Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-09-30, n. 201007235

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-09-30, n. 201007235
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201007235
Data del deposito : 30 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08798/2009 REG.RIC.

N. 07235/2010 REG.DEC.

N. 08798/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 8798 del 2009, proposto da:
Ministero dell'interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

G A, C A, E B, M B, M B, M B, P B, A B, S C, A C, S C, P C, A C, C C, S C, F C, A C, N C, S C, A C, A C, L C, Alberto D'Angela, R D, Elga D'Auria, Luca De Simone, Martin Egger, Emiliano Fezza, Luca Fodarella, Antonio Formato, Enzo Fusco, Nicola Galbiati, Sabrina Galli, Carmen Gaziano, Michele Geltride, Rosa Maria Gerini, Roberto Giannini, Ernesto Giovanisini, Nicola Giribaldi, Biagio Giudice, Gianluca Giulivo, Luca Golzi, Marco C. Grandinetti, Lisa Grazzini, Anna Grieco, Riccardo Grispo, Donatello A. Guarna, Mario Ianniello, Aniello Ingenito, Vincenzo La Matina, Andrea Lacatena, Maurizio Leone, Angela Lolli, Luigi Lovo, Cristian Maffongelli, Alessndro Mandrillo, Massimiliano Manserra, Salvatore Mazzaro, Daniela Musumeci, Vincenzo Naddeo, Monica Nardoni, Maria Carmina Nuzzo, Alberto M. Palombi, Marcello Pantone, Paolo Paone, Christian Pedron, Fabio Perrone, Simona Pettorini, Anna Piarulli, Fabio Pizzuti, Fabrizio Procaccini, Francesco Proia, Giampiero Putzu, Ciro Quaranta, Italo Raffioli, Catia Reca, Pamela Rizzi, Angela Rogges, Luca Rogi, Luca Rosario Scopece, Stefano Seno, Matteo Serio, Michele Siciliano, Antonio Squillaci, Paolo Stinelli, Viola Storni, Pierino Tamborrino, Roberta Tarozzi, Giuseppe Ticli, Luca Tomasi, Sandro Tommasi, Massimiliano Trabucco, Massimo Tranchida, Giuseppe Treglia, Giuseppe Uneddu, Matteo Vaglio, Roberto Valente, Federico Zaccaria, rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso Filippo Lubrano in Roma, via Flaminia, 79;
Franza Alessi, Enrico Biasutti, Fernando Capobianco, Gregorio Capone, Gianluca Cariola, Piero Conti Papuzza, Francesco Cortese, Antonio Costanza, Mario Crisafulli, Maria D'Ambrosio, Francesca De Cave, Francesco Doria, Claudia Fabi, Francesco Falco, Mariella Faraco, Vito Ferrara, Gregorio Filibeck, Giuseppe Fiorilla, Salvatore Forastieri, Giorgio Gianstefani, Nicolo' Giaramita, Massimo Golino, Carlo Iannucci, Sara Incrocci, Cristiano Loi, Roberto Lombardi, Marzia Lucchetti, Roberto Magali, Giuseppe Maganuco, Nicola Mari, Simona Marino, Antonio Marseglia, Roberto Modica Donzello, Michele Morra, Gianluca Paffoni, Angela Rosa Petrucci, Damiano Pierotti, Flavio Ranucci, Lucia Rignanese, Emanuele Rulli, Luigi Sepe, Stefano Serpico, Daniele Silvestri, Antonio Spinelli, Luigi Stranieri, Luigi Strippoli, Valentina Tamburrini, Sonia Valsecchi;
Carlo Vangi, rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Vangi, con domicilio eletto presso l’avv. Lucrezia Mastrototaro in Roma, via Sante Vandi 71;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 07315/2009, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO TRATTAMENTO DI MISSIONE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei soggetti intimati, come sopra specificato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2010 il consigliere R V e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Noviello e l’avvocato Lubrano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Ministero dell’interno chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto da alcuni dipendenti in servizio presso il dipartimento di pubblica sicurezza che, avendo partecipato al concorso pubblico per posti di vice ispettore della Polizia di Stato con esito positivo, e avendo iniziato a frequentare il relativo corso, sono stati posti in aspettativa dal servizio per la durata del corso con il trattamento economico previsto dagli artt. 59 legge n. 121 del 1981 e 28 legge n. 668 del 1986. Poichè la frequentazione del corso implicava la permanenza in sede diversa da quella di servizio, essi hanno chiesto al Tar l’accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento di missione corrispondente alla qualifica rivestita ai sensi dell’art. 7 comma 10 dpr n. 164 del 2002, della indennità di presenza esterna per servizi svolti al di fuori dell’istituto e del cosiddetto premio di produzione. Con la sentenza impugnata il ricorso è stato accolto, limitatamente alla corresponsione della indennità di missione.

L’Amministrazione appellante sottolinea l’erroneità della sentenza, dal momento che il trattamento di missione presuppone lo svolgimento di attività di servizio, e tale non può essere considerata la frequenza del corso in esame, che avviene su base del tutto volontaria e comporta il collocamento in aspettativa. La norma richiamata dal Tar (art. 7 comma 10 dpr n. 164 del 2002) prevede la corresponsione dell’indennità di missione per la partecipazione a corsi addestrativi e formativi, che non possono essere che quelli destinati a dipendenti in servizio e per i quali non è previsto il collocamento in aspettativa: è evidente quindi che il diritto al trattamento di missione si riferisce solo a questo caso, mentre nel caso in esame la frequenza del corso non può essere riconosciuta come attività di servizio e comporta, in caso di esito positivo, la prima assegnazione nei ruoli della Polizia (con conseguente novazione del rapporto per coloro che già ne fossero dipendenti).

La tesi dell’Amministrazione è condivisibile, poichè il regime di missione, previsto dalla norma richiamata dal Tar, trova applicazione esclusivamente in costanza di un servizio attivo, mentre nel caso di specie i ricorrenti sono stati collocati in aspettativa allo scopo di frequentare il corso previsto per i vincitori del concorso pubblico, al quale hanno volontariamente partecipato, conseguendo, al termine, la prima assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendenti della Polizia di Stato. Ne consegue l’inapplicabilità della disposizione citata, che, nel riferirsi al personale impegnato nella frequenza di corsi formativi e addestrativi, rende palese come la costanza del rapporto di servizio sia condizione imprescindibile per la corresponsione del trattamento di missione.

In conclusione, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado, ma sussistono ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi