Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-08, n. 202307705

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-08, n. 202307705
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307705
Data del deposito : 8 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2023

N. 07705/2023REG.PROV.COLL.

N. 08832/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8832 del 2022, proposto dalla
S.r.l. B 1961, in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. R A e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via S. Valentino, n. 24;



contro

Comune di Campo nell’Elba (LI), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. L C e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;



per l’opposizione di terzo,

previa tutela cautelare anche monocratica,

avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 79/2011 dell’11 gennaio 2011, con cui è stato respinto l’appello R.G. n. 3171/2001.


Visti il ricorso per opposizione di terzo e i relativi allegati;

Visti la domanda di misure cautelari monocratiche e il decreto presidenziale n. 5477/2022 del 19 novembre 2022, recante reiezione della stessa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza opposta, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;

Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Campo nell’Elba (LI);

Vista l’ordinanza n. 5820/2022 del 14 dicembre 2022, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;

Visti la memoria finale e i documenti della ricorrente;

Vista la memoria del Comune di Campo dell’Elba;

Vista l’istanza del Comune di passaggio della causa in decisione

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il Cons. P D B e udito per la società ricorrente l’avv. R A;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Visti gli artt. 108 e 109 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);


Considerato:

- che con il ricorso in epigrafe la S.r.l. B 1961 (d’ora in poi “B” o “Società”) propone opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. avverso la sentenza di questo Consiglio, Sez. V, n. 79/2011 dell’11 gennaio 2011, lamentando che tale sentenza, resa nel contenzioso intercorso tra altra società (Giglio Elbano S.r.l.) e il Comune di Campo nell’Elba (LI), pregiudicherebbe i suoi diritti e interessi e formulando istanza di tutela cautelare, anche monocratica;

- che, secondo la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, la vicenda origina dalla titolarità in capo alla Giglio Elbano S.r.l. ed all’Arabis S.r.l. (società distinte, ma gestite per alcuni anni da uno stesso amministratore) di due stabilimenti balneari situati presso la spiaggia di Fetovaia, nell’Isola d’Elba: il primo, quello della Giglio Elbano S.r.l. (“Giglio Elbano”) sarebbe ubicato sul suolo privato affacciato sulla spiaggia libera del demanio marittimo, il secondo, quello della Arabis S.r.l. (“Arabis”, dante causa della B) sarebbe invece ubicato sull’arenile demaniale;

- che in ambedue gli stabilimenti sono stati commessi abusi edilizi, per i quali sono state presentate istanze di condono respinte dal Comune di Campo dell’Elba: quest’ultimo ha poi sanzionato con la demolizione gli abusi commessi dalla Giglio Elbano;

- che il contenzioso che ne è conseguito, avente ad oggetto sia i provvedimenti di rigetto delle istanze di sanatoria presentate da detta società, sia i susseguenti ordini di demolizione dei manufatti abusivi, è stato definito in senso sfavorevole alla medesima Giglio Elbano, dapprima dalla sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 2292/2000 dell’8 novembre 2000, poi dalla sentenza di questo Consiglio, Sez. V, n. 79/2011 dell’11 gennaio 2011, che ha respinto l’appello contro la precedente;

- che avverso la sentenza n. 79/2011 cit. è stato proposto dalla Giglio

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