Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-07-30, n. 201804675

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-07-30, n. 201804675
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804675
Data del deposito : 30 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2018

N. 04675/2018REG.PROV.COLL.

N. 00027/2018 REG.RIC.

N. 00189/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2018, proposto da
M R, rappresentato e difeso dagli avvocati M A S, E S, A M e R I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M A S in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349;

contro

M R, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano n. 43;

nei confronti

F B e P L, non costituiti in giudizio;
Humanitas University, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Merusi, Lorenzo Lamberti, Pasquale Morra e Maurizio Corain, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Lorenzo Lamberti e Maurizio Corain in Roma, via Emilia, n. 86/90;



sul ricorso numero di registro generale 189 del 2018, proposto da
Humanitas University, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Merusi, Lorenzo Lamberti, Pasquale Morra e Maurizio Corain, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Lorenzo Lamberti e Maurizio Corain in Roma, via Emilia, n. 86/90;

contro

M R, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano n. 43;

nei confronti

M R, F B e P L, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione Terza) n. 2237 del 2017, con la quale è stato accolto il ricorso avverso gli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di II fascia ex art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/F2, settore scientifico-disciplinare MED/30.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2018 il Cons. G L e uditi per le parti gli avvocati R I, M A S, Lorenzo Lamberti, Fabio Merusi e S G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – Humanitas University, con D.R. 24/2016, ha indetto una procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di ruolo di II fascia, settore concorsuale 06/F2 (Malattie Apparato Visivo).

Tale decreto di indizione della procedura precisa che il professore chiamato dovrà svolgere: “ attività di ricerca e di didattica nel Settore Scientifico Disciplinare MED/30 – Malattie Apparato Visivo ” e che “ le attività di ricerca e di didattica saranno integrate con l’attività prestata, in regime convenzionale ed esclusivo, presso l’

IRCCS

Humanitas Research Hospital”
.

2 – Alla procedura concorsuale hanno partecipato quattro concorrenti: il Prof. F B, il Prof. P L, il Prof. M R e il Prof. M R.

3 – Con D.R. 55/2016, Humanitas ha nominato componenti della Commissione giudicatrice i seguenti docenti: N C, Professore di Oftalmologia presso l’Università Paris Descartes;
G C, Professore di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università Humanitas e G T, Professore di Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università Humanitas.

4 – All’esito dello scrutinio la Commissione ha individuato “ il dott. M R come il candidato più appropriato per la posizione di ‹Professore Associato› di Malattie Apparato Visivo per il Dipartimento di Scienze Biomedicali di Humanitas University” .

Con il successivo D.R. 65/2016, il Rettore ha approvato gli atti della Commissione giudicatrice.

5 – Con ricorso al TAR per la Lombardia, il Prof. M R ha impugnato gli atti della procedura concorsuale.

6 – Con la sentenza n. 2237 del 2017, il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l’illegittima composizione della Commissione, in quanto composta nella sua maggioranza da professori non appartenenti allo specifico settore disciplinare oggetto di concorso.

7 – Il Prof. M R e Humanitas University hanno appellato detta sentenza con due autonomi ricorsi.

8 – Posto che i due appelli all’attenzione del Collegio sono rivolti nei confronti della medesima sentenza, deve disporsi la loro riunione ai sensi dell’art. 96 c.p.a.

9 – Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità sollevata con gli appelli, facente leva sul fatto che il TAR ha già disposto l’annullamento degli atti impugnati con le sentenze relativi agli analoghi ricorsi proposti dagli altri candidati che avevano partecipato alla procedura di selezione.

9.1 – Sempre in via preliminare, deve essere rigettata anche l’eccezione con la quale gli appellanti contestano la permanenza dell’interesse ad agire del ricorrente in primo grado.

A tal fine, gli appellanti deducono che, dopo l’avvio del giudizio, l’appellato ha risposto alla chiamata di altro Ateneo, ed ha poi preso servizio presso il medesimo, osservando che, optato per il diverso Ateneo di scelta, l’appellato dovrà restarvi per il prossimo triennio.

Come anticipato le eccezioni sono infondate.

10 – La giurisprudenza è sempre stata estremamente rigorosa nel considerare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che sorregge il perdurare dell’interesse al ricorso anche un interesse di ordine solo morale, o l’interesse al risarcimento del danno per equivalente, quando sopravviene l’impossibilità di conseguire l’annullamento dell’atto impugnato ( cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2016 n. 5340;
Cons. Stato, Sez. V. 17 marzo 2015, n. 1361).

Nel caso di specie, in primo luogo, è senza dubbio ravvisabile l’interesse, legato al prestigio ed all’immagine del ricorrente, a vedersi attribuito un adeguato riconoscimento dei titoli dallo stesso posseduti.

Quanto al primo profilo della dedotta improcedibilità, deve inoltre evidenziarsi che l’interesse a proporre ricorso non si concentra solo sul risultato formale dell’annullamento dell’atto impugnato, ma include fra le sue componenti anche l’affidamento in ordine all’attività che, in esecuzione del giudicato, l’amministrazione è tenuta a svolgere e dalle quali potrà derivare il soddisfacimento dell’interesse sostanziale ( cfr. Cons. St., Ad Plen. 27 ottobre 1970, n. 4).

Infine, nella fattispecie in esame, la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all’annullamento degli atti gravati è confermata dalla prospettata eventualità che l’appellante risolva anticipatamente il rapporto con l’Università presso la quale presta attualmente servizio nei modi e nelle forme prescritti dall’ordinamento, per prendere effettivo servizio presso l’Università appellante.

11 – E’ infondato anche il motivo con il quale gli appellanti contestano la sentenza del TAR nel punto in cui ha rigettato l’ulteriore eccezione di inammissibilità del primo motivo del ricorso, poi accolto, con il quale si è dedotta l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice, per l’asserita omessa dimostrazione dell’incidenza del vizio denunciato sull’esito del concorso.

A questo proposito, è sufficiente ricordare la giurisprudenza di questo Consiglio, alla quale il Collegio aderisce, secondo cui: “ chi contesta la legittimità della composizione di una Commissione di concorso non ha l’onere di dimostrare lo specifico pregiudizio derivante da tale vizio, atteso che questo, ove effettivamente sussistente, determina il travolgimento dell’intera procedura concorsuale e la necessità di sua ripetizione, obiettivo che ben può rilevare, sotto il profilo dell’interesse “strumentale”, dal punto di vista di chi alla procedura abbia partecipato” ( cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137;
Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2013, n. 2816).

13 – Superate le eccezioni preliminari, si può affrontare la questione intorno alla quale ruota la decisione impugnata, che ha accolto il motivo di ricorso con il quale si è contestata la composizione della Commissione, in cui era presente un solo componente esperto nella specifica disciplina relativa al posto messo a bando.

Più precisamente, la sentenza impugnata ha reputato che la Commissione sia stata erroneamente formata, giudicando illegittimo l’art. 5 comma 2 secondo periodo del regolamento di chiamata, secondo cui “ almeno uno dei componenti deve appartenere al settore concorsuale, ovvero, se specificato, al settore disciplinare oggetto del bando ”.

A sostegno di tale conclusione, secondo il TAR, “ nell’ordinamento si rinviene un dato positivo circa la necessità che tutti i membri della Commissione appartengano al settore concorsuale oggetto del bando. Si tratta dell’art. 3 comma 2 del DPR 117/2000 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390) ”.

Inoltre, “ a prescindere dalla perdurante vigenza di tale regolamento successivamente all’entrata in vigore della L. 240/2010 per la parte relativa alle modalità procedurali di reclutamento, non può dubitarsi che la disposizione sopra riportata costituisca il recepimento positivo di un principio generale immanente in materia di concorsi pubblici, da ritenersi in quanto tale applicabile ”.

14 - In questo giudizio di appello si deduce in primo luogo che la norma di cui all’art. 3 comma 2 del D.P.R. 117/2000 è stata oggetto di ben due successivi interventi abrogativi, il primo nel 2005 e il secondo, definitivo, con la legge 240/2010.

Infatti, l’art. 1, comma 22, della legge 230/2005 abrogava, in particolare, l’art. 1 della legge 210/1998, che costituiva il presupposto giuridico del D.P.R. 117/2000. L’effetto abrogativo della novella del 2005 veniva confermato dal successivo art. 12 del d. l. 31 dicembre 2007 n. 248, il quale prorogava le disposizioni del D.P.R. 117/2000 solo “ in attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia ”.

15 – Da un altro punto di vista, gli appellanti deducono che la sentenza del TAR si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di autonomia (art. 33 Cost.), sul quale si radicano le seguenti disposizioni della legge 240/2010: art. 1 comma 2 per cui “ ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia ”;
art. 1 comma 4 per cui le fonti statali dettano soli “ obiettivi e indirizzi strategici per il sistema ”;
art. 18 che garantisce l’autonomia del singolo ateneo, affidando all’ampia discrezionalità della sua potestà regolamentare “ la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori ”.

15.1 – Più nello specifico, l’appello si concentra sull’art. 18 comma 1 della legge 240/2010, che rende normativamente doveroso applicare alle chiamate dei professori la Carta europea dei Ricercatori. Conseguentemente, si osserva che detta Carta per la “ Selezione ” impone che le commissioni “ di selezione dovrebbero comprendere membri con esperienze e competenze diverse ” e “ membri provenienti da vari settori (pubblico e privato) e discipline ”. Ne deriverebbe che l’appartenenza allo specifico settore disciplinare oggetto del bando non sarebbe affatto necessaria.

16 – Gli appelli sono infondati, dovendosi confermare la decisione del TAR, con le precisazioni di seguito esposte.

E’ utile rammentare, seppur per sommi capi, il quadro normativo entro il quale deve essere indagata la questione oggetto di causa, dovendosi preliminarmente chiarire che alle Università non statali, per quanto riguarda il reclutamento dei docenti, si applicano i principi contenuti nella legge 30 dicembre 2010, n. 240 ( cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3046 del 2016);
peraltro, come evidenziato, nel medesimo atto di impugnazione sono le stesse parti appellanti ad invocare l’applicazione di tale normativa, anche al fine di richiamare i principi della Carta europea del ricercatore.

16.1 – Tanto precisato, giova ricordare che con la legge 240/2010, in riferimento al reclutamento dei professori, è stato confermato il doppio momento valutativo, il primo affidato a una Commissione nazionale di abilitazione, che deve attestare la qualificazione scientifica dei candidati docenti di prima e seconda fascia e che si conclude con il rilascio di una abilitazione scientifica (art. 16) ed il secondo consistente in una successiva procedura di “chiamata” (art. 18 della stessa legge) gestita localmente dalle singole Università mediante propri Regolamenti.

16.2 – Deve, pertanto, aderirsi alla tesi degli appellanti, dovendosi ritenere non applicabile alla controversia in esame il disposto di cui al D.P.R. 117/2000. Invero, l’abrogazione della previgente disciplina (e quindi anche dell’art. 3 del D.P.R. 117/2000) è chiarito dai commi 1 e 2 dell’art. 29 della medesima legge 240/2010, dove si afferma che “ Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.

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