Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-12, n. 202306812

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-12, n. 202306812
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306812
Data del deposito : 12 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2023

N. 06812/2023REG.PROV.COLL.

N. 09479/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9479 del 2020, proposto da
Dell'Aventino S.r.l. (Già La Tavo Avicola S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina D'Orsogna, S G, F R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato S G in Roma, via di Monte Fiore 22;

contro

Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C S M, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato C S M in Roma, via Guido D'Arezzo 2;
Ministero dello Sviluppo Economico, Argon Energia s.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02199/2020, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 aprile 2023 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati D'Orsogna Marina e Iannini Maria Cristina su delega dell'avv. San Mauro Cesare;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con istanza del 28 marzo 2013 la Tavo Avicola s.r.l., oggi Dell’Aventino s.r.l., presentava (per il tramite della società di consulenza specializzata Argon Energia s.r.l.) domanda di ammissione alle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico con caratteristiche innovative ai sensi del D.M. 5 luglio 2012.

2. L’impianto, di potenza pari a kw 930,24, era entrato in esercizio in data 26.2.13 ed era integrato nella struttura di un edificio adibito ad attività produttiva, ubicato in Collecorvino (PE), Strada Dei Fiori n. 29, di proprietà della medesima Società. Più in particolare, la Società rappresentava: a) la natura di manufatto industriale della struttura destinata ad ospitare l’impianto;
b) l’avvenuta preliminare rimozione delle coperture in eternit/amianto;
c) l’impianto fotovoltaico realizzato con

moduli non convenzionali e/o componenti speciali integrati in sostituzione della copertura dell’edificio;
d) l’impianto realizzato interamente con moduli di provenienza comunitaria, per

l’accesso al relativo differenziale premio di tariffa previsto dall’art. 5, comma 2, del D.M. 5 luglio 2012.

3. La Società, pertanto, chiedeva di accedere alla tariffa incentivante di 0,295 €/kWh, risultato della somma di €/kWh 0,255 previsti dalla specifica tariffa base onnicomprensiva (ai sensi dell’Allegato 6 al D.M. 5 luglio 2012) alla quale vanno sommate le tariffe premio di €/kWh 0,020 per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto/eternit ed ulteriori €/kWh 0,020 per l’utilizzo di componenti principali di provenienza europea, come previsto dall’art. 5 del D.M. innanzi citato.

4. Il GSE, con preavviso ex art. 10 bis della L. n. 241/90, e dopo aver chiesto all’appellante una integrazione documentale, comunicava che l’istanza, così come formulata, non poteva essere accolta, a motivo del fatto che (i) l’installazione dei moduli fotovoltaici e la loro integrazione dal punto di vista architettonico edilizio con la struttura sottostante, non era innovativa, e che (ii) le tariffe per applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica, richiedevano l’installazione su edificio energeticamente certificabile.

5. La Società replicava al preavviso di rigetto, ma il GSE concludeva il procedimento con provvedimento del 4 luglio 2013, respingeva la domanda di ammissione alla tariffa incentivante, rilevando che i manufatti edilizi sui quali erano stati collocati i pannelli fotovoltaici non ospitavano attività che richiedessero una permanenza di persone per le quali fosse necessario assicurare un comfort tecnico, trattandosi di capannoni utilizzati per la conservazione dei prodotti derivanti dalla lavorazione agricola: sul punto il provvedimento di diniego richiamava le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, in base alle quali i depositi non sono certificabili energeticamente;
il GSE, inoltre, rilevava che la documentazione fornita dalla Società, “ riportante uno stralcio di relazione riportante alcuni scambi termici in merito a uno dei manufatti edilizi, non risulta rilevante al fine di determinare la presenza del fabbisogno termico richiesto negli edifici in oggetto, dal momento che risulta possibile effettuare una qualsivoglia simulazione tramite apposito strumento di calcolo a partire da dati di ingresso ipotetici a prescindere da condizioni reali differenti da quelle ipotizzate ”.

6. Avverso tale provvedimento, e gli atti ad esso presupposti, la Tavo Avicola s.r.l. proponeva ricorso avanti al TAR per il Lazio.

6.1. In punto di fatto la Società rappresentava di aver eseguito lavori di ristrutturazione di capannoni adibiti a deposito e trasformazione di prodotti derivanti dall’agricoltura, posizionando sulla loro copertura moduli fotovoltaici non convenzionali e realizzando un impianto fotovoltaico con caratteristiche innovative, ai sensi dell’Allegato IV al DM 5 luglio 2012, ubicato nel Comune di Collecorvino (PE);
in particolare l’impianto fotovoltaico veniva posizionato sulle coperture di sei capannoni accatastati al NCEU di Pescara come unica particella derivante dall’attività di opificio (categoria catastale D1). Al momento della presentazione della domanda di ammissione alla tariffa incentivante un capannone era utilizzato per la conservazione di prodotti derivanti dalla lavorazione agricola e necessari per l’allevamento del bestiame, tre erano in fase di ristrutturazione, altri due, invece, risultavano adibiti a deposito e trasformazione di prodotti derivanti dall’agricoltura.

