Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2017-06-26, n. 201701491
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Numero 01491/2017 e data 26/06/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 giugno 2017
NUMERO AFFARE 00086/2014
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Mar. A.s.U.P.S. A B, contro Ministero della difesa, Commissione di valutazione e avanzamento, e nei confronti dei parigrado signori M P, G M e V N, per l’annullamento del mancato conferimento della qualifica di luogotenente - aliquota 31 dicembre 2008 – provvedimento n. 677 del 12 marzo 2010.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 308914 del 15 novembre 2013, con la quale il Ministero della difesa, Direzione del personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere A P;
Il Mar. A.s.U.P.S. in servizio permanente Bellanova Antonio, avendo maturato i requisiti richiesti per il conferimento della qualifica di luogotenente, fu incluso nella relativa procedura selettiva, per titoli, in riferimento all’aliquota 31 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 38- ter , comma 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, quale introdotto dall’art. 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.
Sottoposto a valutazione, il Mar. A.s.U.P.S. Bellanova riportò il punteggio finale di 12,30, per effetto del quale fu collocato al 1450° posto di graduatoria (verbale n. 534 del 19 febbraio 2010 della Commissione di valutazione e avanzamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri). Pertanto, non fu compreso nel numero (614) dei Marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza cui conferire la qualifica di luogotenente (decreto dirigenziale n. 677 del 12 marzo 2010), stabilito con decreto ministeriale n. 2037 del 2 luglio 2009.
Avverso l’esito della suddetta valutazione, il sottufficiale, con atto spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il 23 luglio 2010, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
Il mar. Bellanova dichiara di proporre ricorso nei confronti dei Mar. A.s.U.P.S. Panico Massimiliano, Mariggiò Giuseppe e Nardini Vincenzo individuandoli quali controinteressati, ma omettendo di provare di aver provveduto effettivamente alla notificazione agli stessi del ricorso secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
I parigrado ai quali è stata attribuita la qualifica di luogotenente assumono, infatti, la veste di controinteressati, in quanto portatori di un interesse qualificato al mantenimento in vita del provvedimento impugnato, perché l’eventuale caducazione dell’atto verrebbe a incidere sulla posizione acquisita in graduatoria, trattandosi di avanzamento a numero chiuso sulla base di percentuale rispetto ai sottufficiali in servizio.
L’omessa prova della rituale notificazione del ricorso introduttivo ad almeno un controinteressato rende pertanto lo stesso inammissibile.