Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-10, n. 202400355

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-10, n. 202400355
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400355
Data del deposito : 10 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2024

N. 00355/2024REG.PROV.COLL.

N. 01456/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2023, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



contro

ENI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati G L P e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Associazione Europea Consumatori Indipendenti, Associazione Primo Consumo, Associazione Codici Onlus-Centro per i Diritti del Cittadino, Associazione Konsumer Italia, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15319/2022, resa tra le parti, oggetto di impugnazione anche con ricorso incidentale proposto da ENI S.p.A. depositato il 17 marzo 2023;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ENI S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2023 il Cons. M P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con atto del 1 luglio 2015, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM o appellante) avviava a carico di ENI S.p.A. un’istruttoria ai sensi dell’art 27, comma 3, del D. Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo, di seguito Codice) tesa all’accertamento di condotte commerciali scorrette in tema di fatturazione dei consumi di energia elettrica e gas naturale.

A conclusione dell’istruttoria, svolta in contraddittorio e previa acquisizione del parere dell’Autorità per l’Energia Elettrica (AEEGSI, oggi ARERA) reso ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis del Codice, AGCM, con provvedimento n. 26018 dell’11 maggio 2016, notificato il 13 giugno successivo, sanzionava la Società per due tipologie di pratiche commerciali scorrette sintetizzabili:

- per quanto riguarda la sub 1: nell’inadeguata gestione delle istanze presentate dagli utenti riguardanti la fatturazione di consumi di energia elettrica e gas, e precisamente, per violazione del diritto dell’utente a ricevere adeguata assistenza da parte del professionista a seguito di istanze e comunicazioni concernenti anomalie nella fatturazione precedentemente al pagamento, nonché, nell’avvio e prosecuzione delle pratiche di riscossione nelle more della trattazione di dette istanze;

- per quanto riguarda la s ub 2: per violazione del diritto alla pronta e agevole restituzione degli importi indebitamente versati avendo il professionista frapposto ostacoli alla restituzione dei crediti maturati dagli utenti.

L’importo della sanzione veniva definito in € 3.050.000,00 in relazione alla Pratica bub 1 e di € 550.000,00 relativamente alla Pratica sub 2.

ENI, con ricorso iscritto al n. 10091/2016, impugnava la suddetta sanzione dinanzi al T per il Lazio deducendone l’illegittimità sotto svariati profili.

Il T, con sentenza n. 15319 del 18 novembre 2022, accoglieva parzialmente le doglianze di parte ricorrente annullando la sanzione riferita alle condotte oggetto della Pratica sub 2 e riducendo quella riferita alla Pratica sub 1 ex art. 134 c.p.a. a € 1.000.000,00 « pari a duecento volte il minimo edittale ed allo 0,025% dell’utile ».

In particolare, il T respingeva i motivi primo, secondo, terzo e sesto riconoscendo la competenza di AGCM a sanzionare condotte integranti pratiche commerciali scorrette anche quando poste in essere in ambiti astrattamente riconducili all’ambito di regolazione di altra Autorità; ritenendo sufficientemente tipizzata la violazione contestata; valutando come correttamente assunto il parere infraprocedimentale espresso da AEESGI e, infine, riconoscendo la legittimità del « rigetto degli impegni » proposti dal professionista per ovviare alle criticità rilevate.

Accoglieva, invece, parzialmente i motivi quarto, quinto e settimo con i quali veniva dedotta, in estrema sintesi, l’insussistenza delle contestate pratiche scorrette stante la conformità delle condotte oggetto di contestazione agli standard di diligenza richiesti dal Regolatore (motivi quarto e quinto), nonché, l’eccessività dell’importo della sanzione (settimo motivo).

La sentenza veniva impugnata dall’AGCM con appello depositato il 16 febbraio 2023 deducendo, con un unico capo d’impugnazione « Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e dell’art. 27 del Codice del Consumo. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2005/29/CE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo. Difetto di motivazione per travisamento dei fatti, contraddittorietà e irragionevolezza in relazione alla ritenuta parziale insussistenza della illiceità delle pratiche oggetto di accertamento ».

ENI si costituiva in giudizio il 17 marzo 2023 impugnando incidentalmente la sentenza di primo grado deducendo:

I. « Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 117 Cost.; Violazione degli artt. 1, 3 e 9 della legge n. 689 del 1981; Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 20, 24, 25 e 27 del codice del consumo. Violazione e falsa applicazione delle direttive nn. 2005/29/CE, 2011/83/UE e 2000/60/CE. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione. Violazione del principio di determinatezza delle contestazioni. Violazione art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Violazione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa »;

II. « Error in iudicando et in procedendo. Sulla illegittimità dell’accertamento relativo alla pratica 1). Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 25 e 27 del Codice del Consumo. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, difetto di motivazione. Violazione del protocollo d’intesa stipulato con il Regolatore. Eccesso di potere giurisdizionale »;

III. « Error in iudicando. Sull’insussistenza delle PCS 1: violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 689 del 1981. Violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 117 Cost; 18, 20, 24, 25, 27 del Codice del Consumo. Eccesso di potere per· errore di fatto e irragionevolezza. Incompetenza »;

IV. « Error in iudicando. Sulla contestazione di pratiche diverse da quelle oggetto del procedimento e sulla non corrispondenza tra atto di contestazione r dell'illecito e atto finale. Violazione: degli artt. 1 e 3 della legge n. 689 del 1981; 3, 23, 24, 97, 111e117 Cost; 19, 20, 24, 25 e 27 del Codice del Consumo della direttiva n. 2005/29/CE. Violazione art. 6 CEDU. Violazione del Regolamento di procedura. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza manifesta »;

V. « Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 24, 25 e 27 del Codice del Consumo. Violazione dell’art. 111. n. 689 /1981. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e sviamento. Violazione art. 3 L. n. 241/1990. Difetto di motivazione ».

AGCM. confutava le censure formulate con l’appello incidentale con memoria del 4 dicembre 2023.

ENI depositava memoria il 5 dicembre 2023, replicando alle difese da ultimo depositate da AGCM con memoria del 9 dicembre successivo.

All’esito della pubblica udienza del 21 dicembre 2021 la causa veniva decisa.

AGCM censura la sentenza impugnata deducendo che la decisione si fonderebbe sull’avversato principio per il quale la disciplina codicistica troverebbe un limite nei poteri conferiti all’Autorità di regolazione del settore con conseguente residualità degli ambiti dei propri poteri di intervento di intervento.

Tale approccio, a parere di AGCM, sconterebbe un’interpretazione eccessivamente estensiva dell’art. 4 del Protocollo d’Intesa siglato con AEEGSI il 23 ottobre 2014, nonché, la mancata comprensione della natura della contestazione che non riguarderebbe una negligenza professionale ma l’attuazione di una pratica aggressiva che si sarebbe sostanziata in un indebito condizionamento della libertà di scelta dei consumatori che sarebbero stati indotti a pagare gli importi fatturati a prescindere da una compiuta verifica circa la loro effettiva correttezza, onde evitare di incorrere nel rischio di distacco della fornitura.

Sostiene ulteriormente che l’autovincolo derivante dal richiamato art. 4, laddove prevede che «il rispetto della regolazione vigente da parte del professionista esclude, limitatamente a tale profilo, la configurabilità di una condotta contraria alla diligenza professionale », non escluderebbe di per sé la configurabilità di pratiche commerciali aggressive in presenza di condotte ulteriori non espressamente disciplinate da AEESGI, stante il rapporto di

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