Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-12-13, n. 201306009

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-12-13, n. 201306009
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201306009
Data del deposito : 13 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06301/2012 REG.RIC.

N. 06009/2013REG.PROV.COLL.

N. 06301/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6301 del 2012, proposto da:
Corte dei Conti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

F M, rappresentato e difeso dall'avv. G T, con domicilio eletto presso G T in Roma, largo Arenula, 34;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 03283/2012, resa tra le parti, concernente collocamento fuori ruolo extra istituzionale per lo svolgimento dell'incarico di Segretario generale del CNEL;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di F M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il Cons. S D F e uditi per le parti gli avvocati Avvocatura dello Stato Daniela Giacobbe e l'Avv. Terracciano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il consigliere della Corte dei Conti F M impugnava in parte qua il provvedimento del 28 gennaio 2011 con il quale il Presidente della Corte dei Conti lo autorizzava ad accettare l’incarico di segretario generale del CNEL con collocamento fuori ruolo extra-istituzionale a decorrere dalla data di termine dell’attività – da svolgersi nell’ambito delle Sezioni Riunite in sede di controllo, ove attualmente il magistrato medesimo è assegnato – di certificazione di affidabilità dei conti pubblici per il referto del Parlamento per l’anno 2010 e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 2011.

Il magistrato ricorrente lamentava che il Presidente della Corte dei Conti non avrebbe potuto disporre d'ufficio il suo collocamento in fuori ruolo, in assenza del consenso dell’interessato o di un’espressa previsione di legge in tal senso e nessuna norma prevede l’istituto del “fuori ruolo automatico” per il magistrato della Corte dei Conti che venga nominato segretario generale del C.N.E.L.;
la decisione che incide sullo status del singolo magistrato in assenza di una previsione di legge violava, oltre che le garanzie partecipative, il principio di inamovibilità del giudice e di indipendenza del magistrato;
era violato il corretto iter procedurale, in quanto il collocamento fuori ruolo del dott. M avrebbe dovuto essere dapprima valutato e deliberato dall'Organo di autogoverno della Corte, ovvero dal Consiglio di Presidenza, e poi eventualmente adottato dal Presidente;
nella fattispecie, invece, la decisione censurata è stato adottata dal solo Presidente, laddove il Consiglio ha espresso il parere favorevole all'assunzione dell'incarico da parte del dott. M ma non ha ritenuto necessario disporne il collocamento fuori ruolo.

Il giudice di primo grado con la appellata sentenza 11 aprile 2012 n. 3283, rigettando le eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse, statuiva, in accoglimento dei motivi di ricorso che:

a) il collocamento fuori ruolo configura una eccezionale modificazione funzionale del rapporto di servizio del pubblico dipendente, comportante una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto il dipendente, chiamato ad esercitare funzioni non rientranti nell'ambito delle attribuzioni proprie della sua qualifica, si colloca al di fuori della struttura cui istituzionalmente appartiene e, pur conservando il trattamento economico e il diritto al rientro in ruolo, lascia scoperto l'ufficio di titolarità, con la conseguenza che il collocamento fuori ruolo è attuabile solo in presenza di una esplicita previsione normativa, del tipo di quella recata per i dipendenti statali dall'art. 58 del T.U. n. 3 del 1957 e dall'art. 7 del D.P.R. n. 571 del 1958;

b) l’art. 11, co. 7, l. n. 15/2009, rubricato Corte dei Conti, considerato nella sua interezza, non ha inteso modificare, alterare, sopprimere o comunque sovrapporsi alle previgenti disposizioni disciplinanti la Magistratura contabile;
esso ha inteso fornire alla disciplina vigente opportuni elementi additivi, in attesa della riforma dell'Organo di giustizia contabile, come programmaticamente annunciata già nell'art. 10, comma 10, della richiamata legge n. 117/1988, riforma di cui il predetto art. 11 non costituisce nemmeno un semplice principio di attuazione. Pertanto escludere, nei casi di collocamento fuori ruolo del magistrato, l’intervento a fini consultivi del Consiglio di presidenza, apparirebbe in contrasto non solo con la ratio della disposizione citata, quale emerge da una lettura sistematica della legge n. 15/2009, ma anche con l’intero corpus normativo riguardante l’attività e i compiti dell'organo consiliare oltre che con l’art. 105 Cost. che affida all'Organo di autogoverno della magistratura le attribuzioni nelle materie concernenti lo status dei magistrati;

c) l’art. 13, co. 2, l. n. 186/82, tuttora applicabile all'organo consiliare della magistratura contabile, prevede che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa deliberi, inter alia, sul conferimento ai magistrati di incarichi estranei alle loro funzioni e sul collocamento fuori ruolo. La espressa e differenziata previsione della deliberazione dell'organo consiliare sul collocamento fuori ruolo dei magistrati rispetto a quella sul conferimento degli incarichi, non lascia dubbi sulla circostanza che le due fattispecie, seppur collegate in concreto trovando la prima il proprio presupposto nella seconda - sono però giuridicamente e funzionalmente distinte, richiedendo valutazioni diverse ed autonome, entrambe riferibili (anche) alle competenze dell'Organo di autogoverno ma pur tuttavia espressive di attribuzioni diverse del Consiglio, non riconducibili l’una all'altra;

d) nella normativa sugli incarichi dei magistrati contabili, nessuna disposizione prevede l'obbligo del collocamento fuori ruolo del magistrato in relazione alla nomina a Segretario Generale del C.n.e.l., in quanto detto incarico non rientra in alcuna delle fattispecie individuate. La fattispecie non è riconducibile né ad alcuno degli incarichi presso enti espressamente e nominativamente individuati, né ad alcuna altra ipotesi sussumibile nelle più generali locuzioni, pure utilizzate, quali le "cariche ricoperte presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia";

e) l'art. 107 Cost., laddove conferisce ai magistrati la garanzia dell'inamovibilità, non esclude la possibilità che, laddove si prescinda totalmente dalle posizioni e condizioni soggettive di singoli magistrati, per avere a riferimento soltanto elementi che ineriscano oggettivamente ed indistintamente a tutti i magistrati, al fine di garantire valori di rilievo certamente non inferiori a quello della inamovibilità del giudice, quali il buon andamento e l'efficienza dell'attività dell'organo giurisdizionale, la suddetta guarentigia di inamovibilità non soffre neppure di condizionamento, come nel caso in cui, anche senza il consenso degli interessati siano adottati per esigenze di servizio provvedimenti di modificazione della ripartizione dei magistrati fra i vari uffici dell'organo giudiziario composito al quale sono assegnati;

f) risultano confliggenti con l'art. 107 Cost. tutte quelle decisioni che incidono sulla posizione dei magistrati e che sono ispirate da elementi e/o criteri che non incontrino predeterminati percorsi applicativi. Pertanto, la decisione che incide sullo status del singolo magistrato, in assenza di una previsione di legge, viola l'indipendenza e l'autonomia del magistrato uti singulus e vanifica quelle guarentigie che ordinariamente circondano il diritto del magistrato alla permanenza nella sede di servizio e che sono connesse ai particolari compiti dei magistrati e alla necessità di assicurare l'autonomia e l'imparzialità di una funzione di vitale importanza per l'esistenza e l'attuazione di uno Stato di diritto;

g) dall'art. 11 comma 7, l. 4 marzo 2009 n. 15, riguardato nella sua formulazione letterale e nella costruzione sintattica, risulta che il provvedimento presidenziale deve essere necessariamente preceduto dal parere dell'organo consiliare e ciò non solo per l'autorizzazione degli incarichi extra istituzionali ma anche per l'eventuale collocamento fuori ruolo del magistrato;
tanto si evince, sul piano dell'esegesi testuale della norma, dalla circostanza che l'inciso "sentito il Consiglio di presidenza" immediatamente segue il verbo "provvede" e, in tal modo, ne condivide l'intero oggetto;
mentre il successivo utilizzo della proposizione ellittica (siano essi) "con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo.."non intende sganciare la relativa determinazione presidenziale dalla necessità di acquisire il parere dell'organo consiliare, ma vale semplicemente ad evidenziare il carattere di mera eventualità di un siffatto collocamento, che può accompagnare o meno l'autorizzazione degli incarichi. Una diversa lettura della norma, orientata a ritenere la non necessità, nei casi di collocamento fuori ruolo del magistrato, dell'intervento ai fini consultivi del Consiglio di presidenza, apparirebbe in contrasto non solo con la ratio della disposizione medesima, quale emerge da una lettura sistematica della l. n. 15 del 2009, ma anche con l'intero corpus normativo riguardante l'attività e i compiti dell'organo consiliare oltre che con l'art. 105 cost. che affida all'Organo di autogoverno della magistratura le attribuzioni nelle materie concernenti lo status dei magistrati;

h) l'espressa e differenziata previsione della deliberazione dell'organo consiliare sul collocamento fuori ruolo dei magistrati rispetto a quella sul conferimento degli incarichi, non lasca dubbi sulla circostanza che le due fattispecie seppur collegate in concreto trovano la prima il proprio presupposto nella seconda sono però giuridicamente e funzionalmente distinte, richiedendo valutazioni diverse ed autonome, entrambe riferibili anche alle competenze dell'Organo di autogoverno, ma pur tuttavia espressive di attribuzioni diverse del consiglio, non riconducibili l'una all'altra (nel caso di specie, la decisione del collocamento fuori ruolo del magistrato contabile è avvenuta ad opera del solo Presidente, avendo l'organo consiliare espresso il parere favorevole soltanto all'assunzione dell'incarico di Segretario Generale del C.n.e.l., senza pronunciarsi anche sul diverso e connesso profilo del collocamento fuori ruolo del magistrato stesso).

Avverso tale sentenza ha proposto appello la Corte dei Conti in persona del Presidente pro tempore, deducendo e ribadendo la correttezza dell’operato amministrativo.

Si è costituito il dottor M chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.

Con memoria per l’udienza del 26 febbraio 2013 l’appellante amministrazione ha dedotto come, a seguito della entrata in vigore della legge n.190 del 2012, che prevede il fuori ruolo obbligatorio per tutte le posizioni apicali o semiapicali, con una tolleranza di centottanta giorni (art. 1, comma 66 della legge 190 del 2012), debba ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente originario, il quale in ogni caso, a questo punto, è sottoposto al collocamento obbligatorio fuori ruolo, a prescindere da altri richiami legislativi.

Con memoria di replica per l’udienza del 26 febbraio 2013 l’appellato M ha fatto presente come la sopravvenuta normativa possa valere solo per il futuro e comunque non potrebbe ritenersi venuto meno l’interesse a mantenere un giudizio di invalidità del provvedimento del Presidente della Corte dei Conti annullato in primo grado.

L’appellato, con deposito del 16 maggio 2013, ha prodotto atto del Presidente della Corte dei Conti del 15 maggio 2013 con cui, vista l’istanza del 25 marzo 2013 del consigliere M con dichiarazione di disponibilità a proseguire senza soluzione di continuità nello svolgimento dell’incarico extragiudiziario di segretario generale del CNEL con collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 66 ultima parte della legge 6 novembre 2012, n.190, sentito il Consiglio di Presidenza, lo autorizza a proseguire nel suddetto incarico con collocamento fuori ruolo a decorrere dal 2 maggio 2013, ai sensi della citata disposizione di legge.

Con memoria datata 30 ottobre 2013, in vista della udienza del 3 dicembre 2013, l’appellato ha evidenziato come il collocamento fuori ruolo operi solo dal 2 maggio 2013 e quindi non incide in alcun modo sullo status del magistrato contabile per il periodo antecedente tale data, con l’effetto che l’incarico di Segretario Generale del CNEL è stato svolto, sino a tale data, senza collocamento fuori ruolo;
chiede pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, trattandosi di provvedimento in sostanza satisfattivo delle sue pretese originarie.

Alla udienza del 3 dicembre 2013 l’Avvocatura dello Stato fa presente la sopravvenienza del difetto di interesse all’appello e quindi chiede dichiararsi la improcedibilità dell’appello, con compensazione delle spese di giudizio.

Alla udienza pubblica del 3 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello va dichiarato improcedibile, come chiesto dall’appellante amministrazione.

Il Presidente della Corte dei Conti con atto del 15 maggio 2013 con cui, vista l’istanza del 25 marzo 2013 del consigliere M con dichiarazione di disponibilità a proseguire senza soluzione di continuità nello svolgimento dell’incarico extragiudiziario di segretario generale del CNEL con collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 66 ultima parte della legge 6 novembre 2012, n.190, sentito il Consiglio di Presidenza, lo ha autorizzato a proseguire nel suddetto incarico con collocamento fuori ruolo a decorrere dal 2 maggio 2013, ai sensi della citata disposizione di legge.

Il collocamento fuori ruolo opera quindi, su espressa istanza dell’appellato e con soluzione condivisa sia dal Consiglio di Presidenza che dal Presidente della Corte - solo dal 2 maggio 2013 e quindi non incide in alcun modo sullo status del magistrato contabile per il periodo antecedente tale data, con l’effetto che l’incarico di Segretario Generale del CNEL è stato svolto, sino a tale data, senza collocamento fuori ruolo.

L’appellante amministrazione, difesa dall’Avvocatura dello Stato, ha chiesto di prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse all’appello, con dichiarazione di improcedibilità dello stesso, con compensazione delle spese di giudizio del presente grado.

Il Collegio, pertanto, non può che dichiarare la improcedibilità dell’appello, per sopravvenuto difetto di interesse dell’appellante, ravvisando la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi