Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-09-12, n. 201704303

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-09-12, n. 201704303
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201704303
Data del deposito : 12 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2017

N. 04303/2017REG.PROV.COLL.

N. 06264/2016 REG.RIC.

N. 06688/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto numero di registro generale 6264 del 2016, proposto da:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

C U P A e C J, non costituiti in giudizio;



sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6688 del 2016, proposto da:
U P A C, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vannicelli e Maria Antonietta Lancellotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, n. 9;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Cooperativa Edilizia Comi in l.c.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Mazzanti e Sergio Mirra, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Mirra in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9;

entrambi per la riforma

della sentenza T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. III, n. 01182/2016, resa tra le parti, concernente la revoca dell’assegnazione di alloggio sociale.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Cooperativa Edilizia Comi in LCA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2017 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Angelo Venturini Francesco Vannicelli, Sergio Mirra e l’Avvocato dello Stato Angelo Venturini;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

1, Con nota 18 giugno 2014 n. 10.004 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha revocato l’assegnazione dell’alloggio sociale sito in Roma, largo Luigi Tenco n . 13, sc. C., int. 4, in favore della signora E B, subentrante nella posizione del sig. E C, coniuge prenotatario, successivamente deceduto, disposto dalla cooperativa “CO.Mi” con verbale di consegna in data 12 ottobre 1997 e con effetto giuridico dal 22 agosto 1984: ciò per carenza dei requisiti soggettivi in quanto l’assegnataria non era non appartenente alle forze armate e forze di polizia (come previsto ai sensi della legge n. 408 del 2 febbraio 1949, del decreto legge n. 492 del 16 ottobre 1975 e dell’articolo 9 della legge 136 del 30 aprile 1999) e per l’impossibilità di subentrare per successione al socio prenotatario ex art. 114 del regio decreto 1165/1938.

2. Con nota 18 giugno 2014 n. 10.007 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha revocato anche l’assegnazione dell’alloggio sociale, sito in Roma, largo Luigi Tenco, n. 13, sc. B, int. 3, in favore del sig. U P A C disposto dalla cooperativa “CO.Mi” con verbale di consegna in data 28 gennaio 1985: ciò per carenza dei requisiti soggettivi, in quanto non appartenente alle forze armate e forze di polizia (ai sensi della legge n. 408 del 2 febbraio 1949, del decreto legge n. 492 del 16 ottobre 1975 e dell’articolo 9 della legge 136 del 30 aprile 1999).

3. Tali provvedimenti sono stati impugnati innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio dallo stesso U P A C e dalla signora J C, quale erede della signora E B, i quali ne hanno dedotto l’illegittimità sotto svariati profili.

4. L’adito tribunale, sez. III, con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza del Ministero delle infrastrutture e dei traposti e della Cooperativa Edilizia CO.Mi. in l.c.a., ha accolto il ricorso quanto alla revoca dell’assegnazione dell’alloggio sito alla scala C, n. 4, annullandola, mentre lo ha respinto quanto alla revoca dell’alloggio di cui alla scala B, int. 3.

Il predetto tribunale ha in sintesi rilevato che:

- la signora E B aveva titolo a subentrare nell’alloggio di edilizia sociale, quale erede del socio originario prenotatario, sig. E C;

- lo stato giuridico - di cooperativa edilizia a proprietà indivisa - della Cooperativa COMI non poteva assumere alcun rilievo per impedire il suddetto subentro, in quanto la mancata assegnazione dell’alloggio al socio prenotatario E C era dipesa da fatti indipendenti dalla volontà di quest’ultimo e della consorte;

- dalla documentazione versata in atti si evinceva infatti che la prenotazione dell’alloggio era avvenuta in data 19 dicembre 1978, allorquando il signor E C era in possesso dei requisiti soggettivi necessari per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia sociale, e che l’immobile prenotato era stato occupato solo in data 2 agosto 1983, a seguito delle ripetute sollecitazioni del medesimo socio prenotatario, senza, tuttavia, che si procedesse ad una formale assegnazione;

- l’assegnazione dell’alloggio situato al secondo piano, scala C, int. 4, alla signora E B era poi avvenuto in data 12 dicembre 1997, ma con effetto giuridico dal 22 agosto 1984, data successiva al decesso del sig. E C, ai sensi dell’art. 114 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, quale coniuge superstite del predetto sig. E C;

- la trasformazione della cooperativa edilizia in impresa a proprietà divisa nel 2010, ovvero in data successiva al subentro della consorte del sig. Campini, non poteva giustificare il diniego di assegnazione ai sensi dell’art. 114 del citato r.d. n. 1165 del 1938;

- quanto alla posizione del sig. C U P A, questi effettivamente non era appartenente alle forze armate e forze di polizia (come previsto dalla legge n. 408 del 2 febbraio 1949, dal decreto legge n. 492 del 16 ottobre 1975 e dall’articolo 9 della legge 136 del 30 aprile 1999): infatti se è vero che il predetto possedeva il requisito soggettivo alla data della iscrizione alla cooperativa (20.2.1980), essendo ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, lo stesso aveva perduto il requisito alla data dell’assegnazione dell’immobile della cooperativa (28.1.1985), allorquando era transitato nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno, con la qualifica di vice Consigliere.

5. La sentenza de qua è stata impugnata sia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto all’annullamento della revoca dell’assegnazione dell’alloggio di cui alla scala C, int. 4 (ricorso NRG. 6264/2016), sia dal sig. C U P A quanto al rigetto del ricorso avverso la revoca dell’assegnazione dell’alloggio di cui alla scala B, int. 3 (NRG. 6688/2016).

In quest’ultimo ricorso si è costituita in giudizio anche la Cooperativa Edilizia CO.Mi. in l.c.a., deducendo l’inammissibilità del l’appello notificato a mezzo pec.

6. All’udienza pubblica del 22 giugno 2017, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Preliminarmente gli appelli in epigrafe indicati devono essere riuniti, essendo rivolti avverso la medesima sentenza, ex art. 96, comma 1, c.p.a.

8. In relazione all’appello proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente la questione della legittimità della revoca dell’assegnazione in favore della signora E B dell’alloggio sito al II piano della scala C, int. 4, revoca annullata dalla sentenza impugnata, si osserva in punto di fatto quanto segue.

8.1. Com’è pacifico tra le parti, la sola prenotazione (e non già l’assegnazione o “attribuzione”) dell’alloggio era avvenuta in data 19 dicembre 1978, allorquando l’originario socio della Cooperativa, signor E C, era in possesso dei requisiti soggettivi necessari per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia sociale;
l’immobile tuttavia non solo è stato occupato in data 2 agosto 1983, solo a seguito delle ripetute sollecitazioni del medesimo socio prenotatario, per quanto all’occupazione (sostanzialmente di fatto, anche se consentita e autorizzata dalla stessa cooperativa) non ha fatto mai seguito il necessario formale provvedimento di assegnazione.

Quest’ultima è intervenuta in favore della signora E B, coniuge superstite del socio prenotatario, solo in data 12 dicembre 1997, con effetto giuridico dal 22 agosto 1984, successivamente al decesso di E C ed in contrasto con quanto disposto dall’art. 114 del r.d. n. 1165 del 1938.

8.2. Tale norma, vigente all’epoca della predetta assegnazione (la stessa è stata infatti abrogata dall’art. 39 undecies, comma 1, lett. b), del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla l. 23 dicembre 2006, n. 51) stabiliva che “Nelle cooperative per costruzione di case popolari ed economiche a proprietà indivisa ed inalienabile anche non fruenti di contributo erariale, al socio che muoia dopo l'attribuzione dell'alloggio si sostituisce, vita natural durante, il coniuge superstite contro il quale non sussista sentenza di separazione personale per sua colpa passata in giudicato. Uguale diritto è riservato ai figli minorenni del socio defunto fino al raggiungimento della maggiore età”.

Per espressa ed inequivoca previsione legislativa (del tutto coerente con la natura e la caratteristica delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), soltanto “dopo l'attribuzione dell'alloggio” il coniuge superstite (e/o i figli minorenni del socio defunto) potevano “sostituire” vita natural durante il coniuge superstite (quanto al coniuge superstite a condizione che non fosse intervenuta sentenza di separazione personale per sua colpa, restando giuridicamente ininfluente ed irrilevante la situazione del soggetto meramente prenotatario o, come nel caso di specie, del soggetto che la cui assegnazione non fosse stata espressamente formalizzata: infatti, secondo quanto disposto dall’art. 98, comma 1, del r.d. n. 1165 del 1938 solo la consegna perfezionata nel modo suddetto conferisce al socio tutti gli obblighi e i diritti di legge”.

8.3. E’ da aggiungere che con sentenza della sez. IV 31 maggio 1984, n. 406, il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) ha affermato che l'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'art. 23 d.P.R. 27 gennaio 1959, n. 2 non ha comportato l'automatica trasformazione delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che abbiano usufruito del contributo dello Stato in cooperative a proprietà individuale, ma ha soltanto attribuito agli organi deliberativi delle cooperative il diritto potestativo alla trasformazione a cooperativa a proprietà individuale, con la conseguenza che legittimamente l'Amministrazione, in applicazione dell'art. 114 del r.d. n. 1165 del 1938, dispone la decadenza dall'assegnazione di socio che, prima della trasformazione a proprietà individuale della cooperativa edilizia, non risulti rivestire la qualità di successibile ai sensi del predetto art. 114, ma soltanto quella di erede.

8.4. Ciò posto, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, l’impugnato provvedimento di revoca dell’alloggio di cui si discute non è inficiato dalle censure appuntate.

L’Amministrazione infatti nell’esercizio del proprio potere di autotutela ha correttamente verificato che la signora E B non aveva titolo a subentrare quale erede nella posizione del coniuge, sig. E C, giacché l’art. 114 dell’allora vigente r.d. n. 1165 del 1938 (posto a fondamento del provvedimento di assegnazione del 12 dicembre 1997) consentiva la sostituzione vita natural durante del coniuge superstite (e/o dei figli minorenni) nella posizione del socio solo se fosse intervenuta l’assegnazione formale dell’alloggio prima della morte del socio stesso, così consolidandosi la posizione di quest’ultimo mediante il definitivo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi (così trasformandosi la posizione di prenotatario in assegnatario, con relativi diritti e obblighi inerenti a tale posizione).

Il fatto che nel caso di specie ciò non sia stato possibile per fatto non ascrivibile alla volontà del socio prenotatario e del suo coniuge è questione apoditticamente ritenuta fondata dai primi giudici, ma priva di qualsiasi supporto probatorio, nemmeno a livello indiziario.

9. E’ invece infondato l’appello proposto dal sig. U P A C, quanto al capo della sentenza che ha ritenuto legittima la revoca dell’assegnazione dell’alloggio sito al II piano della scala B, int. 3.

E’ pacifico in punto di fatto che in data 20 febbraio 1980 il sig. U P A C è stato iscritto alla Coop. Ed. Co.Mi. con verbale del Consiglio di Amministrazione e che in data 16.6.1980 ha sottoscritto l’impegnativa di prenotazione dell'alloggio di cui si discute.

Tuttavia come emerge dall’attestato in data 11 maggio 2007 del Ministero dell'Interno il predetto dott. U C è stato immesso nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in data del 15.11.1982, così perdendo da quella stessa data la qualifica di appartenente alle forze armate o di polizia, che costituiva requisito soggettivo imprescindibile per ottenere l’assegnazione di un alloggio della cooperativa sociale, requisito che occorreva possedere sia al momento dell’iscrizione, che a quello della prenotazione e dell’assegnazione dell’alloggio.

Nel caso di specie al momento dell’assegnazione (avvenuta nel 1985) il predetto sig. Umberto Pio Antonio Campini era stato immesso nei ruoli dell'Amm.ne civile dell'interno dalla data del 15.11.1982, posizione evidentemente incompatibile con il mantenimento della qualifica di ufficiale dei carabinieri, e non possedeva quindi i requisiti soggettivi previsti ai sensi della legge 16 ottobre 1975, n. 492 e dell’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, nonché ai sensi di cui all’art. 95 T.U. 28 aprile 1938, n. 1165.

Non è per contro rilevante ai fini di causa la circostanza, su cui sostanzialmente è imperniata la strategia difensiva dell’appellante, il fatto che con decreto del 27 aprile 1984 gli sia stato conferito il titolo di tenente dell’Arma dei carabinieri (e che detto provvedimento sia stato registrato alla Corte dei Conti in data 15 giugno 1984, come risulta dallo stato di servizio dell'Esercito Italiano in atti, doc. 17 fascicolo di primo grado ricorrente), dal momento che ciò che rileva non è la carriera virtuale, quanto il fatto, incontestato che sin dal 1982, egli appartenesse ai ruoli civili dell’amministrazione dell’interno con la qualifica di vice consigliere, pacificamente incompatibile con qualifiche militari.

10. Conclusivamente alla luce delle predette argomentazioni deve essere accolto l’appello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre deve essere respinto quello proposto dal sig. C U P A;
per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate in considerazione della peculiarità della controversia.

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