Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-01-10, n. 201200060

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-01-10, n. 201200060
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200060
Data del deposito : 10 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04347/1988 REG.RIC.

N. 00060/2012REG.PROV.COLL.

N. 04347/1988 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4347 del 1988, proposto da:
Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. G P, M P P e E O, con domicilio eletto presso l’avv. G P in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

contro

P R, rappresentato e difeso dagli avv. L C, M R e P Ntano, con domicilio eletto presso l’avv. P Ntano in Roma, via Luigi Calamatta, 16;

nei confronti di

Iris III Soc. Coop A R.L., rappresentato e difeso dagli avv. G Gerbi e Ludovico Villani, con domicilio eletto presso l’avv. Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8;
Nuova Coop Cinque Soc. Coop A R.L., Shelley Soc. Coop A R.L., Solar Soc. Coop. A.R.L., rappresentati e difesi dagli avv. Ludovico Villani, e G Gerbi, con domicilio eletto presso l’avv. Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8;
Fastweb S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Rino Chiazzo e Sergio Fienga, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Dewey &
Leboeuf in Roma, via G. Battista De Rossi, 30;

per l'ottemperanza

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00470/1988, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE..


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di P R e di Iris III Soc. Coop A R.L. e di Nuova Coop Cinque Soc. Coop A R.L. e di Shelley Soc. Coop A R.L. e di Solar Soc. Coop. A.R.L. e di Fastweb S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 il Cons. Paolo G Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Pafundi, Napolitano e Villani;


FATTO

Rilevato che, con sentenza n. 573 del 1984, confermata con la decisione di questo Consiglio, sezione IV, n. 421 del 1986, il TAR per la Liguria, su ricorso del signor Rodolfo P, proposto anche nella qualità di legale rappresentante del Consorzio Strada via Shelley, annullava gli atti del procedimento di lottizzazione convenzionata per l’edificazione di sette fabbricati di civili abitazioni in località Rio Penego di Genova e le relative concessioni edilizie rilasciate alle cooperative riunite nel Consorzio cooperative Rio Penego;

Rilevato che il sig. P ha proposto ricorso al TAR per la Liguria per l’esecuzione del giudicato;
tale ricorso veniva accolto con la sentenza n. 470 del 1988, confermata, con diversa motivazione, da questa Sezione con sentenza n. 593 del 1990, con la quale veniva nominato un Commissario ad acta , successivamente revocato (decisione di questo Consiglio n. 226 del 1999), con contestuale nomina di un nuovo Commissario;

Rilevato che il Commissario ad acta doveva accertare se i titolari delle predette concessioni avessero chiesto ed ottenuto concessione in sanatoria;
se fosse stato rilasciato il nulla osta regionale attestante la compatibilità ambientale dell’intervento edificatorio;
quale fosse lo stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’area interessata dalla edificazione;
quali fossero, infine, i tempi di completa realizzazione della progettata strada di collegamento tra corso Europa e via Monaco Simone in località Rio Penego;

Rilevato che il nuovo Commissario ad acta , con relazione pervenuta il 14 giugno 1999, facendo riferimento ai quesiti posti dalla Sezione, ha comunicato che sussistevano le condizioni per non demolire in quanto il piano di lottizzazione annullato è stato nuovamente adottato dal Comune di Genova con deliberazione consiliare n. 1600 del 28 novembre 1998, previa acquisizione dell’autorizzazione di massima ex art. 7 della legge regionale n. 24 del 1987, rilasciata dalla Regione Liguria con provvedimento n. 658 dell’8 giugno 1998 e che la viabilità di accesso era garantita da un’opera stradale in corso di realizzazione;

Rilevato che, in tale relazione, veniva inoltre evidenziato che non vi erano state concessioni in sanatoria in quanto il Comune, su richiesta degli interessati, aveva proceduto, con ordinanza sindacale n. 419 del 6 maggio 1995 e con le concessioni edilizie nn. 381, 382, 383, 384 e 385 del 30 ottobre 1996, alla reviviscenza delle originarie concessioni edilizie in considerazione del fatto che le opere di urbanizzazione (viabilità) erano state riapprovate ed avevano avuto un principio di esecuzione;
inoltre, il Commissario ad acta affermava che era stato rilasciato il nulla osta regionale attestante la compatibilità dell’intervento, fornendo anche notizie circa lo stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione e della strada di collegamento tra corso Europa e via Monaco Simone, in località Rio Penego;

