Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2020-11-09, n. 202001775
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Numero 01775/2020 e data 09/11/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 3 novembre 2020
NUMERO AFFARE 01151/2020
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Schema di regolamento recante “Modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione n. 0016337 del 29 settembre 2020 con la quale il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha trasmesso due schemi di regolamenti ministeriali di disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale e alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto in particolare lo schema di regolamento recante “Modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere C T;
Premesso:
1. Con nota n. 0016337 del 29 settembre 2020, il Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha chiesto il parere del Consiglio di Stato su due schemi di regolamenti ministeriali di disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale e alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 155 e 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252".
2. Per maggiore semplicità di trattazione e chiarezza espositiva, la Sezione procede all’esame distinto dei due schemi in esame.
3. Il presente parere riguarda il secondo dei due schemi, relativo alle modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. Il regolamento è adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, in base all’art. 164, comma 6, del d.lgs. n. 217/2005 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) e riguarda lo svolgimento del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
5. L’art. 164 del d.lgs. n. 217/2005 è stato introdotto dal d.lgs. n. 127/2018 che, nell’esercizio della delega prevista dalla legge n. 124/2015 ha ampiamente modificato sia la previgente disciplina relativa a compiti e funzioni del Corpo (d.lgs. n. 139/2006) sia quella relativa all’ordinamento del personale del medesimo Corpo (per l’appunto: il d.lgs. n. 217/2005). Nella riorganizzazione complessiva del personale del Corpo, il d.lgs. n. 127/2018 ha previsto l’istituzione di ruoli tecnico-professionali in cui è collocato il personale che svolge specifiche attività professionali volte a integrare le attività più spiccatamente operative. In tale ambito rientra, in sostituzione del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, il ruolo dei direttivi informatici, oggetto di una disciplina legislativa che ne ha innovato la configurazione e le funzioni.
L’art. 164 stabilisce che l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso di una serie di requisiti, ivi indicati, tra cui la laurea magistrale ad indirizzo informatico, tra quelle indicate con decreto del Ministro dell'interno, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo informatico prescritte per l'ammissione al concorso. La disposizione di rango primario prevede inoltre che il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso della laurea magistrale e degli altri requisiti, ad esclusione dei limiti di età e a condizione che tale personale, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. E’ inoltre prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
L’art. 164 riproduce in gran parte la struttura del previgente articolo 126 del d.lgs. n. 217/2005, relativo all’accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori (ora direttivi informatici), cui ha apportato una serie di modifiche puntuali. Tali modifiche riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:
- viene specificato che gli esami previsti per lo svolgimento del concorso consistono in due prove scritte e una prova orale;è confermata la facoltà di fare precedere le prove di esame da un’altra prova (il riferimento a una prova preliminare di carattere generale mediante idonei test è stato sostituito dal rinvio a “forme di preselezione”);
- è aggiornata la definizione normativa della laurea magistrale a indirizzo informatico;
- è portata dal 20 al 25 per cento la percentuale dei posti a concorso riservata al personale del Corpo, di cui beneficia il personale che non abbia riportato nel triennio precedente una sanzione pari o più grave (e non più solo “più grave”) rispetto alla sanzione pecuniaria;è confermata la riserva del 10 per cento per i volontari del Corpo;è soppresso, per il personale in servizio, il requisito dell’anzianità di servizio di almeno sette anni;
- sono esclusi dal concorso coloro che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna (e non più genericamente “una condanna”) per delitto (e non più “reato”) non colposo;
- è specificato che, a parità di merito, l’appartenenza al Corpo costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall’ordinamento vigente.
