Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-08, n. 202307647

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-08, n. 202307647
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307647
Data del deposito : 8 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2023

N. 07647/2023REG.PROV.COLL.

N. 03632/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3632 del 2020, proposto da Edilizia Pavese s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V C e G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torre D’Isola, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, 142;

nei confronti

A T, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giambelluca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, n. 323 del 19 febbraio 2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre D’Isola e di A T;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il consigliere L M e uditi gli avvocati V C e G D M per la società appellante, l’avvocato Ernesto Papponetti su delega di G F F per il Comune appellato e l’avvocato Francesco Giambelluca per il notaio T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Torre d’Isola ha stipulato in data 28 aprile 2009 una convenzione urbanistica con la Edilizia Pavese s.r.l. per l’attuazione del piano di lottizzazione residenziale in località Casottole adottato con la delibera di Consiglio comunale n. 21 del 27 novembre 2008 ed approvato con la successiva delibera n. 5 del 31 marzo 2009.

1.1 Tale convenzione prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo (per un importo pari ad euro 95.000,00), di due ulteriori opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di perequazione (per un importo pari ad euro 281.089,35) ed il versamento della differenza residua degli oneri di urbanizzazione primaria non scomputati dalle opere di urbanizzazione primaria (per un importo pari ad euro 9.940,08).

1.2 A seguito del ribasso percentuale applicato in fase di aggiudicazione dei lavori, la Edilizia Pavese s.r.l. si obbligava contrattualmente al pagamento di euro 314.861,08 per la realizzazione delle predette opere, a fronte della maggior somma di euro 386.029,43 dovuta al Comune per gli oneri quantificati.

In particolare, tale somma risultava dalla differenza tra l’importo dovuto al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione (euro 104.940,08 per oneri di urbanizzazione primaria più euro 281.089,35 per oneri perequativi), pari a euro 386.029,43 e il totale dei costi sostenuti dalla ricorrente pari a euro 314.861,08 (dati dalla somma delle spese sostenute per la realizzazione della rotatoria, pari a euro 250.319,68 e quelle sostenute per la realizzazione dei lavori di Via Angelini, pari a euro 64.541,40).

1.3 L’amministrazione comunale chiedeva, quindi, alla società di versare la differenza tra quanto effettivamente corrisposto per opere a scomputo e quanto dovuto, pari ad euro 71.168,35 (386.029,43 - 314.861,08);
non ottenendo risposta dalla società, adiva il T.a.r. per la Lombardia (con ricorso allibrato al n.r.g. 1768/2016) per chiedere la condanna alla restituzione della predetta somma.

2. Con distinto ricorso al T.a.r. per la Lombardia (allibrato al n.r.g. 432/2017), la società Edilizia Pavese s.r.l. chiedeva:

a) l’annullamento delle convenzioni di lottizzazione stipulate in data 28 aprile 2009 e in data 4 novembre 2010 con il Comune di Torre d’Isola - unitamente alle delibere presupposte di adozione e di approvazione dei relativi piani ed annessi schemi di convenzione (per la prima, la sola delibera di Consiglio comunale di adozione n. 21 del 27 novembre 2008;
per la seconda la sola delibera di Consiglio comunale di approvazione n. 35 del 15 dicembre 2009) - per dolo della parte pubblica ex articoli 1439 ss. c.c., per avere il Comune richiesto il pagamento di oneri perequativi in realtà previsti dal c.d. documento di inquadramento di cui all’art. 25, comma 7 della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, solo in caso di approvazione di programmi integrati di intervento - P.I.I. e non nella distinta ipotesi di stipula di convenzioni di lottizzazione, valevole nel caso di specie;

b) la condanna dell’amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti nonché alla restituzione delle somme corrisposte in forza delle predette convenzioni di lottizzazione.

2.1 Con il predetto ricorso la società, avendo proposto anche querela di falso per contestare alcune clausole contenute nelle convenzioni di lottizzazione - che richiamavano, a suo dire, in modo infedele il c.d. documento di inquadramento, determinando l’applicazione di standard aggiuntivi a fini perequativi anche in caso di stipula di convenzioni di lottizzazione - ha esteso la domanda risarcitoria nei confronti del notaio rogante.

