Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-22, n. 201701298
Rigetto
Sentenza
22 marzo 2017
Parere definitivo
30 settembre 2014
Sentenza
6 dicembre 2013
Sentenza
6 dicembre 2013
Parere definitivo
30 settembre 2014
Rigetto
Sentenza
22 marzo 2017
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2017
N. 01298/2017REG.PROV.COLL.
N. 01666/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2014, proposto dalla signora AN IR e difesa dall'avvocato Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;
contro
Comune di Andria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso lo studio Enzo UG in Roma, viale Mazzini 73;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia– Bari - Sezione I, n. 1094 del 4 luglio 2013, resa tra le parti, concernente diniego realizzazione impianto per la produzione di energia elettrica a biogas.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati M. Di Cagno e A. Casellato su delega di G. De Candia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con l’appello in esame la signora AN CH impugna la sentenza 4 luglio 2013 n. 1094, con la quale il Tar per la Puglia, sez. I, ha rigettato il ricorso proposto avverso la nota 11 settembre 2012 n. 71481 del dirigente del settore sviluppo economico del Comune di Andria, recante diffida a non realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas.
L’attuale appellante aveva avviato una procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 d. lgs. n. 28/2011, per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas da biomasse destinato alla generazione di energia elettrica e termica in assetto cogenerativo – potenza istallata di 400 Kw.
Il Comune di Andria, per mezzo della nota impugnata (che a sua volta richiama la nota 7 settembre 2012 n. 70799 del dirigente del Settore sportello unico edilizia, anch’essa impugnata), ha ritenuto che l’insediamento proposto rientri tra i procedimenti per i quali è previsto il rilascio dell’autorizzazione unica regionale e che, pertanto, la comunicazione inviata in precedenza dalla CH non può spiegare alcun effetto ai fini dell’inizio dell’attività.
1.2. La sentenza impugnata ha affermato, in particolare, che la istanza della CH “è carente della documentazione . . . richiesta ai sensi dell’art. 4, punto 5, del regolamento regionale n. 12/2008 (previsione normativa finalizzata alla dimostrazione dell’uso produttivo, per scopi civili o industriali, della maggior parte del calore residuo associato alla produzione di energia elettrica), circostanza quest’ultima che non ha costituito oggetto di specifica doglianza da parte della stessa ricorrente e che, pertanto, è rimasta incontestata”.
Da ciò discende – secondo la sentenza impugnata – l’infondatezza del ricorso, posto che tale motivo di diniego è sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo, “sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie”.
1.3. Avverso tale decisione, viene proposto un autonomo motivo di appello (come desumibile dalle pagg. 8 – 14 del ricorso) e vengono altresì riproposti i motivi articolati con il ricorso instaurativo del giudizio di I grado e rimasti assorbiti (pagg. 14 – 20).
1.3.1. Quanto al motivo di appello, si deduce:
a) error in iudicando , poiché il provvedimento impugnato è stato erroneamente ritenuto legittimo “sul presupposto della mancata osservanza – da parte della proponente – di una previsione regolamentare di cui viceversa difettava all’evidenza il presupposto di applicabilità”, posto che la ricorrente “non doveva, e non poteva, esibire alcun contratto o convenzione, giustificativi dell’uso produttivo dell’energia termica, poiché questo era insito nel soddisfacimento del proprio fabbisogno aziendale” Infatti, “l’impianto in questione è progettato per produrre, oltreché energia elettrica, altresì energia termica”, ed “il surplus termico ottenuto dal recupero effettuato presso l’unità di cogenerazione viene utilizzato per l’essiccazione del digestato dopo la separazione solido-liquido”; vi è, dunque, “un evidente utilizzo produttivo – anche per il fabbisogno aziendale, ovvero per l’essiccazione degli ammendanti – dell’energia termica prodotta in assetto cogenerativo”. Ne consegue che, se l’amministrazione avesse ben esaminato la proposta progettuale “non sarebbe incorsa nella gravissima, erronea presupposizione . . . che la ha condotta a rilevare l’omissione di qualsivoglia riferimento progettuale sul concreto utilizzo della parte termica derivante dalla cogenerazione, oltreché la mancata allegazione di convenzioni, contratti o accordi”. In particolare “non si comprende quali convenzioni o contratti la ricorrente stessa avrebbe dovuto allegare per dimostrare l’utilizzo produttivo”.
1.3.2. I motivi del ricorso instaurativo del giudizio di I grado, ora riproposti, espongono:
b) violazione e malgoverno art. 6 d. lgs. n. 28/2011, nonché artt. 2 e 12 d. lgs. n. 387/2003; art. 27, co. 20, l. n. 99(2009, anche con riferimento al D.M. 10 settembre 2010, punto 12.4, nonché alle NTE del PRG; eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, travisamento, carente istruttoria; irrazionalità manifesta; ciò in quanto:
b1) poiché la documentazione richiesta dal Comune è stata presentata il 30 luglio 2012, “alla data del 29 agosto successivo – ovvero allo spirare del trentesimo giorno dalla predetta integrazione – si era formato il silenzio assenso. L’amministrazione comunale non poteva legittimamente diffidare la ricorrente a non avviare la realizzazione dell’impianto