Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-03-02, n. 202001514

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-03-02, n. 202001514
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001514
Data del deposito : 2 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2020

N. 01514/2020REG.PROV.COLL.

N. 00420/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 420 del 2010, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall’Agenzia del demanio in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

il sig. U P, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 1705/2008, resa tra le parti e concernente rigetto su istanza d’acquisto di aree demaniali.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 il Cons. G L e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Gaetana Natale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto d’appello notificato al sig. U P il 12 gennaio 2010 (data di spedizione) e depositato il 20 gennaio 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio hanno impugnato la sentenza di quel Tar n. 1705/2008, depositata il 27 novembre 2008, la quale, ravvisata la giurisdizione amministrativa sulla controversia, ha accolto - nei limiti precisati in motivazione, respingendo la domanda di risarcimento danni e compensando le spese di giudizio - il ricorso n. 2206 del 2004, proposto dall’appellato per l'annullamento:

- del provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio - Filiale Lombardia prot. n. 2004/51744 del 29 settembre 2004, con il quale è stata respinta l'istanza di acquisto di alcune aree demaniali ai sensi dell'art. 5- bis (“ Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato ”) del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 (“ Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato ”), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 212;
atto emesso in considerazione della circostanza che con nota prot. n. 2658 del 14 luglio 2004 il Comune di Predore, a seguito di espressa richiesta procedimentale dell’Agenzia del demanio — Filiale Lombardia — Ufficio di Bergamo n. 31767 del 1° luglio 2004, aveva comunicato che la suddetta superficie richiesta in acquisto, ricadente in Zona omogenea B, era vincolata ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (già decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) per vincolo paesistico-ambientale apposto con decreto ministeriale 15 novembre 1956;

- della suddetta nota del Comune di Predore prot. n. 2858 del 14 luglio 2004.

L’impugnato provvedimento prot. n. 2004/51744 comunicava altresì, per opportuna conoscenza, che presso la Corte costituzionale pendeva il ricorso per conflitto di attribuzione presentato dalla Regione Lombardia avverso la lettera circolare n. 35540 del 23 settembre 2003 con cui l’Agenzia del demanio — Direzione generale — aveva provveduto a fornire ai propri Uffici periferici i primi chiarimenti in merito all’ambito operativo ed alla corretta interpretazione delle disposizioni introdotte dal citato art. 5- bis del decreto-legge n. 143/2003 in materia di alienazione di aree appartenenti al patrimonio ed al demanio dello Stato interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui;
e che qualora l’esito della pronuncia della Corte fosse giunto ad una diversa interpretazione della disposizione in argomento si sarebbe provveduto, su iniziativa della stessa Amministrazione, a riesaminare la richiesta.

La sentenza - respinta l’eccezione ministeriale di difetto di giurisdizione e respinto altresì il primo motivo di ricorso (violazione dell'art. 142, comma 2, del citato decreto legislativo n. 42/2004;
motivo secondo cui l'operatività del vincolo paesistico-ambientale sui beni demaniali in questione doveva essere esclusa) – ha accolto il secondo motivo, il quale denunciava carenza di motivazione e di istruttoria sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare in concreto se la presenza di un vincolo paesistico-ambientale fosse un ostacolo alla cessione delle aree demaniali.

L’appello, riproposta l’eccezione di difetto di giurisdizione già formulata in primo grado, rileva che nel merito i documenti prodotti avvalorano la correttezza delle interpretazioni ed applicazioni della normativa da parte dell'Agenzia del demanio, e difende l’interpretazione dell’articolo 5- bis del decreto-legge n. 143/2003, fatta propria dall’atto impugnato in primo grado e tale da escludere necessità motivazionali ed istruttorie.

Al fine di giustificare il diniego impugnato l’appello richiama altresì l’interpretazione prudenziale adottata dall’Agenzia in considerazione:

- del ricorso (tuttora pendente alla data dell’appello) proposto al Tar per il Lazio dalla Regione Lombardia avverso la citata circolare n. 35540 del 23 settembre 2003 per violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 5- bis di cui si discute ( n.d.r. : ricorso n. 7304/2004, che ha visto l’istanza cautelare respinta e una definitiva pronuncia di perenzione con decreto decisorio n. 774 del 29 marzo 2016);

- del ricorso per conflitto di attribuzione (pendente, alla data dell’atto impugnato in primo grado, dinanzi alla Corte costituzionale e proposto dalla Regione Lombardia avverso la medesima circolare n. 35540 del 23 settembre 2003 per la declaratoria che non spetta allo Stato, attraverso l’Agenzia del demanio, disciplinare l'alienazione di aree situate nel territorio della stessa Regione Lombardia, appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, nei termini e secondo le modalità di cui alla suddetta circolare 23 settembre 2003, n. 35540 ( n.d.r. : ricorso accolto dalla Corte con sentenza 1° febbraio 2006 - 8 febbraio 2006, n. 31, le cui indicazioni, concernenti il demanio idrico, sono state ritenute dalla sentenza appellata estensibili anche alla tutela paesistico-ambientale);

- della circostanza che “ anche i notai hanno eccepito la indisponibilità alla stipula di atti che per la presenza di vincoli consideravano contra legem ” (così, testualmente, l’appello).

In proposito l’Amministrazione conclude ribadendo la disponibilità, già affermata nell’atto impugnato, ad un riesame della richiesta alla luce delle pronunce sui citati ricorsi della Regione Lombardia al Tar per il Lazio e alla Corte costituzionale, per “ allinearsi all'interpretazione dell'art.

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