3. Il T.a.r. per la Lombardia con sentenza n. 323 del 18 febbraio 2020 ha riunito i due ricorsi adottando le seguenti statuizioni:

a) ha ritenuto di non disporre la sospensione del giudizio, ex art. 77, comma 2 c.p.a. per la proposizione della querela di falso, come richiesto dalla Edilizia Pavese s.r.l., per difetto di rilevanza della questione di falsità dedotta;

b) ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione delle delibere recanti l’approvazione degli schemi di convenzione di lottizzazione e dichiarato assorbite le ulteriori eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal Comune (per difetto di interesse all’annullamento avendo, nelle more, la società realizzato tutti gli interventi nonché per acquiescenza);

c) ha respinto nel merito la domanda di annullamento per dolo delle convenzioni di lottizzazione e le conseguenti domande di risarcimento e di restituzione delle somme corrisposte in attuazione delle predette convenzioni edilizie;

d) ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Torre d’Isola, condannando la società alla restituzione della differenza tra la somma complessivamente dovuta a titolo di oneri e quella effettivamente corrisposta in forza del ribasso d’asta sui lavori a scomputo appaltati, pari ad euro 71.168,35, oltre interessi legali dal 11 giugno 2009;

e) ha condannato Edilizia Pavese s.r.l. alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la società Edilizia Pavese s.r.l. per chiederne la riforma in quanto errata in diritto, articolando 5 motivi di gravame (estesi da pagina 13 a pagina 30).

5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Torre d’Isola ed il notaio rogante per resistere all’appello, chiedendone il rigetto integrale in quanto infondato.

5.1 Il Comune ha anche riproposto le eccezioni preliminari (di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e per intervenuta acquiescenza) dichiarate assorbite dal T.a.r.

5.2 Il notaio rogante ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.

5.2 Con ordinanza n. 4145 del 10 luglio 2020 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla appellante con il carico delle spese di fase (1.000 euro).

5.3 Alla udienza pubblica del 16 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memoria conclusiva da parte della appellante, in data 16 gennaio 2023, e di memoria di replica, da parte del Comune appellato e del notaio T, in data 26 gennaio 2023, con le quali le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

6. L’appello è infondato.

6.1 Con il primo motivo l’appellante deduce: erroneità della sentenza in relazione alla eccepita tardività del ricorso di primo grado. Difetto di motivazione;
irragionevolezza, illogicità manifesta. Contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata.

6.1.1 La sentenza gravata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto il ricorso proposto dalla Edilizia Pavese s.r.l. tardivo poiché solo con l’acquisizione del documento di inquadramento, in data 13 dicembre 2016, sarebbe divenuto percepibile l’effetto lesivo degli atti impugnati, per avere erroneamente esteso il regime perequativo previsto per i programmi di intervento integrato anche alle convenzioni di lottizzazione, sicchè solo da quella data poteva decorrere il termine decadenziale di impugnazione. Ed infatti in mancanza dell’acquisizione del documento medesimo l’esponente non si sarebbe mai potuta avvedere che gli oneri perequativi erano limitati ai programmi di intervento integrato - P.I.I., con esclusione dei piani di lottizzazione e quindi della illegittimità delle delibere adottate e delle convenzioni successivamente stipulate nella parte in cui avevano previsto standard qualitativi aggiuntivi da cedere o, in alternativa, da monetizzare per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

6.1.2 Il motivo è infondato in quanto le due delibere di adozione e quelle successive di approvazione degli schemi delle convenzioni di lottizzazione poi sottoscritte contemplavano entrambe, nello schema allegato, il riferimento, all’art. 10 del testo, alla disciplina di standard qualitativi aggiuntivi da cedere al Comune, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 5, lettera d) del c.d. documento di inquadramento di cui all’art. 25, comma 7, della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, sicché era onere dell’appellante verificare tempestivamente, sin dalla adozione e comunque dalla approvazione definitiva di tali delibere, che la disciplina contenuta nel documento di inquadramento fosse stata correttamente applicata e che il Comune non fosse incorso in errori o in travisamenti dei presupposti di fatto o normativi come poi lamentato.

6.1.3 Il fatto che il documento in parola non fosse allegato alle delibere di adozione degli schemi delle convenzioni non giustifica il differimento della impugnazione poiché era onere della società interessata attivarsi per acquisirne tempestivamente copia al fine di verificare la corretta disciplina degli standard prevista in convenzione e la sua conformità al contenuto del predetto documento e ciò anche in considerazione del fatto che l’effetto lesivo era comunque immediatamente percepibile alla luce dell’art. 25, comma 7, della legge della regione Lombardia n. 12 del 2005 che condiziona la presentazione dei soli programmi integrati di intervento - P.I.I. alla approvazione del predetto documento programmatico, affermando che “ In assenza del documento di piano di cui all’articolo 8, la presentazione dei programmi integrati di intervento previsti dall’articolo 87 è subordinata all’approvazione da parte del consiglio comunale, con apposita deliberazione, di un documento di inquadramento redatto allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell’azione amministrativa comunale nell’ambito della programmazione integrata di intervento ”.

