Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-05-28, n. 202003369

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-05-28, n. 202003369
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003369
Data del deposito : 28 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2020

N. 03369/2020REG.PROV.COLL.

N. 04029/2016 REG.RIC.

N. 04274/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti
A) – NRG 4029/2016, proposto dall’Autorità per l'energia elettrica e il gas - AEEG (ora, ARERA), in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

contro

la Enel Distribuzione s.p.a. (ora, E-distribuzione s.p.a.), corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti G G, R Izzo, Manuela Muscardini, Carmina Toscano e Marco Salina, con domicilio eletto in Roma, lungotevere Marzio n. 3 e

nei confronti

della DSG Solarpark Veglie 3 s.a.s. della DSG Amministrazione Italia s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Pera, con domicilio eletto in Roma, p.zza di Sant'Anastasia n. 7 (Studio Rodl &
Partner);



sul ricorso NRG 4274/2016, proposto da proposto dalla DSG Solarpark Veglie 3 s.a.s. della DSG Amministrazione Italia s.r.l., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

contro

la Enel Distribuzione s.p.a., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata e

nei confronti

dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas - AEEG, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata per legge,

per la riforma

della sentenza del TAR Lombardia, sez. II, n. 357/2016, resa tra le parti e concernente il calcolo del corrispettivo di cessione d’un impianto FER, per la connessione alla rete di distribuzione elettrica;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 29 novembre 2018 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Greco, Toscano e Pera e l'Avvocato dello Stato Fabio Tortora;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. – Con istanza del 10 luglio 2008, la GFCD s.r.l. (ora, DSG Solarpark Veglie 3 s.a.s. della DSG Amministrazione Italia s.r.l.) chiese alla Enel Distribuzione s.p.a. la connessione alla rete elettrica per l’impianto FER fotovoltaico di potenza nominale pari a kVA933,10 (impianto GOAL15025), da allocare nel territorio comunale di Veglie (LE).

Con nota del successivo 24 settembre, la Enel Distribuzione s.p.a. trasmise all’impresa produttrice la soluzione tecnica minima generale - STMG, recante i criteri d’allacciamento per l’impianto de quo , denominato Veglie 3, ai fini del suo collegamento con la rete elettrica di distribuzione. In quel documento —in allegato al quale v’era la planimetria dell’area di riferimento, con l’indicazione sia dell’« area ubicazione impianto » che della Linea MT NOVOLI-SA2 —, l’Enel Distribuzione s.p.a. stabilì tra l’altro che la cabina di consegna, punto di confine tra l’impianto stesso e l’impianto di rete per la connessione (di competenza del gestore della rete), fosse allocata in un punto sì a scelta del produttore, ma comunque a ridosso o quanto più vicino alla linea di distribuzione. L’ENEL fece presente pure, in base alla situazione di contesto territoriale dell’area d’impianto, qual fosse l’ iter autorizzativo da svolgere presso le Autorità competenti. Tanto allo scopo di limitare l’estensione dell’ “impianto di rete per la connessione” e così anche i costi a carico del sistema elettrico e quindi della collettività, visto che tali esborsi concorrono alla determinazione della tariffa per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica.

Con missiva del 3 novembre 2008, la GFDC s.r.l. comunicò al gestore di rete la sua incondizionata adesione alla proposta di STMG, di cui aveva già preso visione, chiedendo anche di svolgere in proprio l’ iter autorizzativo. Non consta che la GFDC s.r.l. abbia mai chiesto, com’era in sua facoltà ai sensi dell’art. 4.5) della delibera AEEG n. 210/2005/eel, che l’impianto Veglie 3 fosse compreso nell’impianto di rete per la connessione e così subentrare al Gestore, che avrebbe allora formulato una nuova proposta di STMG.

2. – Tuttavia, detta Società, nel presentare alle Autorità competenti al rilascio dei predetti titoli, a quanto pare introdusse negli elaborati progettuali una modifica della soluzione di connessione posta dalla STMG, che pure aveva accettato.

