secondo cui “ I documenti sottratti all’accesso […] in relazione all’interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, per un periodo massimo di 50 anni, sono i seguenti: […] q) programmazione, pianificazione, condotta e analisi di attività operative-esercitazioni NATO e nazionali ”;
- le Linee guida Anac n. 1309/2016, adottate ai sensi dell’art. 5- bis comma 6 d.lgs. 33/2013, e segnatamente il paragrafo 7.3., relativo alla specificità insita nella natura delle Forze Armate e positivamente codificata quanto all’organizzazione, alle funzioni e alle attività della Difesa;
- il limite di cui all’art. 5- bis comma 2 d.lgs. 33/2013 (“ L’accesso […] è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: […] d) la libertà e la segretezza della corrispondenza ), trattandosi di atti intercorsi tra soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- la carenza di strumentalità dell’istanza, da ricondursi a finalità di carattere meramente privatistico/associativo, alla tutela di un interesse esclusivo e generale della collettività.
3. Gli istanti impugnavano il provvedimento con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che, nella resistenza dei ministeri Infrastrutture e Difesa, lo definiva con sentenza della Sezione terza n. 3212/2022, che riteneva l’infondatezza del gravame quanto alla richiesta di ostensione di cui ai punti 3 e 4 dell’istanza, ritenendo trattarsi non di dati, documenti o informazioni bensì di valutazioni e giudizi fuoriuscenti dall’ambito oggettivo dell’accesso civico generalizzato, e lo accoglieva per il restante. In particolare, riconoscendo l’impatto dell’istanza con alcuni degli interessi pubblici di cui all’art. 5- bis d.lgs. 33/2013, riteneva gli stessi tutelabili mediante il sistema del c.d. “accesso parziale”. Ordinava quindi al Ministero delle infrastrutture di ostendere ai richiedenti i dati e le informazioni di cui ai punti 1, 2, 5 e 6 prima parte dell’istanza, previo oscuramento di elementi eventualmente idonei a rivelare direttamente o indirettamente attività militari e a identificare le autorità straniere coinvolte. Compensava tra le parti le spese del giudizio.
4. I ministeri Infrastrutture e Difesa hanno appellato la sentenza, chiedendone l’annullamento e deducendo: 1) Inammissibilità dell’originario ricorso per carenza dei presupposti per l’accesso civico generalizzato; violazione dell’art. 5 d.lgs. 33/2013; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1048 comma 1 lett. q) d.P.R. 90/2010 e dell’art. 5- bis comma 3 d.lgs. 33/2013; erronea valutazione circa l’asserito difetto di motivazione del provvedimento impugnato; illogicità e contraddittorietà; 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1048 comma 1 lett. q) d.P.R. 90/2010 e dell’art. 5- bis comma 3 d.lgs. 33/2013; contraddittorietà ed illogicità; eccesso di potere giurisdizionale; 4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1048 comma 1 lett. q) d.P.R. 90/2010, dell’art. 5- bis comma 3 d.lgs. 33/2013 e dell’art. 2 comma 1 lett. e) d.m. Interno 16 marzo 2022.
Gli interessati si sono costituiti in resistenza esponendo l’infondatezza dell’appello e concludendo per la sua reiezione.
Con ordinanza n. 2587/2022 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare formulata nell’atto di appello, sospendendo per l’effetto l’esecutività della sentenza impugnata.
La causa è stata indi trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 20 ottobre 2022.
5. Queste, in sintesi, le argomentazioni degli appellanti, corredate da ampi richiami ai principi espressi nella materia da questo Consiglio di Stato.
5.1. Con il primo motivo si sostiene l’inammissibilità dell’originario ricorso per impossibilità di inquadrare nell’ambito dell’accesso civico generalizzato l’istanza proposta dai ricorrenti, il cui tenore generico e indeterminato per un verso impedirebbe di ravvisare un interesse concreto strumentale alla tutela di un interesse generale, per altro verso renderebbe chiara la sua finalità di carattere privato/associativo, attestata anche dal fatto che i dati e le informazioni richieste, riguardando una operazione di soccorso svoltasi interamente al di fuori dell’area di responsabilità SAR italiana di cui al d.P.R. 28 settembre 1994 n. 662, Regolamento di attuazione della l. 3