6. L’art. 164, comma 6, del d.lgs. n. 217/2005 individua l’oggetto proprio del regolamento. Prevede, infatti, che con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
Riferisce il Ministero di avere predisposto il regolamento in attuazione di tale ultima disposizione legislativa, al fine di introdurre una disciplina di dettaglio della fonte primaria, tenendo conto, in particolare, delle modifiche recentemente introdotte al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127, attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124, che hanno inciso sull'assetto strutturale e sull'organizzazione funzionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Lo schema di regolamento è corredato: dalla relazione illustrativa;dall’Analisi tecnico-normativa;dall’esenzione dall’Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR), siglata dal Ministro, in cui, tra l’altro, si precisa che la quantificazione della platea dei destinatari è stimata assommare a poche centinaia, l'intervento regolamentare non determina costi di adeguamento, atteso che si limita a disciplinare le procedure concorsuali e non prevede l'impiego di risorse pubbliche aggiuntive, né è suscettibile di produrre alcun impatto sulle dinamiche concorrenziali del mercato.
E’, inoltre, allegata una comunicazione con cui viene dato conto che nessuna osservazione è pervenuta da parte delle organizzazioni sindacali a seguito dell’informativa e del confronto con i medesimi avviato, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, in osservanza di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
8. Quanto alla tecnica normativa adottata, lo schema di regolamento introduce una disciplina integralmente nuova, senza prevedere l’abrogazione espressa di corrispondenti disposizioni regolamentari previgenti. L’analisi tecnico-normativa riferisce che non sussistono effetti abrogativi impliciti né loro traduzione in norme abrogative espresse.
9. Questa Sezione si è già espressa con riguardo ad analoghi schemi di regolamento relativi alle modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso a varie qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (v. pareri nn. 524/2020, 528/2020, 531/2020, 532/2020, 783/2020, 784/2020 e 1281/2020). Nel complesso lo schema in esame ricalca la struttura dei precedenti schemi, con alcune modifiche che trovano corrispondenza con i rilievi svolti dalla Sezione nei precedenti pareri.
10. Lo schema è composto da otto articoli concernenti: le modalità di accesso e il bando di concorso (art. 1);la prova preselettiva (art. 2);la commissione esaminatrice (art. 3);le prove di esame (art. 4);i titoli (art. 5);l’accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale (art. 6);l’approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi (art. 7);le norme di rinvio (art. 8).
Considerato:
11. La Sezione svolge le osservazioni di seguito riportate, comprensive di quelle di ordine tecnico-formale.
12. Articolo 1 (Modalità di accesso e bando di concorso)
Nessuna osservazione.
13. Articolo 2 (Prova preselettiva).
13.1. Al comma 5 è previsto che il numero di candidati da ammettere alle prove di esame è stabilito nel bando di concorso, fino a un numero non superiore a dieci volte quello dei posti messi a concorso. La Sezione, considerate le esigenze di certezza delle procedure, invita l’Amministrazione a valutare se non sia preferibile fissare direttamente nel regolamento la quota massima di candidati che possono essere ammessi alle prove di esame. A tal fine, al primo periodo, dopo le parole “Il numero” dovrebbe essere inserita la seguente “massimo” e le parole “fino a un numero non superiore a” dovrebbero essere sostituite dalle seguenti “in numero pari a”.
13.2. La Sezione rileva poi che la previsione, al comma 5, di un limite massimo di candidati da ammettere alla prova scritta “non superiore a dieci volte” il numero dei posti messi a concorso non risulta disarmonica con quanto previsto dal comma 1 concernente i presupposti per l’indizione della prova preselettiva (la presentazione di un numero di domande in numero superiore ad almeno dieci volte i posti messi a concorso). Purtuttavia, con riguardo all’ipotesi in cui il numero di domande effettivamente presentate superi di poco il decuplo dei posti messi a concorso, in base al comma 1, potrà essere indetta la prova selettiva ma, in base al comma 5, potrebbe risultare ammesso alle prove scritte un numero di candidati assai prossimo al numero delle domande;in tale ipotesi ne risulterebbe indebolito il fine stesso della prova selettiva. Occorre pertanto che, nell’applicazione del regolamento, l’amministrazione individui soluzioni adeguate, in grado di scongiurare tale esito.
