Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-05-04, n. 202203480

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-05-04, n. 202203480
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203480
Data del deposito : 4 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2022

N. 03480/2022REG.PROV.COLL.

N. 00828/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 828 del 2022, proposto da
RE.It Società Finanziaria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Di Giovanni, Eugenio Picozza, Maria Alessandra Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annalisa Di Giovanni in Roma, via Antonio Salandra, 34;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
BA D'AL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Donatella La Licata, Michele Cossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12931/2021, resa tra le parti, concernente per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a., ivi compresa la provvisoria sospensione dell'esecuzione,

della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 14.12.2021 n. 12931,

reiettiva del ricorso RG n. 5463/21, proposto dalla stessa RE.it

per l'annullamento

previa adozione delle misure cautelari ai sensi degli art. 55 e 56 c.p.a.

- del provvedimento prot. n. 0713919/21 del 4.5.2021 della BA d'AL, Dipartimento Vigilanza BAria e Finanziaria, Servizio Rapporti istituzionali di Vigilanza (903) Divisione Costituzioni Banche e Altri Intermediari, (025), avente ad oggetto “RE.it S.p.A. – Istanza di autorizzazione all'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB. Provvedimento definitivo di diniego” laddove ha negato la suddetta autorizzazione, ritenendo insussistenti i requisiti concernenti la correttezza dei soci, l'inadeguatezza della governance e la non plausibilità del programma di attività, oltre che l'insussistenza del patrimonio e della solidità patrimoniale al 31.12.2015 e al 31.12.2016 (“Diniego 2021” - doc 1);

- della nota prot. n. 0714150/21 del 4.5.2021, con cui il Dipartimento Vigilanza BAria e Finanziaria, Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza (903), Divisione Costituzioni Banche e Altri Intermediari Finanziari (025), della BA d'AL ha trasmesso a RE.it il suindicato provvedimento definitivo di diniego (doc 1-bis);

- della nota prot. n. 0383155/21 del 9.3.2021, della BA d'AL, Dipartimento Vigilanza BAria e Finanziaria, Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza (903), Divisione Costituzioni Banche e Altri Intermediari Finanziari (025), avente ad oggetto “RE.it Società Finanziaria S.p.a. Comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB” (“motivi ostativi 2021” – doc 2),

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anteriore o successivo ai provvedimenti sopra indicati, ancorché non cognito

nonché

per l'accertamento del diritto di RE.it allo svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria;

per l'autorizzazione all'iscrizione con riserva della medesima Società nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., anche per la sola attività di concessione di finanziamenti;

per la condanna della BA d'AL al riesame del procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 107 T.U.B. in favore di RE.it.

nonché per la condanna

dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dei suddetti atti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di BA D'AL;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2022 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Di Giovanni Annalisa, Sandulli Maria Alessandra, La Licata Donatella e Cossa Michele;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con l’appello in esame la società appellante impugnava la sentenza n. 12931 del 2021 del Tar Lazio, recante rigetto dell’originario gravame, proposto dalla stessa RE.it avverso il provvedimento prot. n. 0713919/21 del 4 maggio 2021 della BA d'AL, Dipartimento Vigilanza BAria e Finanziaria, Servizio Rapporti istituzionali di Vigilanza (903) Divisione Costituzioni Banche 2 e Altri Intermediari, (025), avente ad oggetto “ RE.it S.p.A. – Istanza di autorizzazione all'iscrizione all’albo ex art. 106 TUB. Provvedimento definitivo di diniego ”, laddove ha negato la suddetta autorizzazione, ritenendo insussistenti i requisiti concernenti la correttezza dei soci, l'inadeguatezza della governance e la non plausibilità del programma di attività, oltre che l'insussistenza del patrimonio e della solidità patrimoniale al 31.12.2015 e al 31.12.2016.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:

- errores in procedendo e in judicando, erronea ricostruzione dei fatti di causa, eccesso di potere giurisdizionale, per l’erroneità di quanto affermato dal Tar in ordine al calcolo della dotazione patrimoniale minima, quantificata in € 1.981.000,00, dando per buoni gli importi delle rettifiche (€ 825.000,00 e € 544.000,00) illegittimamente operate dalla BA d’AL, ed alla “insufficienza” del capitale iniziale versato come definito nella Circolare 288/15, errata interpetazione del giudicato di cui alla sentenza n. 8017 del 2019;

- errores in procedendo e in judicando, omessa pronuncia sul I motivo di ricorso, “ 1.Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento della PA. Eccesso e sviamento di potere. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione degli art. 6 e 13 CEDU e del Protocollo sul diritto di proprietà ”, con cui RE.it aveva dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dei principi di proporzionalità e di buon andamento dell’azione amministrativa, nonché degli artt. 6 e 13 CEDU, denunciando una vis persecutoria da parte della BA d’AL, tenuto conto del fatto che l’appellante sta “lottando” dal 2016 per ottenere l’autorizzazione (anche solo a proseguire l’attività già svolta dal 2011); mentre con il II motivo aveva denunciato l’omessa e/o erronea esecuzione del dictum della sent 8017, nonché la violazione e/o elusione del giudicato e del vincolo conformativo di cui alla medesima sentenza;

- errores in procedendo e in judicando sul II e sul III motivo di ricorso, errore sull’ interpretazione e applicazione dell’art. 10-bis l. 241/90 smi. e sui “limiti” del giudicato, in specie sul II motivo per omessa e/o erronea esecuzione del dictum della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8017/2019 violazione e/o elusione del relativo giudicato e del conseguente vincolo conformativo;

- errores in judicando e in procedendo sul IV motivo di ricorso, illegittimità del diniego “ora per allora”, violazione della normativa vigente e omessa pronuncia per aver rinviato al provvedimento BA d’AL senza esaminare le censure proposte, eccesso di potere, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 106, 17 del TUB e della Circolare 288/2015, violazione del principio di proporzionalità, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e buon andamento, omessa e/o erronea esecuzione del dictum della sentenza del Consiglio di Stato n. 8017/2019, incompetenza, violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8017/2019 del 25.11.2019 sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione del DM 23 novembre 2020, n. 169, con riferimento alla valutazione della dotazione patrimoniale, avendo il tar erroneamente ritenuto che BA d’AL abbia qualificato il patrimonio e il capitale in maniera coerente con il giudicato;

- errores in judicando sul V motivo di ricorso, illegittimità del diniego “ora per ora”, violazione della normativa vigente e omessa pronuncia per aver rinviato al provvedimento senza esaminare le censure proposte in termini di violazione e falsa applicazione della Circolare 288/2015, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento di potere, contraddittorietà, illogicità manifesta, eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti di diritto, violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 106 e 107 TUB, erroneità, violazione e falsa applicazione del DM 23.11. 2020 n. 169”, con riferimento alla valutazione “ora per ora”, avendo il TAR errato nel ritenere legittimo il diniego 2021, omettendo di valorizzare l’eccepito sconfinamento rispetto al riesame ordinato dalla precedente sentenza;

La BA d’AL si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

Con ordinanza n. 808 del 2022 veniva accolta la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, subordinatamente alla prestazione di una garanzia nelle forme di una fideiussione a prima richiesta rilasciata a favore per l’importo di € 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) da prestarsi da parte di istituto bancario o assicurativo.

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2022, la causa passava in decisione.



DIRITTO

1. La presente controversia costituisce il sostanziale seguito della vicenda definita da questo Consiglio con sentenza n. 8017/2019, con la quale questa Sezione annullava i provvedimenti 26 aprile 2017 prot. n. 548989/1726 e 17 luglio 2018 prot. n. 853242/18 della BA d’AL, Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria, Servizio regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione costituzioni

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