Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-05-15, n. 201903143

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-05-15, n. 201903143
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903143
Data del deposito : 15 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2019

N. 03143/2019REG.PROV.COLL.

N. 02547/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2547 del 2016, proposto da
Enel Distribuzione S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B B, M Y e C T, con domicilio eletto presso lo studio M Y in Roma, via Cavour, n. 305;



contro

Comune di Rapallo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M G, A G e Gianluca Contaldi, con domicilio eletto presso lo studio Gianluca Contaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, n. 63;



nei confronti

I.C.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Foligno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Torquato Taramelli, 11;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 1034/2015, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rapallo e di I.C.A. S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2018 il Cons. G G e uditi per le parti gli avvocati Fabio Cintioli, in sostituzione dell'avv. Toscano, Francesco Goria, su delega dell'avv. Yeuillaz, e Gianluca Contaldi;


LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale Enel Distribuzione s.p.a. impugnava la sentenza, meglio distinta in epigrafe, con la quale il TAR Liguria aveva dichiarato inammissibile, per ritenuta tardività, il ricorso proposto avverso il regolamento comunale per la disciplina del canone concessorio non ricognitorio, approvato dal Comune di Rapallo con delibera commissariale n. 23 dell’8 aprile 2014 ed integrata da successiva deliberazione tariffaria, nella parte in cui aveva inteso assoggettare al pagamento del ridetto canone anche le concessioni in uso delle infrastrutture di proprietà comunale, del sottosuolo e del suolo pubblico o soggetto a servitù pubblica, preordinate alla realizzazione e gestione di condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche;

CONSIDERATO che, a sostegno del gravame, l’appellante:

a ) assume che, vertendosi in tema di impugnativa di atti di natura regolamentare ad attitudine non immediatamente lesiva, il termine per la relativa impugnazione avrebbe dovuto farsi decorrere dalla adozione dei relativi atti applicativi e non dalla pubblicazione;

b ) reitera, in prospettiva devolutiva, le ragioni di plurime doglianze rimaste assorbite in prime cure, complessivamente intese ad argomentare la non assoggettabilità al canone per cui è causa (alla stregua della normativa di cui all’art. 27 del codice della strada e del relativo regolamento applicativo) delle occupazioni di sottosuolo non idonee, in quanto tali, a limitare, modulare e condizionare la

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