Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-04-11, n. 201401769

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-04-11, n. 201401769
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401769
Data del deposito : 11 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03152/2012 REG.RIC.

N. 01769/2014REG.PROV.COLL.

N. 03152/2012 REG.RIC.

N. 03157/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3152 del 2012, proposto dall’ENAC - Ente nazionale per l’aviazione civile, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Argos Vip Private Handling s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D M e M G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 187;

nei confronti di

Save Aeroporto di Venezia Marco Polo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio D e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Parioli, 180;



sul ricorso numero di registro generale 3157 del 2012, proposto dall’ENAC - Ente nazionale per l’aviazione civile, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Iberia - Linee Aeree Spagnole, Tap - Air Portugal, Ibar - Italian Board Airline Representatives, in persona dei rispettive legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati D M e M G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 10;

nei confronti di

Save Aeroporto di Venezia Marco Polo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio D e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Parioli, 180;

per la riforma

quanto al ricorso n. 3152 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, Sezione III- Ter , n. 9930/2011, resa tra le parti e concernente: limitazione dei servizi di assistenza a terra presso l’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia Tessera;

quanto al ricorso n. 3157 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, Sezione III- Ter , n. 9931/2011, resa tra le parti e concernente: limitazione dei servizi di assistenza a terra presso l’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia Tessera;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013, il Cons. B L e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato G e l’avvocato B, per delega dell’avvocato D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con le due sentenze in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio pronunciava definitivamente sui ricorsi n. 10105 del 2010 e n. 11649 del 2010 (integrati da motivi aggiunti), di cui il primo proposto dai vettori aerei Iberia - Linee Aeree Spagnole e Tap - Air Portugal e dall’associazione di categoria Ibar - Italian Board Airline Representatives , ed il secondo dalla Argos Vip Private Handling s.r.l. (impresa di servizi aeroportuali di assistenza a terra per l’aviazione generale – distinta dall’aviazione commerciale e munita di separati spazi negli aeroporti –, la quale operava negli scali di Roma Ciampino, Cagliari e Linate ed aveva ottenuto l’estensione del relativo certificato a servizi allo scalo di Venezia Tessera in relazione a determinate categorie di servizi di cui all’allegato A del d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18).

Con tali ricorsi di primo grado, sono stato impugnati i seguenti atti:

(i) il provvedimento del Direttore sviluppo aeroporti dell’ENAC n. 0045528/ENAC/ESA del 14 maggio 2010, avente ad oggetto la limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra nell’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia Tessera, per le categorie nn. 3, 4 e 5 di cui all’allegato A del d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 (assistenza bagagli, merci e posta, operazioni in pista), motivata da ragioni di « capacità limitata » degli spazi operativi e di garanzia della « sicurezza operativa », e la consequenziale nota attuativa del direttore della Direzione aeroportuale di Venezia del 22 giungo 2010;

(ii) la nota del Direttore generale dell’ENAC n. 22 del 18 marzo 2010, richiamata dal provvedimento sub (i), con il quale l’adozione « dei provvedimenti di limitazione, deroga ed esclusione relativi all’accesso dei servizi di assistenza a terra » era stata affidata alla Direzione sviluppo aeroporti, che, in virtù di tali attribuzioni, aveva adottato il provvedimento sub (i);

(iii) (con i primi motivi aggiunti) il regolamento dell’ENAC n. 4 del 19 gennaio 2011, emanato d’urgenza dal Direttore generale dell’ENAC, avente ad oggetto la certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra;

(iv) (con ulteriori motivi aggiunti) il bando di gara per la selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra ammessi ad operare nell’aeroporto di Venezia Tessera, pubblicato sulla G.U.C.E. il 22 giungo 2011, il relativo disciplinare di gara, la nota della Direzione aeroportuale di Venezia del 13 luglio 2011, la comunicazione della Save Aeroporto di Venezia Marco Polo s.p.a. del 2 agosto 2011 diretta alla Argos Vip Private Handling s.r.l. ed avente ad oggetto la revoca della disponibilità dell’ufficio operativo nel terminal di aviazione generale, a quest’ultima assegnato il 3 novembre 2010, e la connessa omologa decisione dell’ENAC, nonché tutti gli atti presupposti e consequenziali.

2. In particolare, l’adìto T.a.r. provvedeva come segue:

(i) respingeva l’eccezione di incompetenza territoriale del T.a.r. Lazio – sollevata sotto il profilo che, in ragione dell’efficacia territorialmente limitata degli atti impugnati, le controversie rientravano nella competenza territoriale del T.a.r. per il Veneto –, sulla base del rilievo che all’impugnato atto organizzativo dell’organo centrale dell’ENAC, di cui sopra sub 1.(ii), doveva attribuirsi la natura di atto generale con efficacia su tutto il territorio nazionale, con la conseguente competenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, ed esplicazione della vis attractiva sui ricorsi proposti avverso gli atti applicativi;

(ii) respingeva l’eccezione di inammissibilità del ricorso n. 11649 del 2010 – sollevata dalle parti resistenti sotto il profilo della carenza di interesse in capo alla Argos Vip Private Handling s.r.l. , per avere la stessa partecipato alla selezione con altri due handlers per il lotto n. 3, potendone risultare vincitrice –, rilevando la sufficienza dell’interesse a ricorrere nella difesa dell’attuale assetto immanente nell’estensione della certificazione a svolgere la propria attività anche nell’aeroporto di Venezia;

(iii) respingeva le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso n. 10105 del 2010, attesa, per un verso, la carenza di prova, incombente sulle parti resistenti, circa il momento della piena, effettiva conoscenza del provvedimento del 18 marzo 2010 da parte delle ricorrenti e, per altro verso, la configurabilità di un interesse qualificato in capo ai vettori aerei, poiché la modifica dei servizi agli stessi forniti doveva ritenersi idonea ad incidere negativamente sulle loro scelte imprenditoriali;

(iv) accoglieva il motivo, dedotto in entrambi i ricorsi e trattato in modo identico nelle impugnate sentenze, con il quale era stata censurata l’incompetenza del Direttore generale dell’ENAC ad adottare l’atto organizzativo sub 1.(ii), ritenendo, previa ricostruzione della disciplina dell’assetto organizzativo dell’ente in questione, che il provvedimento rientrasse nel novero delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione, in quanto la limitazione dell’accesso ai servizi di assistenza terra ineriva all’attività di regolazione rimessa a detto organo di governo, oltre ad essere coperta dalla previsione statutaria dell’art. 5, lett. n), attributiva al Consiglio di amministrazione della competenza di adottare provvedimenti concernenti le aree demaniali (nella specie, degli spazi demaniali all’interno dello scalo aeroportuale), e ritenendo, di conseguenza, illegittima la delega delle funzioni in materia di limitazione di accesso per i servizi di handling alla Direzione sviluppo aeroporti, con sequela d’illegittimità derivata del provvedimento limitativo sub 1.(i), degli atti della gara bandita e dei provvedimenti di revoca della disponibilità dell’ufficio operativo nel terminal dell’aviazione generale, già assegnato alla Argos ;

(v) pur affermando la natura assorbente della statuizione di accoglimento di cui sopra, accoglieva, altresì, il motivo (pure comune ad entrambi i ricorsi) di insufficiente istruttoria a base del provvedimento limitativo di accesso, di natura eccezionale in quanto contrastante con il principio del libero accesso al mercato, attesa la mancata valutazione circa l’adozione di eventuali misure alternative;

(vi) annullava, di conseguenza, il provvedimento sub 1.(ii), « in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere », il provvedimento sub 1.(i), ed ogni altro atto impugnato, compresi gli atti della gara bandita;

(vii) dichiarava le spese di entrambe le cause interamente compensate tra le parti.

3. Avverso le due sentenze interponeva separati appelli l’ENAC, in particolare impugnando le statuizioni di accoglimento sub 2.(iv), 2.(v) e 2.(vi) e chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà delle impugnate sentenze e in loro riforma, la reiezione degli avversari ricorsi di primo grado.

4. In entrambe le cause si costituivano le società originarie ricorrenti, contestando la fondatezza degli avversari appelli e chiedendone la reiezione. Le stesse, nelle rispettive memorie di costituzione, riproponevano espressamente i motivi assorbiti, dedotti nei ricorsi (principali e per motivi aggiunti) di primo grado.

