Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-20, n. 202302826

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-20, n. 202302826
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302826
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2023

N. 02826/2023REG.PROV.COLL.

N. 06479/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6479 del 2022, proposto dai signori G G, A P, F M, A P, F S e F Z, rappresentati e difesi dall’avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Capuana, n. 207,



contro

l’Istituto nazionale per la previdenza sociale –INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D M e P M, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sez. I, 28 marzo 2022, n.248, resa tra le parti, avente ad oggetto il diritto all’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato M B e gli avvocati D M e P M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con il ricorso al T.a.r. per la Liguria n.r.g. 575 del 2021 in epigrafe i signori G G, F M, A P, A P, F S e F Z, tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, congedati a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, hanno agito contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e contro il Ministero dell’economia e delle finanze per l’accertamento del diritto ai benefici economici di cui all’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.) mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.

2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 248 del 2022, segnata in epigrafe, ha respinto il ricorso sull’assunto che la norma invocata non troverebbe applicazione a personale non appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, sia in ragione del suo tenore letterale e della sua natura di disposizione eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva, sia perché diversamente opinando si andrebbe in contrasto con l’art. 81 della Costituzione: il d.l. n. 387 del 1987, infatti, ha autorizzato la copertura finanziaria del d.P.R. n. 150/1987, concernente le nuove spese rivenienti dal beneficio solo con riferimento al personale della Polizia di Stato. Per quello della Guardia di Finanza dovrebbe invece applicarsi una distinta e coeva disposizione di legge -l’art. 1, comma 15- bis , del d.l. 16 settembre 1987, n. 379- che ne limita la fruizione a coloro « che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti », con esclusione di chi invece è cessato a domanda. La fuorviante formulazione dell’art. 1911 del d.lgs. n. 66 del 2010, infine, laddove lascia ferma l’applicazione dell’art. 6- bis a tutte le forze di polizia a ordinamento militare (e dunque anche agli ex appartenenti alla Guardia di finanza) sarebbe il frutto di un difetto di coordinamento.

3. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello gli originari ricorrenti in primo grado, lamentando plurime violazioni di legge, erronea valutazione degli atti di causa ed illogica motivazione.

3.1. Con un primo motivo di appello censurano la ritenuta permanente applicabilità al personale della Guardia di finanza della norma speciale contenuta nell’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379 del 1987, in quanto abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare), che ha espunto dall’ordinamento l’intera legge 8 agosto 1990, n. 231, che ne ha novellato la stesura.

3.2. Con un secondo motivo di gravame ha rivendicato l’applicabilità dell’art. 6- bis della legge 21 settembre 1987, n. 387 a tutto il personale di polizia, ad ordinamento civile e militare. Con riferimento a quest’ultimo, deporrebbe chiaramente in tal senso l’inciso contenuto nell’art. 1911, comma 3, del C.o.m., laddove reca che « continua ad applicarsi l’articolo 6-bis […]», così manifestando la volontà di superare le differenze di trattamento rispetto a quanto previsto per il personale della Polizia di Stato.

3.3. Errata sarebbe anche l’interpretazione dell’art. 4, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 165/1997 (terzo motivo di gravame), stante che, come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n. 1906 reso nell’adunanza di Sezione del 5 giugno 2019, l’assoggettamento del beneficio all’obbligo contributivo previdenziale è previsto solo ai fini del trattamento di quiescenza mentre l’indennità di buonuscita rimane a carico della fiscalità generale. D’altra parte, i militari non potrebbero produrre alcuna prova dell’avvenuto versamento considerato che l’INPS non ha operato alcuna determinazione circa la commisurazione di un siffatto onere contributivo.

4. Si è costituito l’INPS, che con successiva memoria versata in atti il 24 ottobre 2023 ha controdedotto per resistere all’appello e chiedere la conferma della sentenza impugnata. Oltre a ribadire la diversa ricostruzione del quadro normativo, per come condivisa dal primo giudice, ha evidenziato l’impatto sulla finanza pubblica del generalizzato riconoscimento a tutti i dipendenti del comparto sicurezza cessati dal servizio con diritto a pensione degli invocati sei scatti stipendiali, in quanto ormai in possesso del doppio requisito del 55 anni di età e di 35 anni di contribuzione, documentandolo mediante produzione di apposita relazione della Consulenza Statistico Attuariale, che ne quantifica gli oneri espressi in milioni di euro.

5. Gli appellanti hanno replicato contestando anche tali proiezioni finanziarie, in quanto riferite anche al personale militare non appartenente alle forze di polizia, e come tale escluso dal perimetro della normativa in controversia. Hanno invocato altresì la giurisprudenza a proprio favore nel frattempo intervenuta sulla materia (C.G.A.R.S., 19 agosto 2022, n. 926).

6. All’udienza pubblica del 14 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

7.

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