Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-07-29, n. 200904744
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Testo completo
N. 04744/2009 REG.DEC.
N. 04250/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4250 del 2008, proposto da:
Ministero della Giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
S S, rappresentato e difeso dagli avv. R C, G C, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N.2; D N Wladimiro;
per la riforma
della sentenza del Tar Lazio - Roma :sezione I n. 02210/2008, resa tra le parti, concernente PROCLAMAZIONE ELETTI ALLA CARICA DI COMPONENTE TOGATO CONS. SUP. MAGISTRATURA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009 il dott. Giuseppe Romeo e uditi l’avvocato dello Stato Fedeli e l’avvocato Buccellato su delega dell’avv. Capunzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza di cui viene chiesta la riforma, il TAR Lazio ha accolto il ricorso dell’istante per l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura del 31 luglio 2002, con il quale, tra l’altro, è stato respinto il suo reclamo ai sensi dell’art. 29 della legge 24 marzo 1958 n. 195, del verbale della seduta del Plenum del CSM, della proposta approvata nel predetto verbale, del decreto ministeriale recettivo delle determinazioni della Commissione del CSM per la verifica dei componenti eletti dai magistrati e dei requisiti di eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento, nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e consequenziale, tra cui l’attestato di eleggibilità prot. n. 9659/2002 della Segreteria del CSM e il provvedimento 30 agosto 2002 con il quale il dr. Di Nunzio è stato posto fuori ruolo.
Dopo una breve illustrazione della vicenda e dei motivi di ricorso, il TAR ha precisato che l’impugnativa è stata correttamente estesa, con successiva memoria, alla richiesta di risarcimento del danno, la cui quantificazione è stata fatta con riferimento alla mancata percezione delle indennità connesse allo svolgimento della carica elettiva nell’Organo di autogoverno, e ha dato atto che, essendo scaduta la consiliatura di cui si discute, l’interesse all’annullamento si giustifica per i soli fini risarcitori.
Prosegue il TAR con il richiamo alle modalità di svolgimento della elezione, da parte dei magistrati ordinari, dei sedici componenti del CSM (art. 23, comma 2, della legge 24 marzo 1958 n. 195, come sostituito dall’art. 5 della legge 28 marzo 2002 n. 44), precisando che l’elezione si effettua, in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Suprema Corte di Cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, e che, per quel che interessa nella specie, la ricorrente ha contestato che il controinteressato D N si trovasse, al momento della presentazione della candidatura (e del voto) “nell’attualità delle funzioni”, a motivo dell’annullamento della sua nomina a Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, disposto dal TAR Lazio con sentenza n. 2959/1999.
Viene anche precisato il seguito di tale sentenza del TAR Lazio, specificando che, in sede di giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, il ricorrente vittorioso ha rinunziato al ricorso di primo grado, e ciò ha determinato una pronuncia di annullamento senza di rinvio di tale decisione, con “valenza retroattiva” nei confronti della sentenza stessa, il cui “decisum” è rimasto travolto.
Detto questo, il TAR ha statuito che le condizioni di candidabilità dei magistrati debbono essere possedute al momento della presentazione della candidatura, e che quindi il controinteressato D N non poteva legittimamente partecipare, in qualità di candidato, alla tornata elettorale, non godendo dell’attualità delle funzioni di legittimità, perché la sua nomina – come detto – era stata annullata con la menzionata sentenza del TAR Lazio, nei cui confronti non era stata presentata neppure istanza di sospensiva.
Successivamente al pronunciato annullamento dell’impugnato verbale di proclamazione degli eletti, il TAR ha esaminato la richiesta di risarcimento del danno, che la ricorrente ha formulato in relazione alla mancata percezione delle indennità spettanti ai membri del CSM, ritenendola ammissibile (la condotta del CSM è parsa “connotata da atteggiamento inescusabilmente negligente”). Il pregiudizio – prosegue il TAR – patito dalla interessata non può essere identificato “tout court” con il beneficio che la stessa avrebbe conseguito con la elezione, perché non sarebbe certo l’esito della votazione, e la richiesta risarcitoria non potrebbe neppure essere definita “sub specie di perdita di chance”, essendo appunto imprevedibile il risultato elettorale, una volta escluso il candidato illegittimamente ammesso. Tuttavia, secondo il TAR, la richiesta della ricorrente è accoglibile, perché la stessa, in considerazione del risultato elettorale conseguito, vanta una posizione “di consistente ed apprezzabile potenzialità di vittoria”. Conclude il primo giudice con un giudizio equitativo, che riconosce all’interessata