6.1.4 La richiesta di una prestazione potenzialmente indebita era dunque desumibile già dall’esame delle delibere in contestazione, alla luce del tenore del documento programmatico (che al punto 4 menzionata solo i programmi integrati di intervento - P.I.I. non anche i piani di lottizzazione) richiamato nel corpo degli schemi di convenzione con le stesse approvati, sicché il termine di impugnazione è iniziato a decorrere dalla scadenza del termine di pubblicazione delle stesse o comunque dalla loro piena conoscenza (intervenuta al momento della sottoscrizione delle convenzioni cui le delibere sono allegate) e non dalla acquisizione di copia del documento programmatico avvenuta molti anni dopo, il 13 dicembre 2016, con conseguente tardività del ricorso notificato solo in data 10 febbraio 2017.

6.2 Con il secondo motivo l’appellante censura la erroneità della sentenza gravata in punto irricevibilità del ricorso in ragione dei principi civilistici applicabili alle convenzioni di lottizzazione, sui quali il giudice di prime cure si è pronunciato nel merito.

6.2.1 Osserva che la pronuncia sarebbe inficiata da contraddittorietà poiché, dopo avere dichiarato la fondatezza della eccezione di irricevibilità per tardività, ha comunque esaminato nel merito la domanda di annullabilità del contratto per dolo, ritenendola in tal modo tempestiva.

6.2.2. Il motivo è infondato in quanto l’eccezione di irricevibilità per tardività è stata evidentemente prospettata in relazione alla impugnazione delle delibere di adozione e di approvazione degli schemi delle convenzioni di lottizzazione (oltre che dei permessi di costruire rilasciati in attuazione delle stesse), non rispetto agli accordi, successivamente sottoscritti in conformità alle predette delibere di autorizzazione, ai quali (essendo pacificamente riconducibili alla disciplina di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990), si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti (in quanto compatibili) e quindi anche la disciplina sull’azione di annullamento per dolo, ai sensi degli artt. 1439 e 1441 e ss. cc.c. (da proporsi nel termine quinquennale dalla scoperta del dolo, ex art. 1442 c.c.). Da qui la tempestività della domanda ed il suo esame nel merito da parte del T.a.r.

6.3 Con il terzo motivo di doglianza l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nel merito per travisamento dei fatti e dei presupposti.

6.3.1 Lamenta che la sentenza gravata sarebbe suscettibile di riforma anche nella parte in cui ha ritenuto di respingere la richiesta di annullamento delle convenzioni per dolo della parte pubblica avendo omesso di considerare:

a) l’evidente alterazione del contenuto del documento di inquadramento comunale che, ai fini della previsione di standard qualitativi aggiuntivi, non annoverava in alcuna sua parte i piani di lottizzazione, riferendosi solo ai piani integrati di intervento;

b) l’errata modalità di calcolo dello standard qualitativo per la perequazione, posto che il documento di inquadramento prevedeva il 25% e non il 50% della superficie territoriale del comparto con destinazione prevalentemente residenziale.

6.3.2 Precisa che, contrariamente a quanto rilevato dal T.a.r., le censure sollevate nel ricorso di primo grado non miravano a contestare il potere dell’Amministrazione di introdurre nella convenzione prestazioni aggiuntive, quanto piuttosto le modalità con cui siffatta operazione è stata messa in atto dall’amministrazione: la condotta del Comune di Torre d’Isola infatti sarebbe stata del tutto contraria ai più elementari principi di correttezza, buona fede e trasparenza che devono sovrintendere all’azione della pubblica amministrazione e conformare ogni rapporto contrattuale;
attraverso tale condotta, l’Ente avrebbe tratto la ricorrente in errore e, quindi, indotto la stessa a sottoscrivere e ad accettare tutte le clausole pattizie, ivi compresa quella dolosamente modificata.

6.3.3 Senonché l’appellante neppure in questa fase, a fronte delle puntuali ed approfondite motivazioni del T.a.r., ha potuto indicare alcun raggiro od artificio che sarebbe stato posto in essere dal comune per indurre in errore la controparte.

