Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-10-12, n. 202006038

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-10-12, n. 202006038
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202006038
Data del deposito : 12 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2020

N. 06038/2020REG.PROV.COLL.

N. 06141/2019 REG.RIC.

N. 06145/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6141 del 2019, proposto da
Azienda Sanitaria Locale di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati R A e M D, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio M D in Roma, via Antonio Mordini 14;

contro

F A, E B, M S C, Esilia Assunta C, Esilia Cozzolino, F D M, A R G, M A V, R F, rappresentati e difesi dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, 281;

nei confronti

Vanda Baluganti e Mariangela Forte non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 6145 del 2019, proposto da
Azienda Sanitaria Locale di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata e difesa;

contro

R C, F C, I I, G N, D P, S R, R T, S T e M A P, rappresentati e difesi dall'Avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio F F in Roma, via degli Scipioni, 281;
Maria Antonietta Putzu non costituita in giudizio;

nei confronti

A G, rappresentato e difeso dall'Avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio F F in Roma, via degli Scipioni, 281;
Vanda Baluganti e Mariangela Forte non costituiti in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 6141 del 2019:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio Sezione Staccata di Latina (sezione Prima) n. 397/2019, resa tra le parti, con la quale era accolto il ricorso per l’annullamento:

- della deliberazione del Direttore Generale della ASL Latina prot. n. 897 del 16 ottobre 2018 avente ad oggetto “ Approvazione e indizione bando per procedure concorsuali riservate al personale precario di cui all'Elenco approvato con la Delibera n. 837 del 2.10.2018, finalizzate alla stabilizzazione ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, per copertura a tempo indeterminato di profili professionali del comparto” e del relativo bando allegato recante “procedura concorsuale riservata ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 ”;

- della deliberazione Direttore Generale della ASL Latina prot n. 487 del 15 giugno 2018 che disponeva di avviare la stabilizzazione del personale precario, ai sensi del primo comma, dell'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017;

- di ogni altro eventuale e non conosciuto atto prodromico, coevo o successivo, comunque attinente alla procedura di stabilizzazione de qua;

quanto al ricorso n. 6145 del 2019:

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 396/2019, resa tra le parti, concernente l’annullamento della deliberazione del direttore Generale della ASL Latina 8 febbraio 2019, n. 95, nella parte in cui modifica la deliberazione 16 ottobre 2018, n. 897;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di F A e di E B e di M S C e di Esilia Assunta C e di Esilia Cozzolino e di F D M e di A R G e di M A V e di R F e di R C e di F C e di I I e di G N e di D P e di S R e di R T e di S T e di A G e di M A P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. S C e uditi per le parti gli avvocati M D e Paolo Clarizia su delega dichiarata di F F M D e Paolo Clarizia su delega dichiarata di F F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I – Con i due ricorsi in appello, indicati in epigrafe, la ASL di Latina censura le sentenze di primo grado, con le quali erano accolti i ricorsi degli odierni appellati per contestare la mancata ricomprensione nell’elenco del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, ai fini della stabilizzazione diretta, senza l’espletamento di procedure concorsuali, del personale precario assunto dall’Azienda.

La pronuncia riteneva che i ricorrenti fossero in possesso di tutti requisiti prescritti dalla normativa vigente, compreso il presupposto dell’assunzione temporanea attraverso il superamento di una procedura concorsuale.

Secondo il TAR, per qualificare una procedura selettiva come concorsuale non è decisiva la forma di pubblicazione del bando, ma occorre verificare la presenza degli elementi identificativi sostanziali – dei quali la sussistenza nel caso concreto non sarebbe stata contestata - che distinguono i concorsi pubblici dalle altre modalità di scelta del personale da assumere.

Il primo giudice annullava la deliberazione n. 837 del 2 ottobre 2018 del Direttore generale dell’ASL di Latina, nella parte in cui includeva i ricorrenti nell’elenco del personale da stabilizzare ai sensi del comma 2, del cit. art. 20, previo superamento di apposita procedura concorsuale riservata, sul presupposto che gli stessi – avendo già sostenuto nell’anno 2010, in sede di assunzione a tempo determinato, una “ procedura selettiva per titoli, di natura concorsuale ” – sarebbero “ in possesso dei requisiti indicati per l’assunzione diretta ”, ai sensi del precedente comma 1, del menzionato articolo 20 (e cioè per la cd. “ stabilizzazione a domanda ”).

