Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2022-03-25, n. 202201410
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Pubblicato il 25/03/2022
N. 01410/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01847/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2022, proposto dall’Acea Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Umbria, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Terni, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Comune di Narni, della Provincia di Perugia, dell’Azienda Asl Umbria 2, non costituitisi in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, n.10 del 2022.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e del Comune di Terni;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2022 il consigliere S M;
Uditi gli avvocati P C e N M;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi;
Considerato che il diniego impugnato, ad un primo esame, non risulta adeguatamente motivato, non essendo stata addotta alcuna ragione di carattere giuridico per rinviare l’esame del progetto di cui trattasi all’esito dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti;
Rilevato peraltro che il “non superamento” del dissenso non rende conto delle ragioni della prevalenza attribuita ai pareri della Asl e dei Comuni di Terni e Narni;
Ritenuto infine che le esigenze cautelari rappresentate possano essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione della trattazione del merito in primo grado;