Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-04-06, n. 201001918

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-04-06, n. 201001918
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001918
Data del deposito : 6 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02414/2009 REG.RIC.

N. 01918/2010 REG.DEC.

N. 02414/2009 REG.RIC.

N. 03025/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2414 del 2009, proposto da:
Polesine Acque s.p.a. già' Polesine Servizi s.p.a., in persona del presidente legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. M C e L M, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri n. 5;

contro

G s.p.a in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. R L e M E V, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Lima n. 15;
Cartiere del Polesine s.p.a., Sport Service Portoviro s.r.l., non costituitisi in giudizio;
Consorzio Autorità ambito territoriale ottimale Polesine in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Testa, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Di Mattia in Roma, via Confalonieri n. 5;



Sul ricorso numero di registro generale 3025 del 2009, proposto da:
Consorzio Autorità d'ambito territoriale ottimale"Polesine" in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Testa, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Di Mattia in Roma, via Confalonieri n. 5;

contro

Adria Nuoto ssd a r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. R L, Antonio Sartori e M E V, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Lima n. 15;

nei confronti di

Acque Potabili spa, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 2414 del 2009:

della sentenza del Tar Veneto - Venezia sezione III n. 3987/2008, resa tra le parti, concernente

APPROVAZIONE TARIFFA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO

2006.

quanto al ricorso n. 3025 del 2009:

della sentenza del Tar Veneto - Venezia sezione III n. 3990/2008, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE TARRIFA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -

ANNO

2006.


Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate, come specificato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 il consigliere R V e uditi per le parti gli avvocati Manzi, Verino, Lubian e Testa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società Polesine Acque e il consorzio Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO) Polesine chiedono, con distinti appelli, la riforma delle sentenze con le quali il Tar del Veneto ha accolto i ricorsi presentati, rispettivamente, dalle società G, Cartiere del Polesine, Sport service Portoviro e dalla società Adria Nuoto per l’annullamento della deliberazione

AATO

4 ottobre 2006, n. 7, recante approvazione della tariffa del servizio idrico integrato per l’anno 2006, integralmente ovvero nella parte in cui attribuisce efficacia retroattiva all’adeguamento tariffario. Il consorzio AATO, che ha proposto il secondo appello autonomo, ha svolto anche appello incidentale nel primo.

I) E’ opportuna la riunione degli appelli, rivolti avverso sentenze rese su ricorsi aventi il medesimo oggetto.

II) Le sentenze impugnate hanno ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo;
giudicato tempestivi i ricorsi;
respinto la domanda demolitoria dell’intera deliberazione impugnata;
considerato fondato il motivo, sollevato con entrambi i gravami, relativo alla violazione del principio di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali, desumibile dagli artt. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, sostituito dall’art. 27 legge n. 448 del 2001 e 151 d.lgs. n. 267 del 2000 e di conseguenza accolto la domanda subordinata, annullando la deliberazione nella parte sopra specificata.

In appello, le parti ricorrenti deducono l’erroneità delle sentenze innanzitutto nella parte in cui hanno respinto l’eccezione di carenza di giurisdizione e nella parte in cui non hanno rilevato la tardività e la conseguente irricevibilità dei ricorsi.

III) Per quanto riguarda la questione di giurisdizione, va ricordato che, se appartengono alla giurisdizione del g.o.. le questioni riguardanti "indennità, canoni ed altri corrispettivi", e quindi quelle circa il corretto calcolo del dovuto in relazione ai consumi effettuati ed alle tariffe vigenti, purtuttavia, come è principio ormai consolidato, la cognizione sulla determinazione delle tariffe dei servizi pubblici appartiene al giudice amministrativo, in quanto coinvolgente l’esame sull’uso di un potere amministrativo, a fronte del quale la posizione dei soggetti interessati non può che essere di interesse legittimo. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata, che ha ritenuto la giurisdizione amministrativa, merita conferma.

IV) La censura relativa alla irricevibilità dei ricorsi di primo grado è invece fondata.