Ai sensi del comma 1, può essere stabilizzato, infatti, senza la necessità dell’esperimento di una (nuova ed ulteriore) procedura concorsuale, bensì a semplice “ domanda ”, il personale dipendente precario “ che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all’assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni ”.

Ai sensi del comma 2, invece, i dipendenti precari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per il requisito del reclutamento “ a tempo determinato [...] con procedure concorsuali ”, possono essere stabilizzati mediante apposite procedure concorsuali “ straordinarie ”, riservate – nel limite del 50% dei posti disponibili - ai precari il cui rapporto di lavoro sarebbe stato più volte prorogato.

L’Amministrazione appellante precisa in premessa che, in concreto, il procedimento diretto all’assunzione temporanea degli attuali appellati – consistente in una “ selezione per titoli ” – fu avviato, con la pubblicazione “ in data 1 marzo 2009 ”, “ sui quotidiani Il Messaggero, La Repubblica ed Il Mattino ”, di un apposito avviso pubblico (doc. n. 3, allegato agli appelli) mediante il quale fu esternata la volontà dell’Azienda, di “ selezionare:

- Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri,

- Tecnici sanitari di radiologia medica;

- Fisioterapisti;

- Collaboratori professionali Assistenti Sociali;

- Operatori Socio-Sanitari;

a cui conferire un incarico a tempo determinato [...]”.

L’avviso pubblico precisava, inoltre, che “ le istanze pervenute saranno prese in esame solo al momento in cui si verificheranno specifiche esigenze di personale ”.

L’amministrazione appellante specifica, altresì, che:

- non è mai stata nominata una Commissione esaminatrice, per la valutazione dei titoli vantati dagli aspiranti all’assunzione;

- i titoli ed i curricula dei candidati sono stati valutati soltanto dal Direttore sanitario dell’ASL, il quale, con atto del 12 luglio 2010 Rep. n.3130/A001/2009, trasmetteva la graduatoria di merito dallo stesso stilata sia al Direttore generale, sia al Direttore della U.O.C. Reclutamento, ai fini dell’assunzione a tempo determinato degli Operatori Socio Sanitari necessari per fronteggiare la situazione di fatto esistente, qualificata, dalla stessa ASL di Latina, “ straordinaria ” e “ contingibile ”;

- i criteri di valutazione dei titoli sono stati formalizzati e pubblicizzati “ con nota Rep. 2019 del 27.04.2009” , cronologicamente successiva alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico, nel sito Web dell’ASL, avvenuta in data 1 marzo 2009;

- dall’esame del prospetto allegato all’atto di trasmissione della graduatoria, si evince che era prevista l’assegnazione di un massimo di 30 punti: 15 punti per i “ Titoli di carriera ”, 10 punti per i “ Titoli accademici e di studio ” e 5 punti in base al “ Curriculum formativo e professionale ”;

- il menzionato atto di trasmissione della graduatoria chiariva espressamente che “ Gli incarichi da affidarsi sulla base di detta graduatoria di merito, in attesa delle specifiche indicazioni regionali sul reclutamento e sulla rideterminazione della dotazione organica aziendale, verranno comunque intesi con scadenza non oltre il 31/12/2010” ;

- la “ deliberazione ” del Direttore generale in esame, n. 471 del 15 luglio 20101, precisava che detta procedura di “ conferimento degli incarichi ” era giustificata dalla esigenza “ di evitare la mancata attivazione delle n. 2 strutture residenziali socio-riabilitative, denominate Maric 2 e 3”;

