Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-12-06, n. 201106396

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-12-06, n. 201106396
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201106396
Data del deposito : 6 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09773/2005 REG.RIC.

N. 06396/2011REG.PROV.COLL.

N. 09773/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9773 del 2005, proposto da:
F M, rappresentato e difeso dall'avv. G D N, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale del Tesoro di Isernia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO n. 00817/2005, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO PER MANSIONI SUPERIORI SVOLTE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Direzione Provinciale del Tesoro di Isernia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2011 il Cons. Raffaele Potenza;

Udito l’Avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso al

TAR

Molise, il sig. Marco F, già dipendente dell’allora Ministero del Tesoro, con la qualifica di segretario – VI livello retributivo (ed assegnato alla Direzione provinciale di Isernia) e successivamente inquadrato nella settima qualifica, domandava il riconoscimento del diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori (asseritamente svolte dal 31.3.1990 sino al 23.6.1999 ) nonché, all’occorrenza, l’annullamento della nota 26.4.1999, prot. n. 100751, con la quale, in riscontro all’atto di costituzione in mora, il Ministero del Tesoro ha negato al ricorrente le differenze retributive per le predette mansioni superiori. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento, con rivalutazione ed interessi e regolarizzazione ai fini previdenziali, della differenza retributiva tra il trattamento economico spettante per le mansioni superiori svolte ed il minor trattamento percepito in base alla qualifica funzionale rivestita.

A sostegno del ricorso il sig. F esponeva che successivamente, alla assegnazione alla Direzione provinciale di Isernia ai sensi dell’art. 4, 8° comma della L. 11.7.1980, n. 312 e per effetto del D.M. 29.12.1988, n. 333499/4153, veniva inquadrato nel profilo di collaboratore amministrativo – 7^ q.f., a decorrere dal 23.2.1988.

Con ordine di servizio 31.3.1990, n. 26, lo stesso era stato nominato capo dell’Ufficio I, compito confermato, a seguito della riorganizzazione in Uffici dei Servizi delle D.P.T., con ordine di servizio 15.6.1993, n. 55, insieme alle funzioni di economo, consegnatario, addetto alla gestione degli ordini di accreditamento.

In ragione di ciò, con istanza del 30.12.1998 il Sig. F chiedeva il riconoscimento dell’inquadramento nella qualifica superiore (ottava) a far data dal 31.3.1990 o, quanto meno, la corresponsione delle differenze retributive tra le due tipologie di mansioni (quella posseduta e quella cui atterrebbe l’attività lavorativa svolta). Con atto dell’11.3.1999 l’interessato reiterava l’istanza, mettendo in mora l’Amministrazione, che a sua volta rispondeva negativamente (nota 26.4.1999, prot. n. 100751).

A supporto del ricorso al TAR ,il dipendente deduceva motivi così riassumibili:

1) violazione ed errata applicazione di legge: L. 11.7.1980, n. 312, in particolare l’art. 4, art. 36 Cost., art. 2126 c.c., D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche, in particolare gli artt. 56 e 57 – eccesso di potere in tutti i profili;

2) eccesso di potere per contraddittoria motivazione e travisamento dei fatti.

- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo, precisato l’arco temporale della pretesa ricadente sotto la propria giurisdizione, respingeva il ricorso proposto;
di qui l’appello avanzato dal sig. F innanzi a questo Consesso, suffragato da motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Si è costituita nel giudizio l’amministrazione intimata, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.

Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

La controversia, che giunge in decisione nel presente grado d’appello, riguarda il riconoscimento di trattamento economico relativo a mansioni superiori richiesto da dipendente del Ministero del Tesoro ed operante presso la Direzione provinciale di Isernia, per i periodi di servizio in fatto specificati.

1.- All’impugnata sentenza di primo grado, l’appellante imputa in primo luogo un “errore di metodo”, avendo rigettato la pretesa azionata, senza un preventivo raffronto tra le mansioni svolte e le declaratorie che caratterizzano la 7.ma qualifica. La censura è infondata.

Il riconoscimento della retribuzione correlata all’esercizio di mansioni di qualifica superiori, possibile nel previgente ordinamento solo alle condizioni di cui appresso, è oggettivamente precluso ove le mansioni esercitate risultino corrispondenti a quelle proprie della qualifica formale posseduta ed al mansionario;
tale corrispondenza ha accertato il TAR con puntuale riferimento all’organigramma della DPT, sicchè non sussisteva alcuna necessità di inserire nella comparazione, ai fini della pretesa azionata, le mansioni proprie di qualifica superiore, non potendo le stesse costituire presupposto per il riconoscimento economico richiesto.

2 – Il diritto azionato viene poi sostenuto sulla base di ampi riferimenti all’art. 36 della Costituzione ed alla giurisprudenza del tempo datata che riteneva di fare applicazione al rapporto di pubblico impiego dell’art. 2126 cod.civ..

A tale riguardo il giudice di prime cure ha anzitutto ben evidenziato che presupposti imprescindibili per la configurabilità dell’esercizio delle mansioni superiori e della rilevanza dello stesso ai fini retributivi erano comunque “concorrentemente: 1) lo svolgimento di fatto, in modo continuativo e prevalente, di funzioni qualitativamente attinenti a livello funzionale superiore rispetto a quello di cui l’impiegato è titolare;
2) il conferimento formale delle mansioni in questione mediante uno specifico atto;
3) la vacanza del posto relativo in organico. Logicamente, quindi, con riguardo alla posizione dell’appellante, il TAR, compiute i cennati raffronti, ha concluso “che l’assenza di anche una sola delle richiamate condizioni non consente di riconoscere alcuna differenza stipendiale in capo a chi ha svolto l’attività in questione”. Questa conclusione negativa ha valenza assorbente delle altre questioni sollevate, che comunque si palesano infondate. In particolare:

- quanto all’applicazione dell’art. 2126 del codice civile, la Sezione non può obliterare che la giurisprudenza del tempo aveva più volte chiarito le ragioni dell’inapplicabilità al pubblico impiego della norma invocata, attesa la sussistenza della normativa di carattere speciale posta a regolazione del pubblico impiego (Cons. di Stato, a.p., n.1 e n.2/1992) e richiamata dallo stesso codice civile;

- la precisazione del dipartimento del Tesoro 25.02.01, integra dichiaratamente un semplice parere reso sulla portata degli ordini di servizio, ma non si colloca in alcun modo tra i summenzionati presupposti indicati dalla giurisprudenza per il riconoscimento del diritto in questione. I predetti ordini sono stati, peraltro, correttamente comparati dal TAR con il mansionario previsto dalla normativa, con risultati che l’atto d’appello non perviene a dimostrare erronei;

- del tutto irrilevante è infine, che la Commissione paritetica (nel procedimento previsto dalla legge n. 312/1980 sulle qualifiche funzionali) non abbia ritenuto di dare corso alle istanze di inquadramento in profilo professionale superiore;
anzi trattasi di circostanza che, ove necessario, rafforza la tesi contraria alla spettanza del trattamento economico superiore, poiché evidenzia e conferma che la posizione della dipendente non era anzitutto giuridicamente ascrivibile alla qualifica superiore. Mancava, conseguentemente, un presupposto fondamentale per il riconoscimento del trattamento economico differenziale preteso.

4.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto, meritando conferma la sentenza impugnata.

-Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite.

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