Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-14, n. 202501230

TAR Venezia
Ordinanza cautelare
10 settembre 2021
CS
Improcedibile
Sentenza
14 febbraio 2025
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6 aprile 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-14, n. 202501230
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501230
Data del deposito : 14 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2025

N. 01230/2025REG.PROV.COLL.

N. 05406/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5406 del 2022, proposto da:
EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

IG Bassi, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00536/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di IG Bassi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e udita, per parte appellante, l’avvocato dello Stato Lorenza Vignato

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. EA ha appellato la sentenza n. 536/2022, con la quale il T.A.R. per il Veneto ha accolto il ricorso proposto dal sig. IG Bassi, annullando la cartella n. 30020180000011195/000 (ruolo n. 2018/000004), inerente il pagamento dei prelievi quote-latte per gli anni 1997/1998, 1999/2000 e 2000/2001, per una somma intimata complessiva pari ad euro 253.729,30.

2. Il Giudice di primo grado ha evidenziato come questo Consiglio avesse annullato: i ) con la sentenza n. 1330/2021 la comunicazione di prelievo relativa alle annate 1997/1998 e 1998/1999; iii ) con la sentenza n. 1557/2022 la comunicazione di prelievo relativa all’annata 2000/2001. Il T.A.R. ha, quindi, osservato che: i ) gli annullamenti degli atti presupposti alla cartella di pagamento avevano determinato la caducazione della cartella di pagamento; ii ) tale effetto doveva ritenersi esteso all’intera cartella “ in quanto fondata su di un unico ruolo di pagamento, la cui integrale illegittimità deriva dall’inesigibilità di una parte dei debiti iscritti a ruolo per effetto del sopravvenuto annullamento degli atti che li hanno originati ”.

3. L’EA ha interposto ricorso in appello evidenziando come fosse illegittima l’estensione dell’effetto di caducazione della cartella all’annata 1999 (da intendersi 1999-2000), dovendosi, in sostanza, scindere i vari rapporti e scomputare le sole somme relative ad atti impositivi annullati.

4. Si è costituito in giudizio il sig. Bassi deducendo l’infondatezza del ricorso in appello e riproponendo, comunque, i motivi rimasti assorbiti nella decisione di primo grado. In data 14.9.2022 parte appellata ha depositato la sentenza di questo Consiglio n. 6556/2022, con la quale è stato annullato l’atto impositivo per l’annata 1999/2000.

5. All’udienza del 6.2.2025 la difesa erariale ha dichiarato a verbale di non avere più interesse alla decisione del proprio appello e, quanto ai motivi riproposti da controparte, di insistere

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