Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-08, n. 202307647

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-08, n. 202307647
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307647
Data del deposito : 8 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2023

N. 07647/2023REG.PROV.COLL.

N. 03632/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3632 del 2020, proposto da Edilizia Pavese s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V C e G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Torre D’Isola, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, 142;



nei confronti

A T, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, n. 323 del 19 febbraio 2020.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre D’Isola e di A T;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il consigliere L M e uditi gli avvocati V C e G D M per la società appellante, l’avvocato Ernesto Papponetti su delega di G F F per il Comune appellato e l’avvocato F G per il notaio T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Torre d’Isola ha stipulato in data 28 aprile 2009 una convenzione urbanistica con la Edilizia Pavese s.r.l. per l’attuazione del piano di lottizzazione residenziale in località Casottole adottato con la delibera di Consiglio comunale n. 21 del 27 novembre 2008 ed approvato con la successiva delibera n. 5 del 31 marzo 2009.

1.1 Tale convenzione prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo (per un importo pari ad euro 95.000,00), di due ulteriori opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di perequazione (per un importo pari ad euro 281.089,35) ed il versamento della differenza residua degli oneri di urbanizzazione primaria non scomputati dalle opere di urbanizzazione primaria (per un importo pari ad euro 9.940,08).

1.2 A seguito del ribasso percentuale applicato in fase di aggiudicazione dei lavori, la Edilizia Pavese s.r.l. si obbligava contrattualmente al pagamento di euro 314.861,08 per la realizzazione delle predette opere, a fronte della maggior somma di euro 386.029,43 dovuta al Comune per gli oneri quantificati.

In particolare, tale somma risultava dalla differenza tra l’importo dovuto al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione (euro 104.940,08 per oneri di urbanizzazione primaria più euro 281.089,35 per oneri perequativi), pari a euro 386.029,43 e il totale dei costi sostenuti dalla ricorrente pari a euro 314.861,08 (dati dalla somma delle spese sostenute per la realizzazione della rotatoria, pari a euro 250.319,68 e quelle sostenute per la realizzazione dei lavori di Via Angelini, pari a euro 64.541,40).

1.3 L’amministrazione comunale chiedeva, quindi, alla società di versare la differenza tra quanto effettivamente corrisposto per opere a scomputo e quanto dovuto, pari ad euro 71.168,35 (386.029,43 - 314.861,08); non ottenendo risposta dalla società, adiva il T.a.r. per la Lombardia (con ricorso allibrato al n.r.g. 1768/2016) per chiedere la condanna alla restituzione della predetta somma.

2. Con distinto ricorso al T.a.r. per la Lombardia (allibrato al n.r.g. 432/2017), la società Edilizia Pavese s.r.l. chiedeva:

a) l’annullamento delle convenzioni di lottizzazione stipulate in data 28 aprile 2009 e in data 4 novembre 2010 con il Comune di Torre d’Isola - unitamente alle delibere presupposte di adozione e di approvazione dei relativi piani ed annessi schemi di convenzione (per la prima, la sola delibera di Consiglio comunale di adozione n. 21 del 27 novembre 2008; per la seconda la sola delibera di Consiglio comunale di approvazione n. 35 del 15 dicembre 2009) - per dolo della parte pubblica ex articoli 1439 ss. c.c., per avere il Comune richiesto il pagamento di oneri perequativi in realtà previsti dal c.d. documento di inquadramento di cui all’art. 25, comma 7 della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, solo in caso di approvazione di programmi integrati di intervento - P.I.I. e non nella distinta ipotesi di stipula di convenzioni di lottizzazione, valevole nel caso di specie;

b) la condanna dell’amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti nonché alla restituzione delle somme corrisposte in forza delle predette convenzioni di lottizzazione.

2.1 Con il predetto ricorso la società, avendo proposto anche querela di falso per contestare alcune clausole contenute nelle convenzioni di lottizzazione - che richiamavano, a suo dire, in modo infedele il c.d. documento di inquadramento, determinando l’applicazione di standard aggiuntivi a fini perequativi anche in caso di stipula di convenzioni di lottizzazione - ha esteso la domanda risarcitoria nei confronti del notaio rogante.

3. Il T.a.r. per la Lombardia con sentenza n. 323 del 18 febbraio 2020 ha riunito i due ricorsi adottando le seguenti statuizioni:

a) ha ritenuto di non disporre la sospensione del giudizio, ex art. 77, comma 2 c.p.a. per la proposizione della querela di falso, come richiesto dalla Edilizia Pavese s.r.l., per difetto di rilevanza della questione di falsità dedotta;

b) ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione delle delibere recanti l’approvazione degli schemi di convenzione di lottizzazione e dichiarato assorbite le ulteriori eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal Comune (per difetto di interesse all’annullamento avendo, nelle more, la società realizzato tutti gli interventi nonché per acquiescenza);

c) ha respinto nel merito la domanda di annullamento per dolo delle convenzioni di lottizzazione e le conseguenti domande di risarcimento e di restituzione delle somme corrisposte in attuazione delle predette convenzioni edilizie;

d) ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Torre d’Isola, condannando la società alla restituzione della differenza tra la somma complessivamente dovuta a titolo di oneri e quella effettivamente corrisposta in forza del ribasso d’asta sui lavori a scomputo appaltati, pari ad euro 71.168,35, oltre interessi legali dal 11 giugno 2009;

e) ha condannato Edilizia Pavese s.r.l. alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la società Edilizia Pavese s.r.l. per chiederne la riforma in quanto errata in diritto, articolando 5 motivi di gravame (estesi da pagina 13 a pagina 30).

5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Torre d’Isola ed il notaio rogante per resistere all’appello, chiedendone il rigetto integrale in quanto infondato.

5.1 Il Comune ha anche riproposto le eccezioni preliminari (di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e per intervenuta acquiescenza) dichiarate assorbite dal T.a.r.

5.2 Il notaio rogante ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.

5.2 Con ordinanza n. 4145 del 10 luglio 2020 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla appellante con il carico delle spese di fase (1.000 euro).

5.3 Alla udienza pubblica del 16 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memoria conclusiva da parte della appellante, in data 16 gennaio 2023, e di memoria di replica, da parte del Comune appellato e del notaio T, in data 26 gennaio 2023, con le quali le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

6. L’appello è infondato.

6.1 Con il primo motivo l’appellante deduce: erroneità della sentenza in relazione alla eccepita tardività del ricorso di primo grado. Difetto di motivazione; irragionevolezza, illogicità manifesta. Contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata.

6.1.1 La sentenza gravata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto il ricorso proposto dalla Edilizia Pavese s.r.l. tardivo poiché solo con l’acquisizione del documento di inquadramento, in data 13 dicembre 2016,

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