14. Articolo 3 (Commissione esaminatrice).
14.1. Si segnala che la disposizione stabilisce che almeno due componenti della Commissione siano esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, estranei all’amministrazione. In analoghi regolamenti (v. ad esempio il D.M. 22 aprile 2020, n. 55) è espressamente indicata per gli esperti estranei la categoria dei professori universitari. La categoria degli “esperti” presenta una latitudine assai estesa, tale da non scoraggiare il contenzioso. Valuti l’amministrazione l’opportunità di indicare la categoria o le categorie di appartenenza degli esperti estranei, chiamati a fare parte della commissione esaminatrice, e di ampliare il numero minimo di esperti estranei, in considerazione del numero e della consistenza delle materie oggetto delle prove di esame.
15. Articolo 4 (Prove di esame).
Dal testo dei primi tre commi si desume che ciascuna delle due prove scritte - pur vertendo su una pluralità di materie (due la prima prova e cinque la seconda prova), tutte oggetto della prova medesima (e non a scelta del candidato) - presenta un carattere unitario ed è pertanto a ciascuna prova nel suo insieme che va riferita la votazione, richiamata dal comma 4. In considerazione della parziale disomogeneità delle materie che compongono ciascuna prova, valuti l’amministrazione se non sia preferibile prevedere, in alternativa, un numero inferiore di materie o un numero superiore di prove scritte per materie omogenee.
16. Articolo 5 (Titoli).
16.1. L’articolo 5 stabilisce, al comma 1, ai fini della formazione della graduatoria di merito per i candidati che abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame, che la commissione esaminatrice valuti, a parità di punteggio, i seguenti titoli con il seguente ordine di preferenza: abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;dottorato di ricerca afferente alle medesime lauree magistrali;lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito di partecipazione al concorso. Si evidenzia che, diversamente da altri regolamenti analoghi (cfr. ad es. i D.M. n. 55/2020 e n. 56/2020), l’ordine di preferenza non è accompagnato dall’attribuzione di un punteggio – anche solo per stabilire l’ordine tra i candidati parimerito – né è trattata l’ipotesi del cumulo di più titoli in capo al medesimo candidato.
17. Articolo 6
Nessuna osservazione
18. Articolo 7 (Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi).
18.1. Al comma 1 è stato introdotto, rispetto ad analoghe disposizioni dei precedenti regolamenti (v. ad es. il D.M. n. 55/2020), il richiamo al D.P.R. n. 487/1994 che, a sua volta, contiene una disposizione di tenore analogo, all’art. 7, comma 3. Considerata la clausola residuale di rinvio al D.P.R. n. 487/1994, contenuta nell’art. 8, non si vede l’utilità del rinvio espresso a una disposizione sostanzialmente identica, per cui si suggerisce di sopprimere le parole “in conformità alle previsioni del Decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,”.
18.2. Al comma 1, secondo periodo, viene confermato che spetta all’Amministrazione e non alla commissione esaminatrice redigere la graduatoria finale, formata dalla commissione. Rimane inteso che l’Amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale di rinnovare le valutazioni operate dalla commissione esaminatrice.
18.3. Il secondo periodo del comma 1 stabilisce poi che l'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei seguenti titoli: l’appartenenza al Corpo nazionale (criterio di preferenza di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo n. 217/2005), titoli di cui all'articolo 5 del decreto (v. supra) e titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (v. in particolare, per i titoli di preferenza, i commi 4 e 5 di tale art. 5, concernenti i titoli di preferenza per talune categorie). La disposizione riprende il contenuto di corrispondenti disposizioni dei regolamenti precedenti. Tuttavia è utile segnalare, per il futuro, l’esigenza di evitare che il computo dei titoli di preferenza sia oggetto di trattazione, in parte sovrapponibile, contenuta in distinti articoli.
19. Articolo 8 (Norme di rinvio).
Nessuna osservazione