6.3.4 Il Comune si è infatti limitato a richiamare la disciplina di cui all’art. 4, comma 5, lettera d), del documento di inquadramento e ad inserirla nel testo dello schema di convenzione ritenendola applicabile anche ai piani di lottizzazione, oltre che ai piani integrati di intervento.

6.3.5 Laddove la controparte avesse inteso contestare questa estensione, ritenendola illegittima, avrebbe dovuto tempestivamente impugnare le delibere che avevano disposto in tal senso, fermo restando che il comune e l’odierna appellante erano comunque liberi di conformare il contenuto delle singole clausole convenzionali, indipendentemente dalle previsioni del documento di inquadramento, alla luce di quanto correttamente rilevato dal T.a.r. circa la possibilità di dedurre nell’accordo prestazioni aggiuntive, nell’esercizio del potere di autonomia negoziale, in linea con un costante insegnamento giurisprudenziale puntualmente richiamato dal giudice di prime cure.

6.3.6 L’avere esteso la disciplina prevista dal documento di inquadramento in modo espresso per i piani integrati di intervento anche ai piani di lottizzazione, può al più integrare un vizio di eccesso di potere delle delibere consiliari di approvazione degli schemi di convenzione, per travisamento del contenuto del predetto documento ed eventualmente una violazione di legge rispetto all’art. 25, comma 7 della legge della regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005 che lo contempla (collegandolo ai piani integrati di intervento) ma non evidenzia alcuna volontà di indurre in errore la società lottizzante carpendone la buona fede al fine di introdurre oneri aggiuntivi non dovuti.

Inoltre, rispetto alle convenzioni successivamente sottoscritte, non sono ravvisabili condotte finalizzate ad alterare la formazione del consenso della odierna appellante, mediante artifizi o raggiri o condotte reticenti semplicemente perché il tenore dell’art. 10, nel disciplinare la previsione di standard di qualità aggiuntivi da cedere o da monetizzare in favore del Comune, riproduce pedissequamente lo schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale con delibera inoppugnata sicchè, trattandosi di previsione vincolata che riproduce quanto deliberato dal Consiglio comunale, non è neppure astrattamente configurabile una condotta scorretta finalizzata ad indurre in errore la controparte.

6.3.7 L’appellante rinviene invero una condotta insidiosa nelle seguenti circostanze:

a) il contenuto delle convenzioni sarebbe stato alterato, per altro con una tecnica espositiva (uso del corsivo e delle virgolette) che mai avrebbe potuto indurre a pensare che il contenuto delle previsioni potesse non essere in realtà quello del documento di inquadramento;

b) nella particolare qualifica rivestita dall’operatore pubblico (che corrisponde al massimo grado di “affidamento” della parte);

c) nella mancata produzione, tra gli allegati contrattuali, del documento di inquadramento, in modo da impedire a Edilizia Pavese s.r.l. di prendere sin da subito contezza delle modifiche introdotte dal Comune;

d) nella mancata pubblicazione del documento di inquadramento sul sito istituzionale dell’ente;

e) nelle modalità con le quali veniva rappresenta la previsione del calcolo degli oneri perequativi nella bozza di convenzione approvata dal Comune (che veniva indicata con un carattere diverso e in grassetto e con la tecnica del cd. copia e incolla, quasi a sottolinearne la solennità).

6.3.8 In senso contrario è sufficiente osservare che per chiarire la effettiva portata del documento di inquadramento, espressamente richiamato negli schemi e nelle successive convenzioni di lottizzazione sottoscritte, sarebbe stato sufficiente chiederne preventivamente copia al comune, secondo una regola di condotta certamente esigibile da parte di un operatore professionale il quale ben sa che prima della sottoscrizione di un accordo vincolante è regola di prudenza, oltre che di diligenza, esaminare i documenti preparatori e quelli che concorrono a definire il programma negoziale e quindi la cornice dei reciproci rapporti di dare e avere.

6.3.9 L’ignoranza di una circostanza rilevante ai fini della formazione del consenso – qual è la disciplina degli obblighi perequativi - non è, nel caso di specie, l’effetto di una condotta reticente da parte del Comune nè tanto meno la conseguenza di artifizi finalizzati ad occultarla, quanto l’effetto di una condotta negligente della appellante che ha sottoscritto la convenzione senza verificare preventivamente il complesso degli obblighi previsti dai documenti ivi richiamati che, anche se non allegati o esibiti o altrimenti pubblicati, aveva l’onere di chiedere e di visionare prima della sottoscrizione e ciò a fortiori in presenza di oneri aggiuntivi rispetto a quelli di urbanizzazione primaria e secondaria che, proprio in quanto ordinariamente non previsti, avrebbe reso doverosa una richiesta di chiarimenti da parte della società lottizzante al fine di verificarne il presupposto giustificativo.

