Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-15, n. 202304836
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Testo completo
Pubblicato il 15/05/2023
N. 04836/2023REG.PROV.COLL.
N. 05405/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5405 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati S M e G C P Z, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C P Z in Roma, via Emilia, n. 81;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
dei signori -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione I quater , n.-OMISSIS- resa inter partes , concernente un provvedimento di esclusione per inidoneità dal procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta d’esame del concorso pubblico per l’assunzione di n. 893 posti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti rispettivamente in data 17 marzo 2023 (parte appellante) e 20 marzo 2023 (parte appellata);
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il consigliere Giovanni Sabbato;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n.-OMISSIS- proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor-OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento:
a ) del decreto di esclusione dalla procedura assunzionale per allievi agenti della Polizia di Stato, avviata ai sensi dell’art. 260 bis, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 per avere riportato una condanna a 4 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per il reato di lesioni personali, punito dall’articolo 582 del codice penale, sentenza del Tribunale di -OMISSIS- divenuta irrevocabile il 12 dicembre 2015;
b ) dell’elenco degli idonei alla procedura;
c ) del d.P.R. n. 335/1982;
d ) del bando di concorso e per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 53/2001 che ha introdotto il comma 4 bis all’art. 1 del d.lgs. n. 197/1995 e dell’art. 3, comma 1, lettera b), punto 2, del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, che hanno entrambi modificato l’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 335/1982
2. A sostegno del ricorso aveva sollevato le censure della violazione di legge e dell’eccesso di potere, trattandosi di una vicenda svoltasi nel corso di un incontro di calcio giovanile che non denoterebbe alcuna proclività al delitto, nonché l’illegittimità costituzionale della disciplina - art. 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, che ha introdotto il comma 4 bis all’art. 1 del d.lgs. n. 197/1995 e dell’art. 3, comma 1, lettera b), punto 2, del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, che hanno entrambi modificato l’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 335/1982 - che prevede quali requisiti di partecipazione le qualità di condotta previste dall’articolo 26 della legge numero 53 del 1989 e non ammettono a concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti