Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-12-17, n. 202008121
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Pubblicato il 17/12/2020
N. 08121/2020REG.PROV.COLL.
N. 03746/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 3746 del 2010, proposto dalla dott.ssa C C, rappresentata e difesa dall’avvocato S R e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 22,
contro
- il Ministero della giustizia in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- la Commissione esaminatrice, in persona del Presidente
pro tempore
e non costituita in giudizio, del concorso a 200 posti di notaio bandito con decreto del Direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004;
nei confronti
del dott. Federico Alcaro, della dott.ssa Chiara Angela Bardelli, della dott.ssa Anna Rita Colombo, della dott.ssa Anna Farinaccio e del dott. Massimiliano Pensato, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 1173/2009, resa tra le parti e concernente esclusione dalle prove orali del suddetto concorso bandito con decreto del Direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2020, il Cons. G L;
Nessuno comparso in udienza per le parti;
Considerato che in data 23 luglio 2020 l’appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia all’appello ai sensi dell’articolo 84 del codice del processo amministrativo, sottoscritta dal difensore e per adesione, anche al fine della compensazione delle spese, dall’avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Visto l’articolo 84 del codice del processo amministrativo;
Visto in particolare l’articolo 84, comma 4, del codice del processo amministrativo;
Ritenuto che ai sensi della disposizione testé citata possa - pur in assenza della formale notifica a tutte le parti evocate ai sensi del precedente comma 3 del medesimo articolo 84 -- essere dichiarata l’improcedibilità del presente appello per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che, come da richiesta di entrambe le parti costituite, possa essere disposta la compensazione delle spese del grado;