5. Parimenti, in entrambi i giudizi d’appello si costituiva l’originaria resistente Save Aeroporto di Venezia Marco Polo s.p.a. , società affidataria della gestione dell’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia Tessera in forza di convenzione stipulata con l’ENAC il 19 luglio 2001, proponendo appello incidentale avverso tutte le statuizioni delle sentenze di primo grado, comprese quelle reiettive delle eccezioni pregiudiziali di incompetenza territoriale del T.a.r. Lazio, nonché di inammissibilità ed irricevibilità degli avversari ricorsi di primo grado, di cui chiedeva la reiezione previa riforma delle impugnate sentenze e correlativa sospensiva.

6. Accolte le istanze di sospensiva sulla base del testuale rilievo che « nel bilanciamento degli opposti interessi appare prevalente, nelle more della definizione del giudizio di secondo grado, quello della prevenzione di possibili fattori di rischio nella gestione degli spazi aeroportuali », le due cause all’udienza pubblica del 26 novembre 2013 venivano trattenute in decisione.

7. Premesso che le due cause, sebbene intentate contro due separate sentenze, a fronte della loro connessione oggettiva e soggettiva devono essere riunite e trattate congiuntamente, si osserva che gli appelli principali e incidentali sono fondati e meritano accoglimento, nei sensi di cui appresso.

7.1. Destituito di fondamento è il motivo d’appello incidentale, con il quale è censurata l’erronea reiezione dell’eccezione di incompetenza territoriale del T.a.r. per il Lazio a conoscere della presente controversia, per essere competente il T.a.r. per il Veneto.

Infatti, l’impugnato atto presupposto – costituito dalla disposizione del Direttore Generale ENAC n. 22/2010 del 18 marzo 2010, con il quale alla Direzione sviluppo aeroporti è stata attribuita « la definizione e l’emissione dei provvedimenti di limitazione, deroga ed esclusione relativi all’accesso dei servizi di assistenza a terra » – è qualificabile come atto organizzativo di natura unitaria e indivisibile, promanante da un ente pubblico ultragionale con sede in Roma, ad effetti diretti su tutto il territorio nazionale, mentre non rileva, ai fini di cui all’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., che, nel caso concreto, l’efficacia dell’atto applicativo sia limitata alla circoscrizione territoriale di un T.a.r. periferico.

Tale rilievo è, di per sé, risolutivo per radicare la competenza territoriale del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, senza che possa in alcun modo rilevare il diverso criterio del luogo di esplicazione degli effetti dell’atto applciativo, invocato dall’odierna appellante incidentale, poiché nel caso, in cui il ricorso introduca più di una controversia collegate da un nesso di pregiudizialità-dipendenza, una delle quali (isolatamente considerata) spettante alla competenza territoriale del T.a.r. periferico, e l’altra, di natura pregiudiziale, attribuita al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, deve essere conservata l’unità del giudizio, dinanzi a quest’ultimo T.a.r., chiamato a conoscere della legittimità degli atti di amministrazione statale o enti a competenza ultraregionale, ad efficacia estesa all’intero territorio nazionale (v. sul punto per tutte, in fattispecie analoghe, le pronunce dell’Adunanza Plenaria 20 novembre 2013, n. 29, 25 giugno 2012, n. 23, e 16 novembre 2011, n. 20).

Sul piano strettamente processuale, l’esigenza di concentrazione delle controversie tra di loro legate da un nesso di pregiudizialità-dipendenza, quale, nel caso di specie, intercorrente tra il ricorso proposto avverso l’atto organizzativo di delega e l’atto emanato dall’organo delegato – nesso, a sua volta costituente il riflesso del rapporto sostanziale di presupposizione intercorrente tra i due atti, tant’è che l’atto dipendente è stato impugnato, in primo luogo, per vizi di invalidità derivata – s’impone a garanzia dei principi di economia processuale, di effettività del diritto di azione e di ragionevole durata del processo, che verrebbero lesi in caso di trattazione separata davanti a due T.a.r. diversi, poiché, in tal caso, si dovrebbe ricorrere allo strumento di coordinazione di cui agli artt. 79 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. amm., con evidenti lungaggini processuali derivanti dalla necessità della previa decisione, con sentenza passata in giudicato, della controversia pregiudiziale e della sospensione, nelle more, di quella dipendente.

