Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-09-11, n. 202407522

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-09-11, n. 202407522
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407522
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 07522/2024REG.PROV.COLL.

N. 00387/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2024, proposto dalla Gaglio Energetica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. I I ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. V S in Roma, via Chinotto n. 1;



contro

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dal prof. avv. G M E e dall’avv. A Pliese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 11;



nei confronti

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione terza ter , del 19 maggio 2023, n. 8590, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti gli l’avv. I I e l’avv. Giorgio Barbini per delega dell’avv. G M E;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. – La società Gaglio Energetica S.r.l., titolare dell’impianto fotovoltaico denominato Parco FV Giglio 1, di potenza pari a 761 kw, ubicato in Contrada Lavatore nel comune di Partinico (PA), ha impugnato la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento del 12 gennaio 2015, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. le aveva comunicato di non poter accogliere la richiesta di concessione della tariffa incentivante, ai sensi del D.M. 5 maggio 2011, per il predetto impianto.

2. – Il Gestore dei Servizi Energetici (d’ora innanzi: GSE) si è costituito in giudizio con memoria per chiedere il rigetto dell’appello.

3. – Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2024 la società appellante ha rinunciato alla domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, proposta in via incidentale con l’appello.

4. – Le parti hanno depositato memorie in vista della trattazione dell’appello nel merito e all’udienza pubblica del 18 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. – Il diniego di ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 5 maggio 2011 dell’impianto fotovoltaico in questione, che rientra pacificamente nella tipologia di “impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra”, è stato giustificato dal GSE perché la seconda delle due sezioni di cui esso si compone è stata allacciata alla rete elettrica il 22 maggio 2014, vale a dire successivamente al termine ultimo previsto per l’ammissione agli incentivi di quella determinata tipologia di impianti dall’art. 65, co. 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 (termine fissato in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e, quindi, destinato a spirare il 21 settembre 2012).

2. – In primo grado, con due motivi di impugnazione, la società ricorrente aveva sostenuto che i requisiti per l’accesso alle tariffe incentivanti erano stati soddisfatti per entrambe le sezioni dell’impianto fotovoltaico e, in particolare, rispettati i termini, in quanto il fatto che la prima sezione dell’impianto era entrata in esercizio il 23 maggio 2012 sarebbe bastato a integrare la condizione eccettuativa, rispetto al divieto di accesso agli incentivi statali degli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole introdotto dal comma 1 dell’art. 65 d.l. cit., contenuta nel secondo comma dello stesso articolo (a mente del quale « Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. È fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l’impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »).

A sostegno aveva addotto, in particolare, che nelle fonti normative richiamate nel provvedimento impugnato non si faceva riferimento ad impianti multi-sezione, ma sempre e soltanto all’impianto fotovoltaico nella sua interezza e riferendo le limitazioni temporali esclusivamente all’entrata in esercizio dell’impianto e non delle sue sezioni; l’unica eccezione sarebbe stata costituita dal D.M. 5 luglio 2012 (c.d. Quinto conto energia), le cui regole applicative per l’iscrizione ai registri e per l’accesso alle tariffe incentivanti adottate dal GSE ai sensi dell’art. 10, co. 5, dello stesso D.M., nel dettare analiticamente, al paragrafo 1.2, le linee guida per ottenere il riconoscimento delle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico multi-sezione, avrebbero indicato come limite temporale soltanto quello che il parallelo dell’ultima sezione dell’impianto avvenisse entro e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione, termine che, nella specie, sarebbe stato rispettato.

3. – Con la sentenza appellata il T.A.R. ha respinto il ricorso osservando, in senso contrario ai motivi proposti, che, poiché l’impianto fotovoltaico in questione costituiva a tutti gli effetti un impianto multi-sezione, cioè composto da più sezioni, « la tariffa incentivante spettante ciascuna sezione andrà determinata in base alla data di entrata in esercizio della singola sezione, alla tipologia di

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