Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-04-06, n. 202102779
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Pubblicato il 06/04/2021
N. 02779/2021REG.PROV.COLL.
N. 06034/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6034 del 2013, proposto da
Shire Italia S.p.A. (ora: Takeda Italia S.p.A.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato P S ed elettivamente domiciliata presso il suo studio (studio legale C M B), in Roma, alla Via Po, n. 43
contro
- Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA, in persona del legale rappresentante;
- Ministero della Salute, in persona del Ministro
pro tempore;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza-quater) n. 402 del 16 gennaio 2013, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, richiamato dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176) il Cons. Roberto Politi;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone l’appellante Shire Italia che AIFA, con determinazione del 9 maggio 2006, ha stabilito il regime di rimborsabilità di Xagrid (medicinale dalla stessa commercializzato in Italia), fissandone il prezzo di vendita ex factory ed al pubblico.
Nell'ambito dell'attività di monitoraggio del rispetto del tetto di spesa concordato, AIFA, nel periodo di vigenza dell’accordo di cui alla determinazione anzidetta, rilevava uno sforamento, assumendo che per Xagrid il S.S.N. avrebbe sostenuto una spesa superiore ai valori negoziati.
Ai fini del ripiano dell’eccedenza di spesa accertata rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale intervenuta tra Shire Italia e AIFA, alla odierna appellante veniva chiesto di corrispondere taluni importi.
L’appellante società, in data 15 dicembre 2011, comunicava all’Agenzia l’intenzione di utilizzare lo strumento della compensazione di cui all’art. 1241 c.c., in considerazione del fatto che la medesima vantava crediti verso il S.S.N.
2 A fronte del diniego, opposto da AIFA, di accettare tale modalità di pagamento, Shire Italia adiva il T.A.R. del Lazio (ricorso N.R.G. 2223 del 2012);il quale, con la sentenza oggetto del presente appello, dichiarava il gravame in parte irricevibile (in quanto Shire non avrebbe impugnato, nei termini di legge, le determinazioni AIFA del 14 novembre e del 14 dicembre 2011, con le quali, previo accordo con l'Azienda, veniva stabilita l'attività di rimborso alle regioni per il ripiano dell’eccedenza del tetto di spesa per il farmaco Xagrid);per la restante parte, respingendolo.
3. Avverso tale pronuncia, Shire Italia ha interposto appello, notificato l’8 luglio 2013 e depositato il successivo 1° agosto, articolando i seguenti argomenti di doglianza:
3.1) Violazione dell’art 1241 c.c. Violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica. Violazione dell'art. 31 del decreto legge n.78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010 e dei decreti attuativi del Ministero dell’Economia del 25 giugno 2012;
3.2) Violazione art. 35 c.p.a. sull’irricevibilità del ricorso;
3.3) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 5 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge n. 222 del 2007;
3.4) Violazione dell'art. 5 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge n. 222 del 2007, sotto diverso e ulteriore profilo.
Conclude la parte per l’accoglimento dell’appello;e, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
4. In data 7 agosto 2013, AIFA ed il Ministero della Salute si sono costituiti in giudizio, contestando la fondatezza del proposto appello, con riveniente richiesta di reiezione di tale mezzo di tutela.
5. Con istanza depositata in atti il 17 febbraio 2021, Takeda Italia S.p.A. (già Shire Italia S.p.A.) ha enunciato il venir meno del proprio interesse alla prosecuzione della presente controversia, chiedendo che la stessa venga definita con omogenea pronunzia in rito e con compensazione delle spese del presente grado.
Alla richiesta da ultimo indicata, ha aderito Agenzia Italiana del Farmaco, con memoria depositata in atti il 9 marzo 2021.
6. Di quanto sopra preso atto, dichiara il Collegio l’improcedibilità dell’appello, per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono, in ragione della particolarità della controversia, nonché a fronte del convergente consenso manifestato dalle parti, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.