6.4 Dalla infondatezza della domanda di annullamento delle convenzioni di lottizzazione per vizio del consenso, discende che anche la conseguente domanda risarcitoria e restitutoria, riproposta con il quarto motivo di appello, deve essere respinta.

6.5 Con il quinto motivo la appellante deduce l’erroneità della sentenza gravata in punto di somme riconosciute al Comune di Torre d’Isola (nel giudizio n.r.g. 1768/2016), nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 della legge regionale n. 12 del 2005.

6.5.1 Lamenta che il T.a.r. avrebbe errato nel condannare la società lottizzante alla restituzione della somma pari ad euro 71.168,35, oltre interessi legali dall’11 giugno 2009 quale differenza tra quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione e la minore spesa sostenuta per la realizzazione delle opere in conseguenza del ribasso d’asta.

6.5.2 Il motivo è infondato.

6.5.3 Sul punto il T.a.r. ha ritenuto fondata la domanda restitutoria del Comune osservando correttamente che “ Simile domanda risulta fondata atteso che la convenzione indica il valore delle opere parametrandole agli oneri e consentendo lo scomputo nei limiti in cui la realizzazione di tali opere risulti in grado di soddisfare la pretesa comunale il cui ammontare complessivo è la sommatoria degli oneri dovuti dall’operatore privato. La prestazione di “facere” non è integralmente sostitutiva della prestazione di “dare” ma opera a scomputo nei limiti in cui l’opus realizzato abbia un costo pari agli oneri. L’eventuale differenza comporta, quindi, l’erogazione della somma di denaro fino al limite della misura degli oneri. Diversamente opinando, la Società realizzerebbe un arricchimento in danno dell’Amministrazione comunale che vedrebbe sottratta al proprio patrimonio parte della somma corrispondente agli oneri dovuti (articolo 45 della L.r. 12/2005). ”.

6.5.4 L’appellante lamenta che l’obbligo di corrispondere l’eventuale differenza (nel caso in cui la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli dovuti), varrebbe solo per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ma non per gli oneri perequativi che, avendo natura di diritto disponibile, per espressa previsione dell’art. 11, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005, sarebbero “liberamente commerciabili”;
inoltre la convenzione di lottizzazione non contemplerebbe affatto tale diritto di restituzione.

6.5.5 In senso contrario deve rilevarsi che i principi affermati dal T.a.r. sono applicabili anche allo scomputo degli oneri perequativi atteso che, ai sensi dell’articolo 12 della convenzione sottoscritta, “ Le opere di Urbanizzazione di perequazione, previste dal precedente articolo 11, dovranno essere realizzate, collaudate e cedute al Comune di Torre d’Isola, contestualmente e secondo le medesime condizioni delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente comma 7 ” il cui regime giuridico prevede, per l’appunto, il versamento al Comune della eventuale differenza tra l’importo quantificato ex lege (nella specie determinato dal documento di inquadramento) e il minore importo pagato in conseguenza dell’eventuale ribasso d’asta, in linea con quanto disposto dall’art. 46, comma 1 lett. b) della legge regionale n. 12 del 2005 secondo cui “ 1. La convenzione, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei permessi di costruire ovvero la presentazione delle segnalazioni certificate di inizio attività relativamente agli interventi contemplati dai piani attuativi, oltre a quanto stabilito ai numeri 3) e 4) dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), deve prevedere:

a) ……b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;
le caratteristiche tecniche di tali opere devono essere esattamente definite;
ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, è corrisposta la differenza;
al comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti al piano attuativo, nonché all’entità ed alle caratteristiche dell’insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla relativa deliberazione comunale
”.

7. Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve, in conclusione, essere respinto, con conseguente assorbimento dell’esame della preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal notaio T e di quelle riproposte dal Comune con la memoria di costituzione in giudizio.

8. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a., ricorrendone i presupposti applicativi, in considerazione della manifesta infondatezza del gravame - con particolare riferimento alle domande di annullamento proposte dalla appellante - secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, n. 148 del 2022; idem n. 5008 del 2018;
sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis sez. VI, n. 11939 del 2017;
n. 22150 del 2016).

La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies , lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 148 del 2022).

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