6.2. In diritto deduceva: (i) grave difetto istruttorio, quanto alla natura non innovativa della installazione dei moduli fotovoltaici, per avere il GSE omesso di considerare tutti i documenti e gli elementi dedotti a dimostrazione della impermeabilità dei pannelli, della integrazione degli stessi con la struttura sottostante e della idoneità di essi a garantire le prestazioni energetiche dell’edificio;
(ii) violazione di varie norme di legge, nonché varie forme di eccesso di potere, quanto all’affermazione secondo cui i capannoni sui quali sono stati posati i moduli fotovoltaici non sarebbero energeticamente certificabili: in sintesi la Società sosteneva che nei manufatti, sui quali erano stati posati i moduli fotovoltaici, vi lavoravano e sostavano persone e, comunque, anche tali manufatti avrebbero le caratteristiche per essere certificabili;
inoltre è previsto anche un utilizzo dei medesimi per iniziative di carattere culturale;
(iii) il GSE non si sarebbe espresso, nel provvedimento finale, su tutti i punti indicati nelle controdeduzioni al preavviso di rigetto.

7. Il TAR adìto respingeva il ricorso, sul rilievo essenziale che i capannoni che ospitano i pannelli fotovoltaici sono destinati ad attività di allevamento avicolo o destinati al deposito dei prodotti derivati e che, perciò, ne è preclusa la certificabilità energetica in quanto non sussiste, rispetto ad essi, la necessità di assicurare il “ comfort tecnico o abitativo ”. Tale rilievo veniva considerato di rilievo dirimente e tale da determinare l’irrilevanza della dedotta violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 e l’inammissibilità del primo motivo d’appello per difetto di interesse, dal cui accoglimento non sarebbe potuta derivare una diversa determinazione del GSE.

8. La Società ha proposto appello, per i motivi che in prosieguo saranno esaminati.

9. Il GSE si è costituito in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.

10. La causa è stata chiamata all’udienza straordinaria del 12 aprile 2023, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. Con il primo motivo d’appello si impugna il capo della sentenza che ha ritenuto che l’edificio sul quale la Società ha collocato l’impianto non è energeticamente certificabile.

11.1. Ad avviso della Società appellante, dalla corretta lettura del quadro normativo di riferimento si evincerebbe che i capannoni di cui si tratta non rientrerebbero tra quelli ex lege esclusi dalla certificabilità energetica, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti: infatti, i capannoni sarebbero locali chiusi e tutti certificabili, in quanto per essi sussisterebbe la possibilità di percepire (e misurare) un mantenimento o una variazione termica rispetto alla temperatura dell’ambiente esterno, e quindi sarebbero tutti certificabili e certificati, come dimostrato dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla ACE allegata alla domanda di incentivazione.

Secondo l’appellante non sarebbe neppure rilevante che i capannoni di cui si tratta siano privi di impianti termici in quanto, ai sensi dell’allegato 1 (Allegato A, par. 2) del D.M. 26 giugno 2009, in presenza di edifici industriali (categoria E8) privi di impianti termici e non rispettosi di determinati valori limite di trasmittanza delle pareti, la certificazione energetica comunque potrebbe essere rilasciata attraverso un meccanismo di valutazione presuntiva.

Infine, contrariamente alle osservazioni svolte dal GSE e condivise dal giudice di prime cure, in base alle quali si negherebbe la presenza di edifici energeticamente certificabili per i quali “ non è necessario garantire un comfort abitativo ”, la Società sostiene che nel caso specifico non si tratterebbe di depositi per attrezzi e prodotti agricoli ma di fabbricati adibiti alla trasformazione di prodotti, che richiederebbero la presenza permanente di persone per le quali sarebbe necessario assicurare un adeguato comfort termico. Tale assunto sarebbe, poi, confermato dalle conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo svoltosi dinanzi al Tribunale civile di Lanciano e depositate nel fascicolo di primo grado in data 12 luglio 2015, dalla categoria catastale dei capannoni (D/1 – Opifici), e dalla destinazione d’uso urbanistica della zona in cui ricadono (D/2 – Industriale di espansione).

11.2. La censura è infondata.

11.3. Ai fini della decisione è indispensabile procedere in via preliminare a una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che è già stato esaurientemente esaminato dalla Sezione con la sentenza n. 11554 del 29 dicembre 2022, nei termini che seguono.

11.3.1. Il D.M. 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) disciplina all'art. 8, gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzano moduli non convenzionali e in relazione alle caratteristiche che devono possedere i moduli per l'ammissione alla relativa tariffa incentivante rinvia all'allegato 4 dello stesso decreto.

11.3.2. Sotto il profilo costruttivo (all. 4, comma l), i moduli fotovoltaici devono essere stati sviluppati specificamente per integrarsi e sostituire elementi di edifici energeticamente certificabili, possedere significative innovazioni di carattere tecnologico ed essere progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali la protezione o regolazione termica dell'edificio, l'impermeabilizzazione della struttura edilizia oppure una tenuta meccanica comparabile con quella dell'elemento edilizio sostituito.

11.3.3. Dal punto di vista delle modalità di installazione (art. 4, comma 2) i moduli fotovoltaici devono sostituire elementi architettonici degli edifici, essere montati in modo da svolgere una funzione di rivestimento del fabbricato e inserirsi armoniosamente nel suo disegno architettonico.

11.3.4. Per l'ammissione alle speciali tariffe incentivanti il predetto Allegato prevede che i moduli debbano avere tutte le seguenti caratteristiche: " 1. moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, energeticamente certificabili, quali: a) coperture degli edifici [...];

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