Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-15, n. 202301577

TAR Genova
Ordinanza cautelare
27 febbraio 2019
CS
Ordinanza cautelare
21 gennaio 2022
CS
Rigetto
Sentenza
15 febbraio 2023
TAR Genova
Sentenza
11 luglio 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-15, n. 202301577
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301577
Data del deposito : 15 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2023

N. 01577/2023REG.PROV.COLL.

N. 02293/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2293 del 2021, proposto da
SO RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio UG Luca SA De Luca in Roma, via F. Rosazza 32;



contro

Comune di Loano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Biagio Bertolone, Gianemilio Genovesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Biagio Bertolone in Roma, via Flaminia 109;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 480/2020, resa tra le parti, concernente l’annullamento:

- del provvedimento prot. n. 34.241/38.696/ del 17 maggio 2018, avente ad oggetto “Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/04 e s. m. ed i. per opere realizzate in difformità al P.d.C. n. 275/2002 del 11/8/2003 – e variante P.d.C. n. 254/2005 del 16/11/2005, relativi alla costruzione di casa agricola sita in Via Costino di Monte Carmelo n. 45 – Fg. 15 mapp. 1152. Provvedimento di diniego” (notificato il 9 agosto 2018);

- del provvedimento prot. n. 0017286 del 17 maggio 2018, avente ad oggetto “PROVVEDIMENTO DI DINIEGO – P.d.C. in Sanatoria n. 87061 del 09/07/2010” (notificato il 9 agosto 2018);

- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, tra cui:

– la nota prot. n. 34.241 a data 9 novembre 2017, avente ad oggetto “Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/04 per opere realizzate in difformità al P.d.C. n. 275/2002 del 11/8/2003 e successiva variante n. 254/2005 del 16/11/2005 relative alla costruzione di casa agricola sita in Via Costino Monte Carmelo n. 45 – Fg. 15 mapp. 1152. Preavviso di diniego ex art. 10 bis della L.n. 241/90 e s. m. ed i.”

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Loano e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Davide Ponte, nessuno è presente per le parti costituite

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 480 del 2020 con cui il Tar Liguria aveva accolto solo in parte l’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti in via principale: del provvedimento prot. n. 34.241/38.696/ del 17 maggio 2018, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42 del 2004 per opere realizzate in difformità al P.d.C. n. 275/2002 del 11/8/2003 – e variante P.d.C. n. 254/2005 del 16/11/2005, relativi alla costruzione di casa agricola sita in Via Costino di Monte Carmelo n. 45 – Fg. 15 mapp. 1152; del provvedimento prot. n. 0017286 del 17 maggio 2018, avente ad oggetto “Provvedimento di diniego – P.d.C. in Sanatoria n. 87061 del 09/07/2010”, notificato il 9 agosto 2018; dell'ordinanza n. 14 del 15 novembre 2018, notificata il 20 novembre 2018, avente ad oggetto “Demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi su fabbricato sito in Via Costino di Monte Carmelo 45”, con la quale il Dirigente del Comune di Loano – Servizio Edilizia Privata ha ordinato al ricorrente “di provvedere entro il termine di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza alla demolizione delle opere abusivamente realizzate provvedendo, altresì, alla conseguente rimessa in pristino allo stato autorizzato nonché all’attuazione del Piano Economico di Sviluppo Agricolo approvato dalla G.C. con deliberazione n. 159 del 20/10/2005”.

All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva il ricorso limitatamente alle opere interne.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante, con riguardo alle restanti opere “esterne”, riproponeva i motivi di appello respinti, censurando le argomentazioni svolte dal Tar:

- violazione degli artt. 146, 159 e 167 d.lgs. n.42/2004, in relazione all'art. 159, erroneità della sentenza impugnata, in quanto doveva trovare applicazione il regime previgente che consentiva le autorizzazioni postume;

- violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990, per difetto di motivazione del diniego di sanatoria e della conseguente ordinanza di demolizione in ordine alle disposizioni violate ed alle

ragioni di interesse pubblico, erroneità della sentenza impugnata;

- violazione dell'All. A e dell’art. 17, D.P.R. n. 31/2017, erroneità della sentenza impugnata in relazione alle nuove aperture;

- violazione degli artt. 7 e 10 bis l. 241 del 1990, in relazione all’ordine di demolizione.

Le parti appellate comunale e statale si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 243 del 2022 veniva accolta la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata nella parte relativa all’ordine di demolizione.

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2023 la causa passava in decisione.



DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto l’impugnativa della sentenza di prime cure, nella parte in cui ha respinto i motivi dedotti avverso il diniego di sanatoria paesaggistica ed i conseguenti atti, in particolare rispetto a tutte le opere, realizzate in difformità dagli originari titoli, diverse da quelle interne.

2. La fattispecie risulta nella sostanza pacifica tra le parti, nei termini fattuali.

2.1 Parte appellante agisce quale proprietaria di terreni siti in Loano, Via Costino di Monte Carmelo, n. 45 (catastalmente censiti al Fg. 15, Mapp. 258, 260, 709, 710, 714, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1157, 1379, 1380 e 1747, nonché al Fg. 6, Mapp. 488 e Fg. 5, Mapp. 41, 42, 45 e 119); l’immobile in questione ricade in zona ES (Zone agricole “ES” per agricoltura tradizionale) del vigente P.R.G. del Comune di Loano, normata dall'art. 28 delle relative N.T.A., oltre ad essere soggetto a tutela paesaggistica ambientale di cui all'art. 142 lett. c) d.lgs. 42 del 2004.

Con istanza 8 maggio 2002 l’odierna ricorrente richiedeva al Comune di Loano il rilascio di una concessione edilizia per la costruzione, in parte dei terreni su indicati, di una casa agricola; l’Amministrazione in data 11 agosto 2003 rilasciava il permesso di costruire n. 275/2002, sulla base del quale venivano avviati i lavori di costruzione.

Nell’agosto 2005, a seguito dell’acquisto di ulteriori terreni, veniva chiesto ed ottenuto in data 16 novembre 2005 il P.d.C. 254/2005 in variante al precedente.

2.2 Nel corso di un sopralluogo in data 13 ottobre 2009 gli uffici comunali riscontravano l’esecuzione di interventi edilizi in difformità ai predetti titoli edilizi. Ne scaturiva l’ordinanza di demolizione n. 11553 del 18 marzo 2010, non impugnata.

2.3 In data 9 luglio 2010

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