Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-29, n. 202211540

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-29, n. 202211540
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211540
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2022

N. 11540/2022REG.PROV.COLL.

N. 09410/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R F e F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell'Interno e la Questura di Pordenone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il decreto del Questore della Provincia di Pordenone che ha rigettato l’istanza di rilascio della carta europea d’arma da fuoco e contestualmente revocato la licenza di porto di fucile uso tiro a volo.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Pordenone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Cons. Giulia Ferrari e udite le parti presenti, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. In data 1° dicembre 2020, l’appellante ha presentato una istanza indirizzata alla Questura di Pordenone volta al rilascio della carta europea d’arma da fuoco.

Nel corso dell’istruttoria è emerso che, in disparte le ulteriori violazioni riscontrate, l’istante era stato sorpreso e sanzionato in tre diverse occasioni (nel 2004 per fatti avvenuti nel 2000, nel 2006 per fatti avvenuti nel 2005 e poi ancora nel 2019 per fatti avvenuti nel medesimo anno) per guida in stato di ebrezza, in violazione dell’art. 186, comma 2, del Codice della strada. Da tale circostanza, la Questura ha dedotto l’insussistenza in capo all’istante delle necessarie condizioni per dare affidamento di non abusare delle armi, nonché la mancanza dei requisiti necessari previsti dalla legge ai fini del rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi.

La Questura ha comunicato al richiedente l’avvio del procedimento per la revoca di tutti i titoli autorizzativi in materia di armi. L’appellante, già titolare di licenza di porto di fucile uso tiro a volo rilasciata dal Commissariato di -OMISSIS-in data 5 marzo 2019, in risposta alla predetta comunicazione ha depositato osservazioni volte a far determinare l’Amministrazione in senso a sé favorevole. In particolare, l’appellante ha eccepito:

- quanto all’episodio avvenuto nel 2019 (reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della strada, esitato nella sentenza ex art. 444 c.p.p., con applicazione della pena di cinque mesi di arresto, euro 1.800,00 di ammenda, sospensione per un anno della patente di guida e confisca del veicolo), l’intervenuto provvedimento di estinzione del reato, nonché l’assenza di colpevolezza e di pericolosità in capo al medesimo;

- quanto all’episodio avvenuto nel 2005 (reato di cui all’art. 186, comma 2, del Codice della strada, esitato nel decreto penale di condanna all’arresto di cinque giorni, euro 150 di ammenda e sospensione della patente di guida per quindici giorni), nonché all’episodio avvenuto nel 2000 (reato di cui all’art. 186, comma 2, del Codice della strada, esitato nella sentenza di condanna alla pena di euro 600,00), l’intervenuto provvedimento di riabilitazione;

- in merito agli ulteriori riscontri risultanti dagli accertamenti di polizia (procedimento per reati in materia di stupefacenti risalente a fatti avvenuti nel 1988 e sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. per evasione fiscale), l’archiviazione del primo procedimento e l’estinzione nonché inconferenza del secondo procedimento.

Con provvedimento emesso il 15 marzo 2021 e notificato il successivo 28 aprile 2021, la Questura ha rigettato l’istanza tesa ad ottenere il rilascio della carta europea d’arma da fuoco e contestualmente ha revocato la licenza di porto di fucile uso tiro a volo, ritenendo che i precedenti a carico dell’appellante supportassero ampiamente il giudizio prognostico di inaffidabilità al buon uso delle armi.

2. L’interessato ha proposto ricorso innanzi al Tar Friuli Venezia Giulia, contestando l’illegittimità del decreto per:

- violazione e erronea applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., nonché l’eccesso di potere, sotto i profili della violazione dei principi di buon andamento, della carenza di istruttoria e difetto di motivazione, dello sviamento, della falsa rappresentazione dei fatti, della illogicità, della manifesta ingiustizia e del travisamento dei presupposti, per aver non l’Amministrazione apprezzato le osservazioni formulate dal ricorrente e non aver disposto la richiesta audizione, denotandosi una carenza istruttoria e motivazionale in ordine al giudizio di inaffidabilità;

- violazione e/o omessa applicazione dell’art. 1, comma 5, D.M. della Sanità del 28 aprile 1998, nonché l’eccesso di potere, sotto i profili del travisamento della situazione di fatto e della erroneità dei presupposti, della manifesta illogicità e dell’omessa applicazione delle norme, dell’omessa attività istruttoria, attraverso cui il ricorrente fa valere che il provvedimento impugnato, omettendo il richiamo e la dovuta considerazione del regolamento ministeriale, ha lasciando sfornito di supporto tecnico-sanitario il giudizio di inaffidabilità;

- violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11, 42 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n.

773, nonché l’eccesso di potere, sotto i profili del travisamento della situazione di fatto e dell’erroneità dei presupposti, della falsa rappresentazione della realtà, della manifesta illogicità e dell’erroneità di interpretazione delle norme, dell’omessa attività istruttoria, mediante la cui censura il ricorrente riproduce doglianze pressocchè simili a quelle fatte valere con il primo motivo, in ordine alla carenza istruttoria e motivazionale.

3. Il Tar ha rigettato il ricorso, ritenendo il provvedimento avversato immune dai prospettati vizi. Il Giudice di prime cure ha, in via preliminare, ribadito che il diniego del porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando invece un’eccezione al generale divieto di detenere armi, che può ammettersi solo in favore di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa il buon uso delle stesse. Il primo Giudice ha poi sostenuto che i precedenti a carico del ricorrente, posti a fondamento del decreto supportassero adeguatamente il giudizio prognostico di non completa affidabilità dell’interessato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

4. L’appellante ha impugnato la citata pronuncia, riproponendo essenzialmente le doglianze non accolte in primo grado, in chiave critica nei confronti della gravata sentenza.

5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’interno e la Questura di Pordenone, deducendo l’infondatezza dei motivi di ricorso.

6. Alla pubblica udienza del 10 novembre 2022 la causa

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