- più precisamente, la “ deliberazione” n. 471 del 15 luglio 2010 chiariva espressamente, in motivazione, che solo con un tale “ provvedimento contingibile ed urgente ”, adottato ai sensi dell’art. 6, dell’Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005, era possibile fronteggiare “ la situazione innanzi prospettata” ;
una “ fattispecie contingibile ” fronteggiabile solo con “ l’assunzione a tempo determinato di n. 14 Operatori Socio Sanitari, con scadenza al 31 dicembre 2010, nelle more dell’autorizzazione regionale e tenuto conto del disposto di cui all’articolo 9, comma 2, primo periodo, del d.l. 31.5.2010, n. 78, il quale prevede che a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni ivi indicate <<possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009>> ”;

- sicché l’ASL di Latina decise di provvedere “ alle predette assunzioni, in via straordinaria, utilizzando la graduatoria di merito formulata dal Direttore Sanitario Aziendale e trasmessa con nota Rep. ASL/3130/A001/2009 del 12.07.2010” .

Conseguentemente la ASL propone appello avverso le sentenze di primo grado, deducendo il seguente articolato motivo di censura:

- violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 20, comma 1 e 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n.75 e s.m.i.;
violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. 20 marzo 2001 n.220;
violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165;
violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502;
violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 9, della l. 20 maggio 1985, n.207;
violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 9, comma 2, primo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n.78;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti, nonché per contraddittorietà e difetto di motivazione.

Gli articoli 26 e segg., del d.P.R. n.220/2001, disciplinano specificamente il “ concorso per titoli ed esami” , prescritto per l’assunzione nella categoria Bs.

Sarebbe inequivocabile la natura non concorsuale della procedura di assunzione a tempo determinato espletata dall’ASL negli anni 2009 e 2010.

Ribadisce che il principio di pubblicità costituisce un ineliminabile presupposto del principio di trasparenza e, dunque, anche di imparzialità (in astratto), nonché dei corollari principi di parità di trattamento e non discriminazione;
nonché, conseguentemente, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Si sono costituiti gli appellati per resistere, riproponendo le censure assorbite in primo grado di seguito specificate.

La violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3, l. n. 241 del 1990,

eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento di potere: entrambe le deliberazioni assumerebbero, nelle premesse, che “ con la Deliberazione n. 786 del 14/09/2018 è stato disposto, tra l’altro, di approvare l’Elenco del personale precario, così come integrato dal personale in precedenza non censito, a seguito della ricognizione effettuata [...] ” e “ di dover riformulare l’Elenco già deliberato, alla luce dell’eseguita attività istruttoria supplementare, il quale viene allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante, annullando e sostituendo il precedente elenco approvato con la Delibera n. 785 del 14/09/2018 ”. Tali osservazioni sarebbero apodittiche, denotando una carenza di motivazione, non essendo possibile comprendere con esattezza in base a quali parametri l’Amministrazione abbia incluso i ricorrenti (e gli altri precari) in un elenco, ovvero nell’altro. Né, dagli allegati alle delibere risulterebbero quali dei requisiti richiesti dai due meccanismi di stabilizzazione siano stati riconosciuti ai soggetti inclusi per formare i rispettivi elenchi. Vi era stata la delibera di annullamento d’ufficio, n. 672 del 27 luglio 2018, adottata allo scopo di conformare il procedimento di stabilizzazione delle diverse figure di precari a quanto specificato dalla Circolare della Regione Lazio n. 322059 del 31 maggio 2018, nonché al dichiarato fine di conformarsi alla statuizione del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- Quater , 29 marzo 2018 n. 3511, che aveva escluso, per l’ASL Latina, la possibilità di stabilizzare con assunzione diretta chi fosse stato assunto senza procedura concorsuale ovvero con procedura contra legem . Tuttavia, tale deliberazione non individuerebbe con precisione quali fossero le posizioni specifiche degli interessati, individuando precipuamente i presunti difetti delle procedure concorsuali attraverso le quali sono stati assunti i precari. Del pari, le deliberazioni nn. 785 e 786 del 14 settembre 2018 che avevano formato i primi elenchi all’esito della ricognizione (poi entrambi annullati in autotutela), chiarirebbero in alcun modo, in relazione ai singoli soggetti citati negli elenchi, quali requisiti possegga un precario e quali l’altro.

