Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-01-04, n. 201900101

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-01-04, n. 201900101
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900101
Data del deposito : 4 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2019

N. 00101/2019REG.PROV.COLL.

N. 04284/2017 REG.RIC.

N. 05353/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4284 del 2017, proposto da:
C P, A P, E I, T R, V V, M D M, M T P, V P, R D P, I C, C D T, T C, A C, R P, M E, A M, D D M, A B, A I, M D, rappresentati e difesi dagli avvocati D V, G A e F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V D M in Roma, via Lero, 14;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Reg Piemonte - Uff

VIII

Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Ufficio Scolastico Reg Toscana - Uff IX Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
USR - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, Ambito Territoriale Provinciale di Roma, Ambito Territoriale Provinciale di Torino, Ambito Territoriale Provinciale di Firenze, non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 5353 del 2017, proposto da:
Raffaella Ercolino, Renata Di Virgilio, rappresentati e difesi dagli avvocati D V, G A e F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V D M in Roma, via Lero 14;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, non costituito in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 4284 del 2017:

della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III-Bis, n. 1575/2017, resa tra le parti, concernente l'annullamento, previa sospensiva, del D.M. 22 giugno 2016, n. 495, con il quale sono state disciplinate le modalità di aggiornamento e scioglimento delle riserve relative alle graduatorie a esaurimento nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti abilitati all'insegnamento in quanto titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e con conseguente riconoscimento in via cautelare del diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora a esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risarcimento dei danni in forma specifica.

quanto al ricorso n. 5353 del 2017:

della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III-Bis n. 1575/2017, resa tra le parti, concernente l'annullamento, previa sospensiva, del D.M. 22 giugno 2016, n. 495, con il quale sono state disciplinate le modalità di aggiornamento e scioglimento delle riserve relative alle graduatorie a esaurimento nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti abilitati all'insegnamento in quanto titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e con conseguente riconoscimento in via cautelare del diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora a esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risarcimento dei danni in forma specifica.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte - Uff

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