Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-10-14, n. 201405062

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-10-14, n. 201405062
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201405062
Data del deposito : 14 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10825/2003 REG.RIC.

N. 05062/2014REG.PROV.COLL.

N. 10825/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10825 del 2003, proposto dalla Regione Veneto, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati A M e R M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;



contro

il signor C F, non costituito in questo grado di giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO, VENEZIA SEZIONE III n. 3485/2003, resa tra le parti, concernente la graduatoria finale di concorso a un posto per istruttore direttivo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il Consigliere D D;

Udito per la Regione Veneto l’avvocato Gianluca Calderara su delega dell'Avv. A M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con sentenza n. 3485 del 30 giugno 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto accoglieva il ricorso n. 777 del 1994 proposto dal signor C F ed annullava la deliberazione del 16 dicembre 1993, con la quale la giunta regionale, ravvisando che “ l’assunzione in deroga non è stata appositamente autorizzata, giusta quanto disposto dall’art. 5 – comma 1 – della legge 29 dicembre 1988, n. 554”, aveva annullato il provvedimento dell’ESAV n. 362 del 10 dicembre 1992, di approvazione degli atti del concorso per la copertura di un posto di istruttore direttivo, VII livello.

2.- Secondo il TAR era fondata e assorbente la censura di violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, non essendo stata data comunicazione dell’avvio del procedimento che aveva portato all’annullamento della graduatoria già approvata dall’ESAV, così violandosi ad un principio generale dell’ordinamento giuridico teso a consentire la partecipazione del privato su cui l’atto deve produrre

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