Ancora la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 21 – nonies l. n. 241

del 1990;
violazione del principio di legittimo affidamento ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento di potere: le deliberazioni prot. nn. 836 e 837 del 2 ottobre 2018 dovrebbero ritenersi illegittime per violazione delle norme che governano l’esercizio del potere di autotutela, anche in considerazione del disposto di cui all’art. 21- nonies l. n. 241/1990, secondo il quale i provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi possono essere annullati d’ufficio in caso di sussistenza di interesse pubblico e di esercizio del potere entro un termine ragionevole che non può essere superiore ai diciotto mesi dal momento dell’adozione di provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici e previa considerazione degli interessi dei destinatari del provvedimento e degli eventuali contro interessati.

All’udienza camerale per la decisione sulla domanda di sospensione degli effetti della sentenza di prime cure, le parti hanno chiesto il rinvio della decisione al merito.

All’udienza svoltasi con modalità da remoto in data 23 aprile 2020 la causa è stata rinviata al fine di garantire la completezza del contraddittorio in ragione della particolarità e complessità della questione, richiedendo una relazione all’Amministrazione.

In vista dell’udienza di discussione l’Azienda ha depositato la relazione evidenziando che ha dato atto delle sentenze appellate, procedendo a darvi esecuzione, integrando, dunque, l'elenco del personale precario da stabilizzare con gli appellanti;

· ha disposto l'immissione in ruolo, con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di Operatore Socio Sanitario, dei ricorrenti in primo grado, ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, per la copertura di n. 9 posti di O.S.S., presso l'ASL di Latina, a decorrere dalla data di sottoscrizione dei rispettivi contratti individuali di lavoro.

Ciò posto ha confermato l’interesse alla decisone dell’appello, essendo l’assunzione condizionata all’eventuale annullamento della sentenza di primo grado.

All’udienza del 1° ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

II – Osserva, in via preliminare, il Collegio che i giudizi devono essere riuniti per evidente connessione oggettiva, anche con riferimento ai motivi di appello, e parzialmente soggettiva.

III - Viene in discussione la mancata ricomprensione degli odierni appellati nella graduatoria degli ammessi alla procedura di stabilizzazione ai si sensi del d.gls. n. 75 del 2017, art. 20 co. 1.

La vicenda trae origine dall’avvio di procedure di selezione per l’assunzione dei c.d. ‘precari’, nella specie operatori socio sanitari nel 2009.

Con il provvedimento in contestazione, l’Amministrazione sanitaria ha inteso concludere la procedura di stabilizzazione del personale precario, previo verifica dei presupposti fissati dall’art. 20 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (‘decreto Madia’), espressamente finalizzato al “superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”.

IV - Vale sin d’ora evidenziare che con sentenza n. 2311/2019, riferita a distinte procedure di stabilizzazione avviate dalla stessa ASL di Latina, questa Sezione, nel confermare la pronunzia del primo giudice e la legittimità delle determinazioni aziendali, ha precisato che “ per costante giurisprudenza, la stabilizzazione rappresenta un ambito speciale e derogatorio del peculiare meccanismo di reclutamento della P.A., consentendo una sua applicazione diretta per effetto della sola previsione legislativa che ne individua la ratio, forme e limiti” .

In tale cornice, infatti, la normativa nazionale o regionale che determina i presupposti per l’assunzione a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione va interpretata in modo rigoroso, in coerenza con il principio costituzionale della selezione previo il superamento di un concorso pubblico.

V –L’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 ha introdotto una disciplina, di natura transitoria, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario attraverso una valorizzazione delle “ professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle Pubbliche Amministrazioni” . Le nuove disposizioni si aggiungono a quelle già previste dall’art. 4 del d.l. n. 101/2013 e dall’art. 35, comma 3- bis , del d.lgs. n. 165/2001.

In base al tenore letterale delle disposizioni contenute nell’art. 20, l’immissione in ruolo del personale precario non è la conseguenza automatica delle disposizioni di legge disciplinanti la procedura di stabilizzazione, bensì l’effetto di una scelta discrezionale dell’Amministrazione interessata, che può essere compiuta in presenza dei presupposti indicati dalla legge. Ne discende che nessuna posizione giuridica di interesse o diritto può derivare dalla disposizione, al di là di una mera aspettativa.

