Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-09-13, n. 201204853
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Testo completo
N. 04853/2012REG.PROV.COLL.
N. 04772/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4772 del 2003, proposto da:
SO FO, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Medugno e Antonino Papa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Panama 58;
contro
Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Michele Costa ed Enrico Bertorelle, con domicilio eletto lo studio del primo in Roma, via Bassano del Grappa, 24;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma della provincia di Bolzano 23 aprile 2002, n. 175, resa tra le parti, concernente diniego di corresponsione di indennità di istituto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 28 febbraio 2012 il consigliere Andrea Pannone e uditi per l’amministrazione appellata l’avvocato Graziani per delega dell'avvocato Costa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Risulta da quanto esposto negli atti processuali dall’odierno appellante signor FO SO che egli era direttore dell’Ufficio di polizia municipale di Bolzano e rivestiva la qualifica di dirigente inquadrato nel 1° livello ad esaurimento, con indennità per funzioni di dirigenza dello 0,2.
Con lettera 20 dicembre 1996 egli richiedeva al Comune la corresponsione dell’indennità di istituto per i vigili urbani nella misura del 18%, calcolata sul suo livello retributivo.
Con comunicazione del 15 febbraio 1997 il Comune rigettava la domanda segnalando che, ai sensi dell’art. 14, lett. F) dell’accordo di comparto dell’8 luglio 1994, nel caso di incarico dirigenziale, l’indennità di istituto era sostituita dalla relativa indennità di funzione.
Con successivo provvedimento del 9 settembre 1998, n. 4005 la Giunta comunale di Bolzano deliberava di non corrispondergli l’indennità di istituto così come previsto dall’accordo dell’8 luglio 1994.
Il SO ha impugnato in primo grado la predetta deliberazione