Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-01-28, n. 201600302

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-01-28, n. 201600302
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600302
Data del deposito : 28 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09736/2015 REG.RIC.

N. 00302/2016REG.PROV.COLL.

N. 09736/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9736 del 2015, proposto da:
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

E C, S V;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00322/2015, resa tra le parti, concernente ottemperanza del decreto della corte di appello di Trento n.495/2010 - corresponsione somme equa riparazione (legge pinto)


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. A M e uditi per la parte appellante l'avvocato dello Stato Greco;

Avvisate le parti circa la possibilità di definirla causa con sentenza semplificata ai sensi dell’art.60 c.p.a.


I sigg. ri Carollo Emilio e l’avv. Veronese Simone, il secondo nella qualità di difensore del primo adivano il TRGA di Trento per ottenere l’esecuzione del giudicato del decreto della Corte di Appello di appello n. 495/2010 recante condanna per il Ministero della Giustizia al pagamento di un’ equa riparazione per irragionevole durata del processo.

Parte ricorrente chiedeva altresì in tale sede la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una ulteriore somma per il ritardo nell’ottemperanza ai sensi dell’art.114 comma 4 lettera e) c.p.a.

L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n. 322/2015 accoglieva anche in questa parte il ricorso con l’ordine per l’Amministrazione di provvedere al pagamento della penalità di mora nella misura indicata in motivazione facendo decorrere il c.d. astreinte dalla data di notificazione del ricorso di ottemperanza.

Appella ora l’Amministrazione della Giustizia che deduce la violazione dell’at.114 comma 4 lettera e): erroneamente il Tar ha fatto decorrere la penalità di mora da un momento anteriore a uello previsto dalla suindicata norma, mentre avrebbe dovuto imporre il pagamento della penalità in questione soltanto per il periodo successivo al termine fissato nella sentenza di ottemperanza e unicamente nel caso di non rispetto di detto termine.

L’originaria parte ricorrente non si è costituita in giudizio.

Ciò precisato, l’appello è da considerarsi fondato, in linea con quanto in proposito già statuito da questa Sezione in analoghe controversie (cfr 22/5/2014 n.2653;
idem 16/6/2015 n. 2992).

L’art.114 comma 4 cpa prevede che … “ il giudice in caso di accoglimento del ricorso.. e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo e se non sussistono altre ragioni ostative , fissa su richiesta di parte la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione e/o inosservanza successiva ovvero ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo”.

Dal chiaro tenore di detta disposizione si rileva che il legislatore ha attribuito al giudice dell’ottemperanza uno strumento per indurre l’amministrazione ad eseguire tempestivamente l’ordine di pagamento dallo stesso formulato, di talchè tale strumento non è ovviamente utilizzabile per gli adempimenti pregressi, produttivi piuttosto di obbligazioni di natura risarcitoria.

L’appello va pertanto accolto e l’impugnata sentenza va riformata nel senso che la penalità di mora ( c.d. astreinte ) decorre dal giorno della comunicazione e/o notificazione dell’ordine di pagamento formulato dal giudice dell’ottemperanza.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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