Tale osservazione, vale ad escludere la fondatezza del terzo motivo dell’originario ricorso proposto dagli odierni appellati e richiamato nel presente appello, in sede di memoria, in quanto assorbito dal primo giudice.

Nella specie che occupa, infatti, con la citata delibera n. 672 del luglio del 2018 erano annullate le precedenti 487 e 488 del giugno 2018 di avvio delle procedure di stabilizzazione, al fine dichiarato di conformarsi alla statuizione del giudice amministrativo, sopra ricordato.

VI – Quanto alle stabilizzazioni dirette l’art. 20, comma 1, consente l’assunzione diretta, senza concorso, del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso contemporaneamente delle seguenti 3 condizioni:

1. essere in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Amministrazione che intende procedere all’assunzione;

2. essere stato assunto con contratto a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, “ intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza ”, attingendo ad una graduatoria, mediante procedure concorsuali, anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede alla stabilizzazione;

3. aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa Amministrazione che procede all’assunzione, almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

Sono, invece, previste procedure concorsuali riservate, ai sensi dell’art. 20, comma 2, limitatamente al solo triennio 2018-2020, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, con riferimento al personale che:

· risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile alla data del 28 agosto 2015 presso la stessa Amministrazione che bandisce il concorso;

· al 31 dicembre 2017 abbia maturato almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, presso l’Amministrazione che procede all’assunzione nel corso degli ultimi 8 anni.

Come precisato dalla Commissione speciale di questo Consiglio 21 aprile 2017, n. 916, “ l’accertamento dell’idoneità del personale avventizio ad entrare a titolo definitivo nella struttura organizzativo-funzionale della Pubblica Amministrazione non è affidato al mero fatto di aver svolto dei compiti in favore dell’Amministrazione, quanto piuttosto al superamento di una apposita selezione (che verifichi attraverso adeguate prove le capacità professionali del soggetto, anche con riferimento alla soluzione di casi pratici)”.

Le Amministrazioni possono procedere all’attuazione delle misure previste dall’art. 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica, procedendo ad una ricognizione preliminare in relazione, sia all’entità del personale interessato, che alle tipologie di professionalità di cui necessita, nonché distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2.

VII – Orbene, nel caso che occupa, la determinazione impugnata, reca in premessa, proprio la necessità della ricognizione del personale e l’individuazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e 2.

Ne discende con evidenza, a differenza di quanto sostenuto dagli appellati, che la mancata inclusione nella graduatoria, ai sensi del comma 1, dipende inequivocabilmente dal mancato superamento della procedura concorsuale, risultando privo di fondatezza anche il secondo motivo di ricorso richiamato in appello in memoria dagli appellati, in quanto assorbito in primo grado.

VIII – Così – per ordine logico – deve trovare esame la motivazione della sentenza di primo grado con cui è stato accolto il primo gruppo di censure volto a sostenere lo svolgimento da parte degli originari ricorrenti di un concorso, quale presupposto per la stabilizzazione diretta.

IX – Le conclusioni del primo giudice non possono essere condivise. Se pure non appare discutibile che il difetto di pubblicazione non inficia la natura concorsuale della selezione, non vale di contro affermare che diretta conseguenza di tale irrilevanza della forma di pubblicità sulla sostanza della procedura determina di per sé l’essenza di procedimento concorsuale della stessa.

Tutti gli elementi indicati dall’Amministrazione e sopra riportati nello svolgimento in fatto denotano la mancata corrispondenza del modello procedurale prescelto per fronteggiare le urgenze sopra specificate al modello concorsuale, di cui costituiscono elementi fondamentali, di pubblicità e trasparenza, la nomina della commissione ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n 165 del 2001 e la fissazione in via preliminare dei criteri di selezione e attribuzione dei punteggi. Elementi che sono esplicazione del più generale principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

X – Ciò evidenziato, gli appelli devono essere accolti e le sentenze appellate devono essere riformate con conseguente reiezione dei ricorsi di primo grado.

X – In considerazione della complessità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.

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