Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-01, n. 202405808

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-01, n. 202405808
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405808
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 05808/2024REG.PROV.COLL.

N. 04562/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4562 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Tavera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Murroni, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la nota depositata in data 9 maggio 2024 con la quale la parte appellata ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;

Vista la nota depositata in data 13 maggio 2024 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2024 il Cons. Marco Valentini;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Avanti il primo giudice, l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l’annullamento

- del provvedimento negativo del -OMISSIS- della Regione Sardegna relativo alla richiesta di applicazione dell'art. 100 del d.l. n. 104/2020, convertito in dalla legge n. 126/2020, nonché dell'art. 182 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, per la prosecuzione della concessione demaniale;

- della determinazione negativa del -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-;

- della nota prot. n. -OMISSIS- del. 19/01/2021 e prot. n. -OMISSIS- del 10/06/21 di preavviso di diniego;

- nonché di tutti gli atti anteriori, presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi, ancorché non conosciuti, compresi tutti gli atti finalizzati all’adozione del provvedimento impugnato anche se non conosciuti dalla società ricorrente.

Il contenzioso concerne la titolarità di concessione sull’area demaniale di -OMISSIS- sita in -OMISSIS-, località -OMISSIS-.

L'area era stata concessa, nel 1975, a -OMISSIS-, con subentro poi, nel 1979, del coniuge -OMISSIS- e con ulteriore subingresso, -OMISSIS-, della società ricorrente della figlia -OMISSIS-.

La concessione demaniale prevedeva una durata sino al 31/12/2009, poi prorogata ex lege sino al 2015 ed ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2020.

La società ricorrente, odierna appellante, con il sub-ingresso si era fatta carico di estinguere integralmente le obbligazioni insolute, con accettazione dei canoni specificamente quantificati in relazione al periodo di avvenuto utilizzo.

Tuttavia, a causa dei molteplici parziali od omessi pagamenti, la Regione, con provvedimento del -OMISSIS-, ha dichiarato decaduta dalla concessione la società odierna appellante, richiedendo nell’immediatezza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Capitaneria di porto di -OMISSIS- di procedere all’ingiunzione di sgombero della struttura e procedere all’avvio della procedura di incameramento tra le pertinenze demaniali marittime di cui all’art. 29 cod. nav.

La pronunciata decadenza è stata impugnata avanti il TAR Sardegna, tuttora pendente.

Nelle more la ricorrente, in applicazione dell’art. 100 del d.l. n. 104/2020, ha presentato domanda per fruire della “ sospensione del procedimento ” oggetto della concessione demaniale marittima dichiarata decaduta.

La ricorrente ha altresì presentato istanza, ai sensi dell’art. 182 del d.l.. n. 34/2020, di rinnovo della concessione demaniale marittima sino al 31/12/2033, nella quale è stato fatto espresso riferimento alla domanda presentata ex art. 100 del d.l. n. 104/2020, subordinando la richiesta di rinnovo-proroga della concessione demaniale al “ preventivo accoglimento di tale domanda

Con il provvedimento impugnato in primo grado, la Regione Sardegna ha rigettato le istanze della ricorrente, ritenendo in particolare insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 100 del d.l. n. 104/2020, in quanto non vi era un contenzioso pendente di decadenza dalla concessione relativo a contestazioni in merito ai criteri di calcolo del canone (art. 100, comma 5), essendo tale questione già definita con d.P.R. del -OMISSIS- su ricorso straordinario presentato dall'allora titolare della concessione e risultava, comunque, un procedimento penale per abusiva occupazione dell'area, requisito negativo ex art. 100, comma 6, non ritenendo rilevante l'oblazione poi intervenuta da parte della ricorrente.

Il TAR adito ha respinto il ricorso perché infondato, in quanto:

- il richiamato art. 100 delimita la materia controversa ai criteri di calcolo del canone (co.5);

- circoscrive l’ambito di applicabilità escludendolo quando

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