Né assume rilievo la circostanza che il T.a.r., in accoglimento del ricorso – peraltro, sotto tale profilo in corretta applicazione del principio processuale posto dall’art. 112 cod. proc. civ. –, abbia annullato l’atto organizzativo sub 1.(ii) esclusivamente « in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere », poiché, sul piano del diritto sostanziale amministrativo, appare inammissibile che l’assetto organizzativo di un ente pubblico a competenza estesa sull’intero territorio nazionale, determinato da un atto di delega, possa assumere configurazioni diverse nei diversi ambiti territoriali in cui l’atto organizzativo sia destinato a trovare applicazione nel caso concreto, in dipendenza di una disciplina che venga a comporsi da un mixtum di ‘atto - ricorso - sentenza’, in quanto si determinerebbe la contraddittoria conseguenza, contrastante con l’inscindibilità dell’atto di delega a contenuto generale e unitario, che, nelle diverse circoscrizioni territoriali dei diversi T.a.r. adìti, possa restare competente il delegante o rispettivamente il delegato, secundum eventum litis .

Giova, da ultimo, porre in rilievo che la presente controversia resta sottratta ratione temporis , in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis , all’ambito di applicabilità del nuovo comma 4- bis dell’art. 13 cod. proc. amm.), determinante una tendenziale inversione direzionale dello spostamento di competenza dal giudice dell’atto presupposto a quello dell’atto applicativo concretamente lesivo, a prescindere dal rilievo che la citata disposizione fa, comunque, salva l’ipotesi degli atti presupposti generali (oltre a quelli normativi), per i quali persiste la vis actractiva del foro competente a conoscere dell’atto presupposto.

Concludendo sul punto, il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, correttamente ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle originarie parti resistenti, con conseguente infondatezza del motivo d’appello incidentale in esame.

7.2. Premesso che, a fronte dell’infondatezza dei ricorsi di primo grado per i motivi che saranno sviluppati in seguito, ragioni di economia processuale inducono a prescindere dall’esame dei motivi degli appelli incidentali proposti avverso le statuizioni di rigetto delle eccezioni di inammissibilità e irricevibilità, di cui sopra sub 2.(ii) e 2.(iii), si osserva che sono fondati gli appelli principali ed i motivi degli appelli incidentali dedotti avverso le statuizioni di accoglimento nel merito dei ricorsi di primo grado, di cui sopra sub 2.(iv), 2.(v) e 2.(vi).

7.2.1. Lo stesso T.a.r., nelle appellate sentenze, mette in rilievo che « le contrapposte norme invocate dalle parti si mostrano astrattamente idonee a sorreggere le rispettive tesi poiché, se da un lato l’art. 4, quinto comma, del d.lgs. n. 250/97 delimita i poteri del Direttore Generale, d’altro canto l’art. 5 dello Statuto dell’Ente non assegna chiaramente al Consiglio di Amministrazione la competenza all’emanazione dei provvedimenti di limitazione all’accesso dei servizi a terra ».

Ritiene al riguardo il Collegio che le attribuzioni in esame rientrino nell’ambito di competenza del Direttore generale, quale delineato dall’art. 7 dello statuto ENAC approvato con d.m. 3 giugno 1999, contemplante, tra l’altro, le funzioni di eseguire le deliberazioni del Consigli odi amministrazione, avvalendosi dei competenti uffici dell’ente, e di curare l’unità di indirizzo tecnico-amministrativo.

Infatti, l’adozione « dei provvedimenti di limitazione, deroga ed esclusione relativi all’accesso dei servizi di assistenza a terra », affidata con l’impugnata disposizione organizzativa del Direttore generale dell’ENAC n. 22 del 18 marzo 2010 – avente, peraltro, ad oggetto l’attuazione del nuovo modello organizzativo dell’ente nel suo complesso – alla Direzione sviluppo aeroporti (costituente un’articolazione di una delle Direzioni centrali dell’ente in staff al Direttore generale), in assenza di un’espressa attribuzione al Consiglio di amministrazione, deve ricomprendersi nel novero degli atti di gestione, e non già delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo riservate al agli organi di ‘governo’ dell’ente (Presidente e Consiglio di amministrazione);
ciò, in aderenza ai principi generali che presiedono all’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, improntati alla separazione delle funzioni politico-amministrative da quelle prettamente tecnico-amministrative, dette di gestione (v. art. 4 d.lgs. n. 165 del 2001).