La deliberazione impugnata, n. 7 del 4 ottobre 2006, risulta pubblicata all’albo pretorio fino al 25 ottobre 2006 ai sensi dell’art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000;
i ricorsi straordinari (poi trasposti in sede giurisdizionale a seguito di opposizione dell’Autorità d’ambito, ex art. 10 dpr n. 1199 del 1971) sono stati presentati nell’ottobre 2007, quindi ampiamente oltre il termine indicato dall’art. 9 dpr n. 1199 del 1971, decorrente dalla conoscenza legale derivante dalla pubblicazione stessa.

I ricorrenti in primo grado calcolano la decorrenza del termine dalla piena conoscenza della deliberazione, acquisita soltanto attraverso le bollette che hanno evidenziato, nell’agosto 2007, i maggiori corrispettivi e la decorrenza retroattiva degli stessi;
la tesi non può essere condivisa, poiché il contenuto del provvedimento è immediatamente lesivo, mentre le successive richieste di pagamento sono meramente applicative e consequenziali.

Come è giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato, il termine per impugnare i regolamenti di determinazione delle tariffe e delle tasse dovute per la gestione di servizi locali decorre, infatti, dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale, sul presupposto della immediata lesività dei regolamenti in questione e della loro conseguente autonoma impugnazione rispetto ai successivi provvedimenti di accertamento e riscossione dei corrispettivi. Ciò risponde alla regola generale secondo cui gli atti di natura normativa secondaria, in quanto aventi destinatari indeterminati, non vanno notificati personalmente ai fini della decorrenza del termine per impugnare ( cfr. nei termini Consiglio Stato , sez. V, 13 giugno 2008 , n. 2971).

Per quanto riguarda il termine di impugnazione, che, secondo l’art. 21 legge n. 1034 del 1971, decorre, per gli atti di cui non sia prevista la notifica individuale, dalla data di pubblicazione, se la pubblicazione sia prevista da legge o regolamento, viene in evidenza l’art. 124 d.lgs. n. 267 del 2000, il quale dispone che tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia debbano essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, mentre per gli altri enti locali la pubblicazione deve avvenire mediante affissione all’albo pretorio del Comune ove ha sede l’ente stesso. Essendo, quindi, prevista per legge, la pubblicazione realizza la condizione alla quale è correlato l’effetto di legale conoscenza, secondo l’art. 21 citato: non può, infatti, dubitarsi che l’Autorità d’ambito, secondo la definizione che ne dà l’art. 148 d.lgs. n. 152 del 2006 ( e desumibile già prima dagli artt. 8 e 9 legge n. 36 del 1994, oltre che dagli articoli da 24 a 26-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142), costituita obbligatoriamente dagli enti locali e avente quale elemento costitutivo il territorio come delimitato dalla competente regione, sia ente locale.

Può quindi darsi per appurato che il termine per impugnare la deliberazione considerata decorra dalla data della sua pubblicazione all’albo pretorio;
resta da indagare quale albo determini l’effetto di assicurare la pubblicità legale per le delibere dell’Autorità d’ambito, posto che l’art. 3 d.lgs. n. 152 del 2006, che istituiva un apposito albo presso la sede dell’ente, è stato annullato dalla Corte Costituzionale con sentenza 24 luglio 2009, n. 246 per violazione delle attribuzioni regionali e degli enti locali.

Ritiene il Collegio che, in attesa della compiuta disciplina che la Regione Veneto riterrà di delineare sul punto, l’art. 124 d.lgs. n. 267 del 2000, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tar, non possa determinare incondizionatamente la legale conoscenza degli atti degli enti locali a carattere sovracomunale nel momento della pubblicazione all’albo pretorio del Comune ove ha sede l’ente stesso.

Valorizzare la dimensione municipale equivale, infatti, dimenticare che la ragion d’essere degli enti locali territoriali a dimensione sovracomunale, qual è l’AATO, è proprio la necessità di ancorare una funzione amministrativa ad un ambito più ampio di quello municipale, considerazione che vale a determinare il territorio suo proprio quale elemento costitutivo del nuovo modello. La sede del comune di Rovigo, dove ha (non la sede, ma) la materiale collocazione l’

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