Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2021-01-22, n. 202100672
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Pubblicato il 22/01/2021
N. 00672/2021REG.PROV.COLL.
N. 09607/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9607 del 2020, proposto dal signor C G, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S P in Roma, via Baiamonti, n. 10;
contro
il Comune di Vinovo, non costituito in giudizio;
nei confronti
la Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 308 del 21 maggio 2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2021 il Cons. Roberto Caponigro:
Nessuno è presente per le parti;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020 sulla possibilità di definizione del giudizio in forma semplificata ai sensi del precitato art. 60 c.p.a.;
Visto che il Tar per il Piemonte, Sezione Seconda, con la sentenza 21 maggio 2020, n. 308, ha respinto il ricorso proposto dal signor C G per l’annullamento della cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate, su incarico del Comune di Vinovo, ha intimato al signor C G il pagamento dell’importo pari ad euro 15.383,90 (di cui euro 14.896,28 per oneri di urbanizzazione, euro 39,54 per interessi su oneri di urbanizzazione ed euro 448,08 per oneri di riscossione), oltre interessi di mora e i maggiori oneri riscossione;
Visto che il signor G, avverso detta sentenza, ha interposto il presente appello, deducendo, da un lato, il travisamento dei fatti e la contraddittorietà della motivazione, dall’altro, la violazione di legge degli artt. 2464 e ss. c.c.;
Visto che l’interessato, in particolare, ha sostenuto che l’ente impositore dovrebbe mettere il contribuente nelle condizioni di capire i motivi, i presupposti e le ragioni che giustificano il provvedimento e, soprattutto, che il debito contestato è in capo alla GO.RI. Immobiliare s.r.l. e non al signor G personalmente, atteso che il permesso di costruire a base della cartella esattoriale era stato richiesto dalla Società;
Visto che l’interessato ha altresì dedotto la violazione degli artt. 2464 e ss. c.c., evidenziando che, se si aderisse all’interpretazione accolta dal giudice di primo grado, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione azionerebbe il credito del Comune di Vinovo nei suoi confronti (del signor G), aggredendo il suo patrimonio personale e non quello della Società di cui è legale rappresentante, in spregio ad ogni principio in materia di responsabilità di società di capitali;
Visto che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio per resistere all’appello;
Ritenuto che l’appello sia infondato e vada di conseguenza respinto;
Ritenuto, infatti, che:
- la cartella di pagamento in discorso fa esplicito riferimento all’invito di pagamento 12749 del 2 ottobre 2017, per cui è chiaramente motivata per relationem al proprio atto presupposto;
- il presupposto invito di pagamento del 2 ottobre 2017 è stato notificato anche al signor C G quale legale rappresentante della GO.RI. Immobiliare s.r.l., sicché la cartella di pagamento, sebbene indirizzata al signor C G senza ulteriore specificazione, è evidentemente indirizzata allo stesso nella detta qualità di legale rappresentante della GO.RI. Immobiliare s.r.l.;
- il debitore di imposta, pertanto, è la GO.RI. Immobiliare s.r.l., che è senz’altro tenuta al pagamento di cui alla cartella esattoriale in contestazione, e non il signor C G quale persona fisica;
Ritenuto di compensare le spese del giudizio tra le parti.