L’adozione dei provvedimento in questione – costituente solo uno dei molteplici compiti assegnati con il provvedimento organizzativo in esame alla Direzione sviluppo aeroporti, nel contesto del riassetto complessivo delle strutture dell’ENAC, ivi comprese quelle dirigenziali – implica, invero, la valutazione concreta, puntuale e specifica, della situazione del singolo aeroporto interessato dal provvedimento, e dei singoli settori dei servizi di assistenza terra che, in relazione alla specificità della singola realtà aeroportuale, necessitano di una regolamentazione, e, dunque, una valutazione di natura strettamente gestionale.

Quest’ultima deve, ovviamente, muoversi nel rispetto della legislazione, comunitaria e nazionale, del settore e degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal Consiglio di amministrazione nell’esplicazione delle attribuzioni di indirizzo ex art. 5, lett. a) e r), dello statuto ENAC, approvato con d.m. 3 giugno 1999 (nella specie, vengono in rilievo gli indirizzi di cui alle circolari ENAC, richiamate nel provvedimento del 14 maggio 2010, e, in parte, il regolamento ENAC avente ad oggetto la certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra).

Non è, segnatamente, condivisibile la tesi del T.a.r., secondo cui il provvedimento del Direttore sviluppo aeroporti dell’ENAC n. 0045528/ENAC/ESA del 14 maggio 2010, adottato in virtù dell’atto organizzativo di cui sopra ed avente ad oggetto la limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra nell’aeroporto di Venezia Tessera, per le categorie nn. 3, 4 e 5 di cui all’allegato A del d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 (assistenza bagagli, merci e posta, operazioni in pista), rientri nell’ambito della fattispecie attributiva di competenze al Consiglio di amministrazione, contemplata dalla lett. n) del citato art. 5 dello statuto ENAC, in materia di adozione dei « provvedimenti concernenti il demanio e il patrimonio immobiliare ».

Invero, l’oggetto immediato del menzionato provvedimento è costituita dalla disciplina dell’accesso ai servizi di handling , con peculiare riferimento a quelli di assistenza bagagli, merci, posta ed operazioni in pista, ed attiene, dunque, alla disciplina dell’operatività aeroportuale e dei correlativi servizi di assistenza, ma solo in via indiretta, accessoria e riflessa incide sull’utilizzo degli spazi demaniali dell’aeroporto, a prescindere dal rilievo che il regime subconcessorio riguarda solo gli spazi assegnati agli handlers in via esclusiva (quali spogliatoi, magazzini od uffici), ma non anche gli spazi comuni (quale il piazzale aeromobile), regolati da atti autorizzatori di accesso al relativo sedime.

Per le esposte ragioni, in riforma delle appellate sentenze, deve escludersi il dedotto vizio di incompetenza in capo al Direttore generale ad adottare l’impugnata determinazione organizzativa, sicché non sussistono i dedotti vizi di illegittimità derivata contro gli atti dipendenti, compresi gli atti di gara.

7.2.2. Parimenti fondati sono i motivi d’appello proposti avverso le statuizioni di accoglimento per difetto di adeguata istruttoria, « con specifico riguardo alla fattibilità di idonee misure infrastrutturali » (v. così, testualmente, le appellate sentenze).

Giova premettere, in linea di diritto, che la fattispecie dedotta in giudizio è sussumibile sotto la previsione normativa dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 ( Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità ), che testualmente dispone: « L’ENAC, per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacità o allo spazio disponibile nell’aeroporto, può limitare il numero dei prestatori per le categorie di servizi di assistenza bagagli, assistenza operazioni in pista, assistenza carburante e olio, assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l’aerostazione e l’aeromobile. In ogni caso il numero dei prestatori non può essere inferiore a due, per ciascuna delle categorie di servizi sottoposte a limitazione. È comunque garantita a tutti gli utenti, indipendentemente dalle parti di aeroporto a loro assegnato, l’effettiva scelta tra almeno due prestatori di servizi di assistenza a terra ».

L’impugnato provvedimento del 14 maggio 2010, in accoglimento della correlativa istanza della società gestrice SAVE, ha disposto la limitazione dell’accesso dei prestatori dei servizi di assistenza terra sull’aeroporto ‘Marco Polo’ al massimo di tre operatori per il servizio assistenza bagagli, due operatori per il servizio assistenza merci e posta, e cinque operatori per il servizio assistenza operazioni in pista (con selezione degli operatori mediante procedura ad evidenza pubblica, allo scadere delle certificazioni degli attuali prestatori di servizio), sulla base dei seguenti accertamenti e valutazioni in fatto:

- assenza di spazi disponibili per spogliatoi, sala sosta, ricovero mezzi e smistamento bagagli;

- superfici residuali ridotte per uffici (143 mq) e per magazzino (12 mq);

- insufficiente numero di servizi igienici;

- utilizzo ormai esaurito delle baie per lo smistamento dei bagagli in partenza, con la conseguenza che l’inserimento anche solo di un unico ulteriore handler avrebbe comportato criticità per la sicurezza dei lavoratori e per la qualità ed affidabilità del servizio gestione bagagli;

- congestione di mezzi operativi negli spazi del piazzale, che non consentiva l’ingresso in sicurezza di ulteriori mezzi;

- l’edificio merci ubicato nella zona nord del piazzale aeromobili, per struttura, dimensioni e organizzazione degli spazi interni, non consentiva la presenza di un ulteriore operatore nel rispetto delle misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori.

La puntualità e specificità delle motivazioni, poggiate su specifici accertamenti istruttori in sede aeroportuale, esclude la dedotta inadeguatezza istruttoria e motivazionale sotto il profilo dell’omessa considerazione di eventuali misure alternative, tanto più che sono stati osservati i limiti minimi di accesso al mercato stabiliti dalla citata disposizione di legge per i singoli servizi.

Anche in parte qua s’impone, pertanto, la riforma delle appellate sentenze.

7.2.3. In reiezione dei motivi assorbiti, riproposti nel presente grado, è decisivo rilevare che:

- l’impugnata delega alla Direzione sviluppo aeroporti, disposta nell’atto organizzativo, si fonda su una ragionevole distribuzione delle competenze ratione materiae tra le varie articolazioni delle Direzioni centrali in staff al Direttore generale ed appare, pertanto, legittima espressione dell’autonomia organizzativa dell’ente, con conseguente infondatezza delle correlative censure;

- la gara d’appalto è stata indetta entro un termine congruo, con conseguente infondatezza della censura dell’incongruenza ed illegittimità del termine individuato dalla scadenza delle certificazioni degli attuali prestatori di servizio;

- la parità di trattamento dei nuovi operatori con quelli esistenti risulta adeguatamente salvaguardata dalle disposizioni del bando che impongono anche agli operatori uscenti di partecipare alla gara e di rilasciare gli spazi occupati;

- alcun surplus motivazionale deve ritenersi imposto in relazione al parere negativo (non vincolante), privo di motivazione, del Comitato degli utenti, comunque coinvolto nel procedimento;

- pienamente legittima, in quanto rispondente alle accertate motivate esigenze logistiche dello scalo, risulta la messa a concorso dei quattro posti per il servizio ‘assistenza operazioni in pista’ in più lotti, di cui tre posti per l’aviazione commerciale ed un posto per l’aviazione generale, e, traendo argomento dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 18 del 1999, altrettanto legittima è la previsione dell’esercizio diretto del posto residuo del servizio in esame per l’aviazione generale da parte della società gestrice aeroportuale SAVE, con conseguente infondatezza delle correlative censure;

- né, infine, è ravvisabile il dedotto « eccesso di coinvolgimento » della società gestrice SAVE nella procedura di selezione, attesa la piena osservanza dei ruoli assegnati rispettivamente allENAC e al gestore aeroportuale dalla normativa del settore (cfr., in particolare, art. 11 d.lgs. n. 18 del 1999).

7.3. Concludendo, per le esposte ragioni, in pieno accoglimento degli appelli principali proposti dall’ENAC ed in parziale accoglimento degli appelli incidentali proposti da SAVE, in riforma delle appellate sentenze s’impone la reiezione dei ricorsi di primo grado (compresi i motivi aggiunti).

Resta assorbita ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini della decisione.

8. Tenuto conto delle alterne vicende connotanti la presente controversia, si ravvisano i presupposti per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.

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