Rilevato che, con nota del 13 novembre 2001, il Commissario ad acta aveva comunicato di essere pervenuto alla determinazione di attivare una progettazione preliminare su un tracciato che prevedeva un imbocco da corso Europa con utilizzo del tracciato di via Shelley e prosecuzione su nuova sede con tracciato parallelo sottostante, sollecitando pertanto il Comune di Genova a porre in essere la necessaria progettazione;

Rilevato che, con sentenza n. 4313 del 2003, la Sezione richiedeva al Commissario ad acta di predisporre, entro il termine di centoventi giorni, una dettagliata relazione scritta, corredata dalla connessa documentazione, anche fotografica e cartografica, da cui risultasse lo stato attuale dei lavori e la corrispondenza tra l'attività esecutiva eventualmente svolta e le prescrizioni impartite con le precedenti decisioni;

Rilevato che, con relazione prevenuta il 25 novembre 2003, il Commissario ad acta aveva reso noto che:

- il 1° lotto dei lavori che connette via Monaco Simone al tratto superiore di Via Shelley era oramai collaudato;

- che, per la riprogettazione del tracciato stradale relativo al 2° lotto e in seguito all’esame delle diverse soluzioni ipotizzate per il 2° e 3° lotto, erano emersi ulteriori indirizzi di progetto notevolmente diversi dai progetti a suo tempo prodotti, fra i quali era stata adottata una soluzione innovativa, per la cui realizzazione il Commissario ad acta aveva invitato in data 9.7.2003 il responsabile del procedimento ad indire con la massima sollecitudine una conferenza di servizi preliminare all’approvazione del progetto;

Rilevato che, con nota 3 dicembre 2003, il Commissario ad acta aveva trasmesso il preventivo assenso alla conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto preliminare;

Rilevato che la Sezione, con la decisione 25 febbraio 2004, n. 772 aveva chiesto ulteriori notizie e chiarimenti sulle determinazioni circa la conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto preliminare;

Rilevato che, con nota 23 - 29 marzo 2004, il Commissario ad acta aveva comunicato che la conferenza dei servizi indetta per il 30 gennaio 2004 per l'approvazione del progetto preliminare del collegamento stradale tra via Monaco Simone e corso Europa aveva avuto esito sostanzialmente positivo e che si era in attesa dell'avviso circa la specifica relazione illustrativa predisposta dai progettisti, inviata agli uffici interessati;
nel frattempo, il Commissario ad acta si era attivato anche con il Comune di Genova per assicurare sin d'ora i fondi della progettazione definitiva e l'inserimento della somma necessaria per i lavori (€ 5.700.000,00) nel programma triennale in corso di predisposizione;

Rilevato che la Sezione, con la decisione n. 6883-09, ha disposto istruttoria ai fini di accertare la permanenza dell’interesse all’esecuzione del giudicato, in termini demolitivi o, in alternativa, in termini diversi dalla demolizione, da parte del ricorrente P R, tenuto conto che era stata da lungo tempo approvata la variante stradale ormai giunta allo stadio della progettazione definitiva, imponendo al Commissario ad acta , altresì, una dettagliata relazione su tutte le attività svolte sino ad oggi e disponendo l’acquisizione di una informativa, da parte del Comune, sullo stato giuridico e fattuale degli immobili oggetto della menzionata lottizzazione, sullo stato delle attività progettuali e, infine, sui tempi previsti delle attività successive di realizzazione delle opere stradali e di urbanizzazione;

Rilevato che la Sezione, con la decisione 21 maggio 2010, n. 3215, ha rilevato che il Comune, con la memoria prodotta in vista della camera di consiglio, aveva precisato che la suddetta decisione n. 593/1990 appariva satisfattoria dell’interesse del medesimo ente in quanto aveva escluso che la demolizione fosse l’unico mezzo per eseguire il giudicato ed aveva riconosciuto a tal fine mezzo idoneo il dotare della viabilità di accesso detta lottizzazione, dichiarando così il ricorso improcedibile;

Rilevato che risulta agli atti una relazione del Comune di Genova del 10 ottobre 2010 (doc. 16 Comune) dalla quale è evidenziato che l’ottemperanza al giudicato è proseguita con l’approvazione della progettazione definitiva da parte della conferenza di servizi in data 16.12.2010 e con la successiva adozione, da parte del Commissario ad acta , della determinazione di conclusione del procedimento;

