Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-10-05, n. 202308678
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Testo completo
Pubblicato il 05/10/2023
N. 08678/2023REG.PROV.COLL.
N. 08764/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8764 del 2021, proposto da:
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Interregionale Carabinieri Ogaden e Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, n.-OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti gli avvocati Giacinto Ceroli, in delega dell’avvocato G B, e Vittorio Cesaroni dell’Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Il maresciallo maggiore dei Carabinieri -OMISSIS-in servizio presso il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Pescara in data 22 aprile 2019 veniva denunciato all’Autorità giudiziaria ordinaria di Pescara e all’Autorità giudiziaria militare di Roma per omessa custodia delle armi, avendo dimenticato l’arma in dotazione riposta all’interno di un marsupio presso un’abitazione privata ove si era recato per eseguire un sopralluogo per furto.
L’Amministrazione e per essa il Comando Provinciale in data 20 maggio 2019, accertato che l’Autorità giudiziaria militare non aveva iscritto l’informativa di reato, proponeva il vaglio della posizione disciplinare dell’Ispettore nell’ambito delle competenze del Comandante di Corpo.
Il Comandante della Legione Abruzzo e Molise in data 23 ottobre 2019, acquisito il nulla osta (rilasciato in data 24 settembre 2019) da parte dell’Autorità giudiziaria ordinaria alla ostensibilità degli atti giudiziari ai fini disciplinari, chiedeva al Comando Interregionale l’assenso a procedere al vaglio della posizione disciplinare del militare l’Ispettore, assenso concesso il 30 ottobre 2019.
All’esito del procedimento disciplinare, ritualmente avviato in data 7 novembre 2019, al militare veniva irrogata in data 22 gennaio 2020 la sanzione di giorni tre di consegna di rigore, avverso la quale l’interessato in data 18 febbraio 2020 proponeva ricorso gerarchico, respinto in data 16 marzo 2020.
Va aggiunto per completezza espositiva che la Procura Militare presso il Tribunale Militare di Roma iscriveva l’informativa di reato sopra accennata nel registro degli atti non costituenti notizie di reato, disponendone l’archiviazione e in data 7 luglio 2020 il GIP del Tribunale di Pescara dichiarava non doversi procedere nei confronti del militare, in quanto il reato era estinto per intervenuta oblazione.
2. - Avverso la determinazione di rigetto del ricorso gerarchico e la presupposta sanzione disciplinare irrogata il militare proponeva ricorso (r.g. n. -OMISSIS-) dinanzi al T.A.R. Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, lamentava che:
- in violazione degli artt. 1397 e 1398 del codice sull’ordinamento militare, la contestazione dell’addebito non era avvenuta senza ritardo dalla conoscenza dei fatti da parte dell’Amministrazione e che il procedimento disciplinare aveva avuto una durata eccessiva;
- in violazione dell’art. 1393 del codice sull’ordinamento militare, l’Amministrazione aveva inutilmente atteso la conclusione del procedimento penale presso l’Autorità