In particolare, essa propose: a) l’ubicazione della cabina di consegna subito a ridosso dell’impianto di produzione, invece che nelle immediate vicinanze della linea di distribuzione;
b) la realizzazione dell’impianto di rete con la linea in cavo interrato, anziché aereo (la linea in conduttore aereo è la soluzione al minimo tecnico in caso di lunghe percorrenze). Tal nuova soluzione, distonica rispetto alla STMG ma frequente nell’uso degli operatori nel territorio leccese, trasformò così l’impianto di utenza per la connessione in un impianto di rete di competenza del Gestore. E ciò allo scopo di sveltire i tempi di rilascio dei titoli autorizzativi e godere d’una miglior tariffa incentivante, eliminando l’onere del consenso dei proprietari finitimi grazie alla soluzione del cavo interrato nella pubblica strada e di fatto scaricando sul Gestore la manutenzione dell’impianto attoreo divenuto di rete, a fronte dei soli maggiori oneri di concessione, prontamente accettati da detta Società.

In realtà, tal vicenda non fu che una di tante situazioni analoghe che, in quel torno di tempo si erano verificate in Puglia, per l’aumento esponenziale delle richieste di connessione a media tensione. Nel 2009 si raggiunse la saturazione della rete di distribuzione, tanto da render necessaria, anche per impianti di dimensioni analoghe a quello di detta Società, soluzioni di connessione sempre più complesse, sì da coinvolgere i livelli di tensione superiori e pure la rete di trasmissione nazionale (RTN). Sicché in tal frangente i produttori (tra cui detta Società), per non perdere la prenotazione di potenza per effetto d’una nuova STMG e per ridurre i tempi di realizzazione della connessione, non chiesero quest’ultima, ma provvidero ad elaborare la modifica di quella già accettata, assumendone così i maggiori costi. La modifica avvenne direttamente nel progetto dell’impianto di rete per la connessione, da presentare al gestore per la validazione preliminare all’avvio dell’ iter autorizzativo, sostanziandosi perlopiù, come nel caso in esame, sia nello spostamento della cabina di consegna in prossimità dell’impianto di produzione (con conseguente trasformazione dell’impianto di utenza di competenza del produttore in impianto di rete di competenza del gestore), sia nella realizzazione interrata dell’impianto di rete nella viabilità pubblica.

È solo da rammentare che, in base agli artt. 12 e 13 della delibera AEEG n. 281/2005, una volta realizzato e positivamente collaudato, l’impianto di produzione FER viene ceduto al gestore di rete ed entra a far parte di essa ed il Gestore stesso è tenuto a corrispondere al produttore il corrispettivo definito dall’Autorità.

3. – A seguito del rilascio dei predetti titoli per l’impianto Veglie 3, l’

ENEL

Distribuzione s.p.a. comunicò a detta Società la soluzione tecnica di dettaglio (STMD) ed esso fu realizzato in base alle modifiche come sopra apportate alla STMG, con l’espressa dichiarazione attorea dell’accettazione dei relativi oneri.

Accadde che, dovendo esser formalizzata la cessione dell’impianto Veglie 3, la DSG Solarpark Veglie 3 s.a.s. chiese all’Enel Distribuzione s.p.a. il ripianamento integrale dei costi sostenuti per la costruzione di esso, quantificati in € 369.865,19. Tanto pur avendo in precedenza assunto l’impegno di «… accettazione a proprio carico dei maggiori e/o diversi oneri …», derivanti dalle variazioni da detta Società apportate alla STMG originaria. La Enel Distribuzione s.r.l., proprio in ragione di tal impegno assunto e presupposto dell’accettazione delle modifiche alla STMG, quantificò quanto dovuto a detta Società, qual corrispettivo di cessione, in € 11.750.

La DSG Solarpark Veglie 3 s.a.s. il 13 gennaio 2013 propose reclamo all’AEEGSI contro il gestore. Con delibera n. 312 del 13 luglio 2013, l’Autorità accolse tal reclamo, poiché: a) in base all’art. 13 della delibera AEEG n. 281/2005, il corrispettivo di connessione andava calcolato con riguardo agli effettivi costi di realizzazione dell’impianto di rete, come riportati nella STMD;
b) insufficienti si appalesarono i dati esposti nella STMG, riportando essi solo una descrizione sommaria delle opere di connessione e non consentendo il calcolo specifico del loro valore.

Avverso tal statuizione insorse allora la Enel Distribuzione s.p.a. innanzi al TAR Lombardia, con il ricorso NRG 2782/203, deducendo: I) – l’omesso accoglimento dell’eccezione d’irricevibilità del reclamo di detta Società, non avendo essa trasmesso gli allegati insieme a quest’ultimo, vizio non sanabile con un invio successivo;
II) – l’illegittima quantificazione del corrispettivo dovuto a detta Società, in quanto la STMG aveva già tutti i requisiti di soluzione tecnica per la connessione, detta Società adoperò la dianzi indicata prassi solo per sveltire le procedure amministrative, la modifica alla STMG fu accettata solo a fronte dell’impegno di essa a costruire l’impianto a sue cure e spese e il valore dell’impianto andava distinto dal corrispettivo per l’acquisto;
III) – l’erroneità dell’assunto per cui la STMG non consentisse di distinguere tra impianto di connessione ed impianto d’utenza, essendo detta Società ben consapevole delle variazioni apportate da essa alla STMG. A seguito del rigetto dell’invocato riesame da parte dell’Autorità (delibera n. 565 del 12 dicembre 2013), la stessa ricorrente propose l’atto per motivi aggiunti depositato il 19 aprile 2014, articolando altri tre gruppi di censure.

L’adito TAR, con sentenza n. 357 del 19 febbraio 2017 e con assorbimento d’ogni altra doglianza, accolse la pretesa così azionata, ma limitatamente al solo 2° motivo del gravame introduttivo, posto che: A) stante la natura della STMG qual soluzione “al minimo tecnico” proposta dal gestore di rete e recante l’indicazione delle modalità tecniche idonee per l’allaccio dell’impianto produttivo alla rete di distribuzione minimizzandone i costi di realizzazione (e, quindi, del sistema elettrico), detto Gestore ha un diretto interesse ad indicare opzioni tecniche per far realizzare un impianto il meno oneroso possibile nei propri riguardi;
B) – sussiste l’interesse del Gestore anche a dettare STM per impianti produttivi con cabina di consegna collocata in posizione il più possibile prossima alla rete di distribuzione, mentre il produttore ha l’interesse opposto, per diminuire i propri costi di gestione e manutenzione (specie le perdite per il proprio tratto d’allaccio alla rete) ed ottenere al più presto le incentivazioni);
C) – la STMG, accettata dalla Solarpark senza riserve o dubbi di genericità o di inidoneità tecnica, pose con buona chiarezza il criterio per la collocazione della cabina di consegna (comunque determinabile secondo buona fede in un’area prossima alla linea di distribuzione, questa sì esattamente indicata) e la modalità tecnica di connessione (con cavo interrato);
D) – l’erronea contestazione dell’Autorità sulla pretesa irrazionale scelta di STMG per l’impianto Solarpark e per quello d’altra impresa sita in fondo attiguo —all’inizio ciascuno con la sua cabina di connessione, poi corretta con un elettrodotto comune—, le indicazioni della STMG essendo di massima e ad personam , senza tener conto di quelle verso terze imprese, le cui istanze potrebbero non andare a buon fine;
E) – l’erroneità anche dell’osservazione sulla genericità della STMG a fronte del miglior livello di dettaglio della STMD —tanto da poter esser assunta qual criterio di calcolo per il costo di tal impianto—, non avendo l’Autorità tenuto in debito conto la circostanza che Solarpark redasse in modo consapevole la variante alla STMG accollandosene espressamente i maggiori costi ed oneri e la ricorrente la validò confidando nella serietà dell’impegno assunto così da detta Società (che non volle seguire altra, pur possibile, alternativa;
F) – quand’anche la ricorrente avesse voluto assumere in proprio la realizzazione di una parte dell’impianto previsto nella STMG quale impianto di utenza per la connessione, non per forza avrebbe previsto la soluzione del lungo cavo interrato, potendo optare per altre;
G) – l’erronea sottovalutazione, da parte dell’Autorità, dell’accordo (sottoscritto non con un modulo generico, bensì a seguito di missiva di detta Società) tra questa e la ricorrente circa tal variante, a fronte della semplificazione procedimentale e della convenienza d’un impianto di connessione più vicino a quello di produzione e della circostanza che la STMD fu rilasciata proprio grazie all’assunzione dei costi d’impianto.

4. – Appellò anzitutto l’Autorità, col ricorso NRG 4029/2016 in epigrafe, deducendo l’erroneità di tal sentenza da cui discendono due opposte conclusioni: A) o l’accordo concluso ebbe ad oggetto i soli costi per la variante alla STMG originaria e con oneri a carico esclusivo del produttore) e allora Enel Distribuzione s.p.a. non acquisì l’impianto de quo alla propria rete;
B) oppure la cessione è avvenuta e, allora, il corrispettivo offerto dall’Enel fu lesivo del valore venale dell’impianto;
C) – in entrambi i casi la corretta determinazione di tal corrispettivo fu quella stabilita, ai sensi dell’art. 13, co. 13.5) del regolamento, dal provvedimento impugnato al TAR, in caso contrario giungendosi ad un esproprio dell’impianto senza indennità o a prezzo irrisorio e sussistendo l’obbligo (art. 13, co. 13.5) del Gestore di remunerare il produttore che s’avvalse della facoltà di realizzare il suo impianto autonomamente, col corrispettivo basato sui c.d. costi “ standard ” al netto dei costi di corrispettivo della connessione amministrato (art. 13, co. 13.4).

Appellò pure la Solarpark Veglie 3 s.a.s., col ricorso NRG 4274/2016 in epigrafe, deducendo a sua volta l’erroneità della sentenza gravata per:

I) – non aver colto che per un impianto di rete o i costi di realizzazione sono a carico (in tutto o in parte) del produttore col corrispettivo per la connessione (pari ai costi di realizzazione dell’impianto al netto degli eventuali interventi in proprio realizzati dal richiedente), oppure l’impianto è messo a disposizione del gestore a titolo gratuito, a differenza dei costi per quello di connessione, a seconda che esso sia realizzato dal gestore (nel qual caso il corrispettivo di connessione è pari al valore dell’impianto di rete ridotto del valore del parametro-soglia di cui alla tab. 2 della delibera n. 281) o dal produttore (nel qual caso gli è riconosciuto un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo dell’impianto di rete ed il corrispettivo per la connessione come sopra determinato), sicché non è vero né che il costo dell’impianto di rete sia a carico del Gestore, né che sia legittimo valutare la conformità delle STM per la connessione col criterio che l’impianto debba esser il più possibile ridotto per minimizzare i costi a carico del Gestore e tal discorso non cambia affatto sol perché, per gli impianti FER, detti costi gravino solo in parte sui produttori, essendo tal riduzione frutto delle agevolazioni a favore di tal tipo di impianti, mentre i Gestori possono sempre adottare soluzioni non minime, anzi eccessive rispetto alle reali esigenze produttive e, comunque, irrazionali e generiche (prassi, queste, censurate dalla Autorità con la delibera n. 128 del 16 settembre 2008) tant’è che fu poi modificata la materia delle STM (per riaffermare il principio della delibera n. 281 per cui dette STM debbono garantire uno sviluppo razionale ed efficiente della rete elettrica);

II) – non aver considerato come la STMG, a causa della sua imprecisa o nulla indicazione del punto di connessione (la locuzione « nelle immediate vicinanze della linea di distribuzione » non è criterio conforme alla delibera n. 281), non desse all’appellante la possibilità di determinare l’estensione del suo impianto, onde essa interpretò la STMG nel senso più conforme a detta delibera, collocando il punto di connessione in prossimità dell’impianto di produzione, sì da consentire una soluzione di connessione razionale e congiunta a quella dell’impianto attiguo e senza sprechi d’energia prodotta lungo il tragitto di connessione alla rete, donde la legittimità della misura adottata dall’Autorità nei riguardi del gestore;

III) – l’irrilevanza della dichiarazione attorea d’assumere i maggiori oneri del nuovo progetto per dimostrare la presenza d’una vera e propria variante alla STMG o l’esistenza d’un accordo specifico su tal accollo tra le parti sulla costruzione dell’impianto di rete e nemmeno l’esistenza di un’istanza in tal senso o della difformità tra detta STMG e la STMD;

IV) – l’impossibilità d’emendare i vizi della generica STMG mediante la pretesa accettazione senza condizione della nuova soluzione tecnica, né d’apportare mere modifiche alla STMG (la delibera n. 281 al più prevedendo la richiesta d’una nuova STMG con le conseguenze del caso), né d’esercitare la facoltà ex art.

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