Rilevato che, con l’odierno incidente di esecuzione, il ricorrente P R contesta l’adozione di tale progetto, che lo priverebbe dell’utilizzazione esclusiva della via privata Shelley, utilizzazione che sarebbe stata riconosciuta, nella sua prospettazione, dal Consiglio di Stato con la decisione di questa Sezione n. 593 del 1990 che aveva confermato, con diversa motivazione, la sentenza del TAR Liguria n. 470 del 1988 per l’esecuzione del giudicato;

Rilevato che si sono costituite l’Amministrazione intimata e i controinteressati, chiedendo il rigetto del ricorso;

Rilevato che, alla camera di consiglio dell’8 novembre 2011, il presente incidente cautelare veniva posto in decisione;

DIRITTO

Ritenuto, in via preliminare, che la precedente decisione di questa Sezione 21 maggio 2010, n. 3215, citata nella parte in fatto, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, estinguendo, pertanto il giudizio di ottemperanza;

Rilevato che tale decisione è passata in giudicato, in assenza di impugnazione nei termini di detta decisione 21 maggio 2010, n. 3215 con ricorso per Cassazione (cfr., a conferma l’attuale combinato disposto degli artt. 92, comma 3, e 110 c.p.a., riproduttivi delle regole già vigenti in materia);

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 310, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo ex art. 39 c.p.a., l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo;

Ritenuto, pertanto, che tutti gli atti di esecuzione che siano stati adottati dopo il passaggio in giudicato della predetta decisione 21 maggio 2010, n. 3215, se e in quanto siano riconducibili in via “costitutiva” (adozione formale e definitiva) all’ormai cessata operatività delle funzioni del Commissario ad acta, -e non anche a determinazioni autonomamente attribuibili alle “riespanse” competenze provvedimentali del Comune-, sono da ritenersi inefficaci, nel senso che non possono più costituire, sotto il profilo della loro natura giuridica, atti esecutivi della sentenza di ottemperanza predetta, idonei a radicare l’interesse a sollevare un procedimento incidentale in sede esecutiva;

Ritenuto, pertanto, che il presente incidente di esecuzione deve essere dichiarato inammissibile, in quanto teso a contestare atti che, come detto, o non sono più configurabili quali atti di ottemperanza, atteso che il relativo giudizio, come detto, è stato dichiarato estinto, ovvero siano ascrivibili, ex novo , all’autonoma attività provvedimentale del Comune (come tale ordinariamente censurabile davanti al Tribunale territoriale) ;

Ritenuto in ogni caso, che appare necessario specificare e chiarire il contenuto dell’originaria sentenza di ottemperanza di questa Sezione n. 593 del 1990;

Ritenuto, alla luce di quanto appresso si dirà, che risulta del tutto smentito il fondamento sul quale è costruito il presente incidente cautelare proposto da P R, il quale contesta l’adozione del progetto viario che priverebbe il medesimo dell’utilizzazione esclusiva della via privata Shelley;

Ritenuto, infatti, che la decisione di questa Sezione n. 593 del 1990 che aveva confermato, con diversa motivazione, la sentenza del TAR Liguria n. 470 del 1988 per l’esecuzione del giudicato, non contiene affatto un riconoscimento del bene della vita consistente nell’utilizzazione esclusiva della via privata Shelley, bensì stabilisce unicamente che l’originario giudicato di annullamento del piano di lottizzazione avrebbe potuto essere eseguito non soltanto mediante demolizione, bensì con l’adozione di altro accesso viario, precedentemente non sussistente;

Ritenuto che tutta l’attività svolta dall’Amministrazione e dal Commissario ad acta in ottemperanza al predetto giudicato si è indirizzata ad individuare le diverse ipotesi di tracciato satisfattivo di tutti gli interessi coinvolti, contemperandoli in modo che si deve considerare equilibrato e proporzionato;

Ritenuto che il nuovo percorso viario, in ogni caso, ricalca soltanto in parte la via Shelley oggetto di controversia e che, pertanto, tale tracciato si presenta indubbiamente come alternativo alla via privata esistente;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, che il presente incidente di esecuzione, delibato nel merito a fini interpretativi del giudicato “a formazione progressiva” intervenuto sull’intera vicenda processuale, risulta altresì infondato.

Ritenuto che le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza con riferimento al Comune di Genova, mentre possono essere compensate con riferimento alle altre parte costituite, sussistendo giusti motivi;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi