Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-01-11, n. 201600041

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-01-11, n. 201600041
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600041
Data del deposito : 11 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04057/2012 REG.RIC.

N. 00041/2016REG.PROV.COLL.

N. 04057/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4057 del 2012, proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno, Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia, ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (già APAT), in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Clarich, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;

nei confronti di

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Triggiani, Maria Liberti ed Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso la Delegazione Romana della Regione Puglia, in Roma, via Barberini, 36;
Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Azienda Sanitaria Locale Taranto, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Regione Puglia, Comune di Statte, Edison s.p.a., Fintecna s.p.a. e Sogesid s.p.a., non costituiti in giudizio nel presente grado;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione I, n. 329/2012, resa tra le parti e concernente: bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale di Taranto;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2015, il Consigliere B L e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Palatiello e gli avvocati Clarich e Di Lecce, quest’ultimo per delega degli avvocati Fornelli e Liberti.;


PREMESSO che, a fronte della manifesta improcedibilità del ricorso di primo grado, per i sopravvenuti sviluppi legislativi ed amministrativi relativi alla bonifica ambientale del sito in questione, s’impone la decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 Cod. proc. amm.;

CONSIDERATO, in linea processuale, con riguardo alla posizione dell’originaria appellata Ilva s.p.a. – già costituita nel presente giudizio d’appello con atto di costituzione depositato il 14 giugno 2012, ma in corso di causa ammessa, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 21 gennaio 2015, alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 2 d.-l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, e succ. mod., cui è seguita la sentenza del Tribunale di Milano, II Sezione civile-fallimentare, del 28-30 gennaio 2015, dichiarativa dell’insolvenza della predetta società ai sensi dell’art. 4 d.-l. n. 347 del 2003 –, che la costituzione in giudizio (con atto del 13 aprile 2015, depositato in pari data) dell’ Ilva s.p.a. in Amministrazione straordinaria , in persona dei Commissari straordinari e con l’assistenza di nuovo difensore, ha valenza di prosecuzione volontaria del giudizio da parte degli organi legittimati a stare in giudizio ai sensi dell’art. 2, comma 2- bis , d.-l. n. 347 del 2003, con conseguente superamento della necessità di dichiarare l’interruzione del giudizio;

RITENUTO che le misure di messa in sicurezza in emergenza e di caratterizzazione inerenti al procedimento di bonifica del sito di interesse nazionale di Taranto – costituenti l’oggetto dei provvedimenti assunti dal Ministero dell’ambiente (e dalla correlata conferenza di servizi) nel periodo dicembre 2006 - aprile 2011, impugnati in primo grado dall’ Ilva s.p.a. con ricorso n. 364 del 2007 (integrato da quattro atti con motivi aggiunti) e parzialmente annullati dall’adìto Tribunale amministrativo regionale con la qui appellata sentenza (per erronea mancata applicazione della disciplina di cui agli artt. 264 e 265 d.lgs. n. 152 del 2006, difetto d’istruttoria, incompetenza ed illegittima mancata osservanza della sequenza procedimentale a monte dell’imposizione dell’intervento di bonifica) – siano state superate dalla successiva emanazione di nuove misure di tutela ambientale, nell’ambito del commissariamento dell’ Ilva s.p.a. e della successiva collocazione in amministrazione straordinaria, in attuazione del d.-l. 4 giugno 2013, n. 61 ( Nuove disposizioni urgenti e tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale ), convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 (e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo con i decreti-legge 5 gennaio 2015, n. 1, e 4 dicembre 2015, n. 191), costituente lex specialis prevalente sulla disciplina generale applicabile nel quadro normativo previgente;

CONSIDERATO al riguardo, in particolare, che il d.P.C.M. 14 marzo 2014 – recante « Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 » – contiene tutte le prescrizioni ambientali per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale, stabilendo, in aderenza ai sopravvenuti interventi legislativi, un regime dell’assetto dei variegati interessi in gioco, sostitutivo di quello sotteso alle misure impugnate in primo grado, e che, con le conferenze di servizi tenutesi successivamente alla sentenza di primo grado (in data 18 dicembre 2013 e 9 luglio 2014), le prescrizioni originarie sono state sostituite dall’approvazione del progetto definitivo di messa in sicurezza di emergenza, presentato da Ilva , e del piano di caratterizzazione integrativo;

RILEVATO che le evidenziate sopravvenienze legislative e amministrative hanno comportato il superamento dei provvedimenti impugnati in primo grado, sicché s’impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado (compresi i motivi aggiunti), con sequela di annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza e di declaratoria d’improcedibilità dell’appello (essendone venuto meno l’oggetto) e con conseguente impedimento all’ingresso delle questioni di merito;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti;

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