Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2010-07-29, n. 201003619

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2010-07-29, n. 201003619
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201003619
Data del deposito : 29 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04287/2010 REG.RIC.

N. 03619/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 04287/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello nr. 4287 del 2010, proposto dalla SILEPA di L G &
C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. R L, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Costa Calabria in Roma, via Cartesio, 144/B,

contro

il COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. A P, con domicilio eletto presso l’avv. G P in Roma, via Ottaviano, 9,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA nr. 497/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO PROGETTO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO NELL'AMBITO DEL “PATTO TERRITORIALE DELLA LOCRIDE” - RIS. DANNI.


Visto l’art. 33, commi 3 e 4, della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, nr. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica e l’appello incidentale dallo stesso proposto;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dall’Amministrazione appellante incidentale;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 27 luglio 2010, il Consigliere Raffaele Greco e uditi per le parti gli avvocati R L e G P su delega di A P;


Ritenuto che l’istanza cautelare risulta assistita da evidente fumus, atteso:

- che il giudice di prime cure ha fatto erronea applicazione dell’art. 116 c.p.c., omettendo qualsiasi previa disposizione istruttoria e, soprattutto, stante il mancato deposito del provvedimento impugnato e della documentazione connessa, non tenendo conto del disposto di cui all’art. 21, comma 4, della legge nr. 1034 del 1971;

- che, alla luce della documentazione prodotta in appello dall’Amministrazione, la motivazione addotta a sostegno dell’impugnati diniego non appare prima facie né carente né irragionevole;

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